Il Sindaco Presidente illustra l’ argomento.
Vista la legge delega 23 ottobre 1992 n. 421, cui è da ascriversi l’introduzione nell’ordinamento tributario di un imposta locale sugli immobili, di nature patrimoniale a base reale;
Visto il D.Lgs. n. 504/92 istitutivo dell’imposta comunale sugli immobili, e successive modifiche e integrazioni;
Visto l’art.
Visto il vigente regolamento dell’imposta comunale sugli immobili, approvato con delibera C.C. 71 del 11.12.1998, modificata con successivi atti n. 12/15.2.2000, n. 25/28.2.2000, n. 54 del 5.8.2000, n. 36 /28.08.2001, n. 68/21.12.2001 e n. 10/05.03.2003 esecutivi a sensi di legge;
Visto l’art. 6 del D.Lgs. 504/92, comma 2 , che prevede entro quali limiti (4-7 per mille) l’aliquota deliberata possa essere diversificata , con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni e/o posseduti in aggiunta alla abitazione principale o di alloggi non locati…” omissis” …;
Visto , altresì l’articolo 8 comma 3 D.Lgs. 504/92 che consente di prevedere la riduzione dell’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale fino al 50% o in alternativa elevare l’importo previsto per detrazione da €
Ritenuto anche per l’anno di imposta 2007 di individuare alcune categorie beneficiarie di un aumento della detrazione per l’abitazione principale ai fini dell’applicazione dell’imposta;
Visto il protocollo d’intesa tra l’amministrazione comunale e le organizzazioni sindacali SPI – CGIL, FNP – CISL, UILP – UIL, siglato con deliberazione di giunta comunale n. 42 del 11.04.2006, che definisce le modalità specifiche per applicare l’indicatore di situazione economica equivalente (I.S.E.E.) per il riconoscimento della maggiore detrazione per abitazione principale , rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione e alla quota di possesso dell’immobile a favore delle categorie di contribuenti sotto indicate:
- Pensionati inseriti in un nucleo familiare il cui indicatore I.S.E.E. non superiore ad € 9.200,00 ed indicatore della situazione patrimoniale (ISP) non superiore ad € 62.400,00;
- Soggetti con handicap grave permanente riconosciuto ai sensi della legge n. 104/92 inseriti in un nucleo familiare il cui indicatore I.S.E.E. non è superiore ad € 11.300,00 e l’indicatore della situazione patrimoniale (ISP) ad € 62.400,00;
- Disoccupati, in Cassa integrazione o in mobilità inseriti in un nucleo familiare il cui indicatore I.S.E.E. non è superiore a € 11.300,00 e l’indicatore della situazione patrimoniale (ISP) ad € 62.400,00;
Vista la richiesta pervenuta dai sindacati in merito all’aggiornamento degli indicatori di cui sopra, incrementandoli del 2%, indice ISTAT – decreto 20.11.2006 – G. U. n. 294 del 19.12.2006;
Ritenuto, inoltre, che l’applicazione dell’ulteriore detrazione debba essere subordinata alla condizione che né il contribuente-richiedente né i familiari o conviventi inseriti nello stesso nucleo familiare siano proprietari od usufruttuari al 1 gennaio 2007 di altre proprietà immobiliari, diversi dal fabbricato adibito ad abitazione ed eventuale pertinenza, quest’ultima classificata o classificabile nelle categorie catastali C2 – C/6 – C/7;
Ritenuto, inoltre che per l’applicazione della maggiore detrazione si dovranno seguire le seguenti modalità:
- I contribuenti interessati dovranno presentare, direttamente o con raccomandata al servizio tributi del Comune, entro il mese di giugno di ogni anno per l’anno stesso, richiesta mediante apposita autocertificazione nella quale si deve dichiarare:
Ø Nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita , codice fiscale, periodo di tempo per il quale si sono verificate le condizioni per l’applicabilità dell’ulteriore detrazione, percentuale di possesso dell’immobile adibito ad abitazione principale;
Ø Che né il contribuente né i familiari o conviventi inseriti nello stesso nucleo familiare siano proprietari od usufruttuari al 1^ gennaio 2007 di altre proprietà immobiliari, diversi dal fabbricato adibito ad abitazione ed eventuale pertinenza, quest’ultima classificata o classificabile nelle categorie catastali C2 – C/6 – C/7;
- Allegata alla richiesta dovrà essere presentata l’attestazione I.S.E.E. relativamente ai redditi dell’anno 2006 con allegata la dichiarazione sostitutiva unica, valida ad ottenere il beneficio della maggiore detrazione d’imposta I.C.I.;
- Il termine ultimo di presentazione è perentorio, pena la decadenza del beneficio della maggiore detrazione per l’anno 2007 ed è fissato nel giorno di scadenza del versamento acconto dell’imposta comunale sugli immobili – 16 giugno e potrà essere presentata entro il termine di pagamento a saldo di imposta 2007 – 16 dicembre, qualora l’immobile sia stato acquistato dopo il mese di giugno;
- I contribuenti che abbiano trasmesso l’attestazione nei termini di cui sopra potranno, al momento del pagamento dell’ICI, già tenere conto della detrazione nella misura richiesta;
- Le autocertificazioni verranno esaminate dagli uffici competenti dell’Amministrazione Comunale che, in caso di dichiarazioni infedeli, applicheranno le sanzioni previste dalla legge;
Atteso che:
- l’art. 3, comma 53 della L. 662/96 prevede la possibilità di diversificare le aliquote di imposta in misura non inferiore al 4 per mille e non superiore al 7 per mille, con riferimento ai casi di immobili diversi dalla abitazioni possedute in aggiunta all’abitazione principale, o di alloggi non locati;
- la detrazione dell’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale è stata fissata in € 103,29, con la modifica del comma 55 art.
