IL CONSIGLIO COMUNALE

 

          Vista la legge 23.10.1992 n. 421, contenente la delega al governo per l’istituzione e la disciplina dell’Imposta Comunale sugli Immobili;

          Visto il Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni;

          Visto l'art. 4 del D.L. 8-8-1996, n. 437, convertito con modificazioni con L. 24-10-1996, n. 556;

          Visto il Decreto Legislativo 15-12-1997, n. 446;

          Vista la legge 27-12-1997, n. 449;

          Preso  atto dell’art. 1 comma 169 della Legge n. 296/2006, il quale prevede: “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

         Visto il D.M. 17/12/2010, che ha disposto il rinvio del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2011 al 31/03/2011;

          Visto il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta I.C.I., approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 in data 22/03/2005, modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 29/07/2005, n. 5 del  23/01/2007 e n. 11 del 22/02/2008;

 

        Visto l’art. 1 del D.L. 27 maggio 2008 n. 93, convertito con modificazioni in Legge 24 luglio 2008 n. 126, quale prevede:

1.      “A  decorrere dall’anno 2008 è esclusa dall’imposta comunale sugli immobili di cui al D.Lgs. 30/12/1992 n. 504, l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

2.      Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504, e successive modificazioni, nonché quelle ad esse assimilate dal comune con regolamento o delibera comunale vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall’articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992.

3.      L’esenzione si applica altresì nei casi previsti dall’articolo 6, comma 3-bis, e dall’articolo 8, comma 4, del D.Lgs. n. 504 del 1992, e successive modificazioni; sono conseguentemente abrogati il comma 4 dell’articolo 6 ed i commi 2-bis e 2-ter dell’articolo 8 del citato decreto n. 504 del 1992.

 

        Visti altresì i D.L. n. 93/2008 e D.L. n. 112/2008, i quali prevedono il blocco degli aumenti dei tributi locali per il triennio 2009-2011;

 

         Ritenuto  di confermare per l’anno 2011 le stesse aliquote deliberate per l’anno 2010, e precisamente:

a)       unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relativa pertinenza classificata nella categoria C/6 (limitatamente ad una pertinenza) 6,5 per mille;

b)       altre unità immobiliari, terreni agricoli ed aree edificabili 7 per mille;

 

         Ritenuto altresì di confermare per l’anno 2011 la maggiore detrazione per l’abitazione principale in EURO 258,23, con i medesimi criteri di applicazione già in essere per il 2010, salvo l’adeguamento dei limiti di reddito, di cui al D.M. 19/11/2010 (G.U. n. 279 del 29/11/2010);

 

I destinatari della maggiore detrazione di EURO 258,23 che compete alle abitazioni principali, con possesso del solo appartamento abitato e annesso garage, saranno i proprietari o titolari del diritto di usufrutto, uso o abitazione di dette abitazioni che siano in possesso dei seguenti requisiti:

 

a)   Pensionati e portatori di handicap, monoreddito, che abbiano un reddito da pensione non superiore a EURO 9.900,00 annui lordi riferito all’anno 2010, ed essere in condizione non lavorativa.

 

b)  Pensionati e portatori di handicap con attestato di invalidità civile con reddito annuale imponibile, ai fini dell’IRPEF di tutti i componenti del nucleo familiare fino a EURO 15.900,00  più EURO 1.300,00 per ogni persona a carico.

 

c)   Disoccupati - lavoratori in Cassa Integrazione Straordinaria - in mobilità, con reddito annuale imponibile, ai fini dell’IRPEF di tutti i componenti del nucleo familiare fino a EURO 15.900,00  più EURO 1.300,00 per ogni persona a carico.

 

d)  Famiglie numerose in possesso del solo appartamento abitato ed eventuale annesso garage, quale proprietà immobiliare del contribuente al 1/1/2011:

              - Nucleo familiare composto da 6 o più componenti al 1° gennaio 2011

- Reddito familiare riferito all’anno 2010 non superiore a EURO 58.900,00 lordi annui nel caso di una famiglia di 6 componenti, a tale reddito si aggiungono EURO 9.900,00 lordi annui per ogni componente superiore a 6.

 

e)   Titolari di assistenza sociale a livello comunale a norma del vigente regolamento, se non già beneficiari secondo quanto già previsto ai punti precedenti.

 

 

Sia nel caso della lettera b) (pensionati e portatori di handicap) che alla lettera c) (disoccupati) ed alla lettera d) (famiglie numerose), l’applicazione del beneficio della maggiore detrazione è subordinato alla condizione che gli altri componenti del nucleo famigliare non possiedano alcuna proprietà immobiliare.

Per reddito complessivo deve intendersi anche quello derivante da interessi su depositi, titoli, ecc.;

 

  - di determinare le seguenti modalità applicative:

 

1)  I contribuenti interessati dovranno presentare, direttamente o con raccomandata all’Ufficio Tributi del Comune, entro la scadenza di presentazione della dichiarazione dei redditi, apposita richiesta -autocertificazione, dichiarando di essere in possesso dei requisiti per il riconoscimento del diritto alla maggiore detrazione ICI;

 

2)  I contribuenti che abbiano inviato la richiesta nei termini potranno, al momento del pagamento dell’ICI potranno già tenere conto della detrazione nella misura richiesta;

 

3)  Le richieste-autocertificazioni verranno controllate dall’Ufficio Tributi, e in caso di dichiarazioni infedeli, verranno applicate le sanzioni di legge.

 

     Dato atto che ai sensi dei commi 48 e 51 della L. 662/1996 le vigenti rendite catastali urbane sono rivalutate del 5 per cento ed i redditi dominicali sono rivalutati del 25 per cento, ai fini I.C.I.;

 

     Acquisiti gli allegati pareri favorevoli di cui all’art.49 del D.Lgs.267/00;

 

     All’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

 

         

DELIBERA

 

1)     di confermare per l’anno 2011 l’aliquota ICI nelle seguenti misure:

a)       unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relativa pertinenza classificata nella categoria C/6 (limitatamente ad una pertinenza) …………………………….   6,5 per mille;

b) altre unità immobiliari, terreni agricoli ed aree edificabili ………………………  7  per mille;

 

2)     di concedere la maggiore detrazione per l’abitazione principale di EURO 258,23  ai possessori dei requisiti indicati in premessa, che ne facciano richiesta in conformità ai criteri di applicazione succitati;

 

3)     di pubblicare, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale, copia della presente deliberazione, così come disposto dall’art. 52, comma 2, del D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. s), n. 1, del D.lgs. 30 dicembre 1999 n. 506, nonché secondo le modalità prescritte dalla Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 3 del 16 aprile 2003.

 

4)     di disporre che l’ufficio tributi comunale adotti le idonee iniziative per assicurare la più ampia conoscenza, da parte dei contribuenti, delle aliquote, delle agevolazioni e delle detrazioni di imposta deliberate.

 

5)     Di allegare copia del presente atto alla deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione del Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2011, così come disposto dall’art. 172, comma 1, lett. E), del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

 

 

7) DI DICHIARARE, con separata e unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.