Vista la legge 23.10.1992 n. 421, contenente la delega al governo per l’istituzione e la disciplina dell’Imposta Comunale sugli Immobili;
Visto il Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 4 del D.L. 8-8-1996, n. 437, convertito con modificazioni con L. 24-10-1996, n. 556;
Visto il Decreto Legislativo 15-12-1997, n. 446;
Vista la legge 27-12-1997, n. 449;
Dato atto che il termine per la deliberazione delle aliquote dell'imposta è fissato nel termine dell'approvazione del bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 53, comma 16, della L. 23-12-2000, n. 388;
Visto il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta I.C.I., approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 in data 22/03/2005, modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 29/07/2005 e n. 5 del 23/01/2007;
Vista la Legge 24/12/2007 n. 244 (Legge Finanziaria 2008), ed in particolare l’articolo 1 comma 5, il quale prevede la modifica dell’articolo 8 del D.Lgs. 504/92 che recita: “Il contribuente, indipendentemente dal reddito ai fini IRPEF, oltre alla detrazione obbligatoria di €. 103,29, elevabile fino a €. 258,23 da parte del singolo Comune, può detrarre anche l’1,33 per mille dalla base imponibile dell’immobile adibito ad abitazione principale. L’importo della ulteriore detrazione, è concesso fino alla concorrenza dell’ammontare dell’imposta e non oltre i 200,00E, rapportato per periodi d’anno. In caso di soggetti passivi diversi, la detrazione è rapportata alla percentuale di proprietà. Dalla Ulteriore detrazione sono escluse le abitazioni classificate nelle categorie catastali A1 (abitazioni di tipo signorile), A8 (abitazioni in ville) e A9 (abitazioni in castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici)”.
Ritenuto di confermare per l’anno 2008 l’aliquota ICI nelle seguenti misure:
a) unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relativa pertinenza classificata nella categoria C/6 (limitatamente ad una pertinenza) 6,5 per mille;
b) altre unità immobiliari, terreni agricoli ed aree edificabili 7 per mille;
Ritenuto altresì di confermare per l’anno 2008 la maggiore detrazione per l’abitazione principale in EURO 258,23, con i medesimi criteri di applicazione già in essere per il 2007, salvo l’adeguamento dei limiti di reddito, di cui al Decreto 20/11/2004 – G.U. n. 289 del 10/12/2004;
I destinatari della maggiore detrazione di EURO 258,23 che compete alle abitazioni principali, con possesso del solo appartamento abitato e annesso garage, saranno i proprietari o titolari del diritto di usufrutto, uso o abitazione di dette abitazioni che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) Pensionati e portatori di handicap, monoreddito, che abbiano un reddito da pensione non superiore a EURO 9.249,81 annui lordi riferito all’anno 2007, ed essere in condizione non lavorativa.
b) Pensionati e portatori di handicap con attestato di invalidità civile con reddito annuale imponibile, ai fini dell’IRPEF di tutti i componenti del nucleo familiare fino a EURO 14.937,32 più EURO 1.142,75 per ogni persona a carico.
c) Disoccupati - lavoratori in Cassa Integrazione Straordinaria - in mobilità, con reddito annuale imponibile, ai fini dell’IRPEF di tutti i componenti del nucleo familiare fino a EURO 14.937,32 più EURO 1.142,75 per ogni persona a carico.
d) Famiglie numerose in possesso del solo appartamento abitato ed eventuale annesso garage, quale proprietà immobiliare del contribuente al 1/1/2008:
- Nucleo familiare composto da 6 o più componenti al 1° gennaio 2008
- Reddito familiare riferito all’anno 2007 non superiore a EURO 55.499,00 lordi annui nel caso di una famiglia di 6 componenti, a tale reddito si aggiungono EURO 9.249,81 lordi annui per ogni componente superiore a 6.
e) Titolari di assistenza sociale a livello comunale a norma del vigente regolamento, se non già beneficiari secondo quanto già previsto ai punti precedenti.
Sia nel caso della lettera b) (pensionati e portatori di handicap) che alla lettera c) (disoccupati) ed alla lettera d) (famiglie numerose), l’applicazione del beneficio della maggiore detrazione è subordinato alla condizione che gli altri componenti del nucleo famigliare non possiedano alcuna proprietà immobiliare.
Per reddito complessivo deve intendersi anche quello derivante da interessi su depositi, titoli, ecc.;
- di determinare le seguenti modalità applicative:
1) I contribuenti interessati dovranno presentare, direttamente o con raccomandata all’Ufficio Tributi del Comune, entro la scadenza di presentazione della dichiarazione dei redditi, apposita richiesta -autocertificazione, dichiarando di essere in possesso dei requisiti per il riconoscimento del diritto alla maggiore detrazione ICI;
2) I contribuenti che abbiano inviato la richiesta nei termini potranno, al momento del pagamento dell’ICI potranno già tenere conto della detrazione nella misura richiesta;
3) Le richieste-autocertificazioni verranno controllate dall’Ufficio Tributi, e in caso di dichiarazioni infedeli, verranno applicate le sanzioni di legge.
Tenuto conto che tali criteri sono risultati equi nell’esercizio precedente e positiva la applicazione alle famiglie bisognose;
Dato atto che ai sensi dei commi 48 e 51 della L. 662/1996 le vigenti rendite catastali urbane sono rivalutate del 5 per cento ed i redditi dominicali sono rivalutati del 25 per cento, ai fini I.C.I.;
Acquisiti gli allegati pareri favorevoli di cui all’art.49 del D.Lgs.267/00;
All’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1) di confermare per l’anno 2008 l’aliquota ICI nelle seguenti misure:
a) unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relativa pertinenza classificata nella categoria C/6 (limitatamente ad una pertinenza) ………………………………..6,5 per mille;
b) altre unità immobiliari, terreni agricoli ed aree edificabili ……………………… 7 per mille;
2) di dare atto dell’applicazione dell’art. 1 comma 5 della Legge 24/12/2007 n. 244;
3) di concedere la maggiore detrazione per l’abitazione principale di EURO 258,23 ai possessori dei requisiti indicati in premessa, che ne facciano richiesta in conformità ai criteri di applicazione succitati;
4) di pubblicare, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale, copia della presente deliberazione, così come disposto dall’art. 52, comma 2, del D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. s), n. 1, del D.lgs. 30 dicembre 1999 n. 506, nonché secondo le modalità prescritte dalla Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 3 del 16 aprile 2003.
5) di disporre che l’ufficio tributi comunale adotti le idonee iniziative per assicurare la più ampia conoscenza, da parte dei contribuenti, delle aliquote, delle agevolazioni e delle detrazioni di imposta deliberate.
6) di trasmettere copia della presente deliberazione al Concessionario della riscossione delle imposte, per gli adempimenti di conseguenza.
7) Di allegare copia del presente atto alla deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione del Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2008, così come disposto dall’art. 172, comma 1, lett. E), del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
7) DI DICHIARARE, con separata e unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.