- fino all’entrata in vigore delle nuove tariffe d’estimo, le rendite catastali urbane ed i redditi dominicali sono rivalutati del 5 e 25%;
Visto il comma 169 della legge 296/27.12.2006 (finanziaria 2007)nel quale è disposto che gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio , purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell’anno di riferimento;
Visto il Decreto Ministero dell’Interno del 30.11.2006 che proroga il termine per l’approvazione del bilancio di previsione al 31 marzo 2007;
Visto il parere espresso dal responsabile del servizio interessato in ottemperanza al disposto di cui all’art. 49 D.Lgs 267/2000;
Con la seguente votazione resa palese per alzata di mano:
Consiglieri presenti: nr. 10
Voti favorevoli: nr. 10
Voti contrari: nr. 0
Astenuti: nr. 0
1) applicare per l’anno 2007, ai fini dell’Imposta Comunale sugli Immobili, le seguenti aliquote di imposta così diversificate:
A) 5,9 per mille per:
· le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze (individuate ex art. 3 del menzionato regolamento ICI), ivi comprese, quelle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che la stessa non risulti locata, di cui all’art. 3 c.
· per tutti i casi non descritti al successivo punto B) e C);
B) 7 per mille per:
1. terreni edificabili ;
2. abitazioni vuote, intendendosi per tali quelle genericamente non occupate dai soggetti anagraficamente residenti, nonché quelle“ tenute a disposizione.”
C) l’aliquota agevolata del 4 per mille a favore dei soggetti proprietari, così come previsto dal regolamento ICI art. 7 bis:
a) persone fisiche , di età inferiore ai 40 anni, che ,per la prima volta, a decorrere dal 01.01.2003, acquistano o costruiscono ex novo, nel territorio di questo Comune, un fabbricato destinandolo ad abitazione principale, e per il quale sono state concesse le agevolazioni prima casa ;
b) persone fisiche e giuridiche, che, ugualmente acquistano o costruiscono ex novo, per la prima volta, a decorrere dal 01.01.2003 , nel territorio di questo Comune ,uno o più fabbricati destinandoli ad attività produttive artigianali o commerciali;
c) di terreni agricoli che impiantano, a decorrere dal 01.01.2003 , nel territorio di questo Comune nuovi frutteti, limitatamente alla superficie a ciò destinata.
Dette agevolazioni hanno durata quinquennale con decorrenza , rispettivamente :
a) dalla data della stipula del contratto relativo, in caso di acquisto;
b) dalla data di ultimazione lavori, in caso di nuova costruzione
c) dalla data di variazione colturale, comprovata dalla relativa comunicazione presentata alla Agenzia del territorio (Catasto terreni), e risultante dal piano aziendale.
Il godimento del suddetto beneficio è subordinato:
· alla presentazione di autocertificazione, in carta semplice, comprovante la sussistenza dei requisiti richiesti, in conformità alle disposizioni di cui all’art. 5 comma 6 del vigente regolamento entrate, tenuto conto degli emendamenti introdotti dalla legge n. 3/2003 al D.P.R. 445/2000, con l’inserimento del 77/bis;
· o in alternativa, ove possibile, alla indicazione nelle annotazioni, in calce al modello di denuncia ICI ministeriale, da presentare nell’anno successivo all’avvenuto acquisto o modificazione strutturale , o altra variazione prevista ex lege.
La mancata presentazione della certificazione e/o indicazione nelle annotazioni nella denuncia presentata nei modi e termini richiamati nel D. Lgs n. 504/92, o degli atti comprovanti la sussistenza dei requisiti richiesti per godere di detta misura agevolativa, determina la decadenza della stessa . Detta presentazione deve avvenire, pertanto, in occasione e/o nel rispetto dei termini di cui all’art. 7 del vigento regolamento ICI, vale a dire, comunque , non oltre il 31.10 (ottobre) dell’anno successivo al verificarsi dei requisiti richiesti per godere di tale agevolazione.
2) di confermare la detrazione per abitazione principale in Euro 103,29, così come previsto dal D. Lgs. 504/92 e successive modificazioni;
3) avvalersi della facoltà di cui all’art. 3 legge n .662/96, in materia di riduzioni e/o detrazioni dell’imposta in argomento elevando a € 258,23 la detrazione dell’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, per le seguenti categorie di contribuenti e precisamente:
- Pensionati inseriti in un nucleo familiare il cui indicatore I.S.E.E. non è superiore ad € 9.400,00 ed indicatore della situazione patrimoniale (ISP) non superiore ad € 63.600,00;
- Soggetti con handicap grave permanente riconosciuto ai sensi della legge n. 104/92 inseriti in un nucleo familiare il cui indicatore I.S.E.E. non è superiore ad € 11.500,00 e l’indicatore della situazione patrimoniale (ISP) ad € 63.600,00;
- Disoccupati, in Cassa integrazione o in mobilità inseriti in un nucleo familiare il cui indicatore I.S.E.E. non è superiore a € 11.500,00 e l’indicatore della situazione patrimoniale (ISP) ad € 63.600,00;
4) di stabilire che per usufruire dell’agevolazione i contribuenti dovranno attenersi alle seguenti modalità:
- presentare, direttamente o con raccomandata al servizio tributi del Comune, entro il 16 mese di giugno di ogni anno per l’anno stesso, richiesta mediante apposita autocertificazione nella quale si deve dichiarare:
Ø Nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita , codice fiscale, periodo di tempo per il quale si sono verificate le condizioni per l’applicabilità dell’ulteriore detrazione, percentuale di possesso dell’immobile adibito ad abitazione principale;
Ø Che né il contribuente né i familiari o conviventi inseriti nello stesso nucleo familiare siano proprietari od usufruttuari al 1 gennaio 2007 di altre proprietà immobiliari, diversi dal fabbricato adibito ad abitazione ed eventuale pertinenza, quest’ultima classificata o classificabile nelle categorie catastali C2 – C/6 – C/7;
- Allegata alla richiesta dovrà essere presentata l’attestazione I.S.E.E. relativamente ai redditi dell’anno 2006 con allegata la dichiarazione sostitutiva unica, valida ad ottenere il beneficio della maggiore detrazione d’imposta I.C.I.;
- Il termine ultimo di presentazione è perentorio, pena la decadenza del beneficio della maggiore detrazione per l’anno 2007 ed è fissato nel giorno di scadenza del versamento acconto dell’imposta comunale sugli immobili – 16 giugno e potrà essere presentata entro il termine di pagamento a saldo di imposta 2007 – 16 dicembre, qualora l’immobile sia stato acquistato dopo il mese di giugno;
- I contribuenti che abbiano trasmesso l’attestazione nei termini di cui sopra potranno, al momento del pagamento dell’ICI, già tenere conto della detrazione nella misura richiesta;
- Le autocertificazioni verranno esaminate dagli uffici competenti dell’Amministrazione Comunale che, in caso di dichiarazioni infedeli, applicheranno le sanzioni previste dalla legge;
5) di dare atto che:
- la maggior detrazione € 258,23 prevista per i menzionati soggetti è stata calcolata nel rispetto dell’equilibrio di bilancio in ottemperanza al disposto di cui all’art. 3 comma
- l’importo dell’ulteriore detrazione non può in ogni caso superare l’importo dell’imposta ICI dovuta per l‘abitazione principale e le eventuali pertinenze;
- il presente atto costituisce allegato del bilancio di previsione 2007;
- si provvederà ai sensi della circolare 16 aprlie 2003, n. 3/DPF alla pubblicazione della deliberazione in Gazzetta Ufficiale.
Con successiva votazione resa palese per alzata di mano avente il seguente risultato:
Consiglieri presenti: nr. 10
Voti favorevoli: nr. 10
Voti contrari: nr. 0
Astenuti: nr. 0
La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi del’ art. 134 4^ comma del TUEL stante l’ urgenza di provvedere.