Ritenuto di stabilire per l’anno 2005 un’aliquota pari al 4 per mille, per i fabbricati di nuova costruzione, resi agibili dal 1/1/2005, aventi le caratteristiche delle categorie catastali D1 e D7, posseduti ed utilizzati nell’esercizio di attività artigianali e di industria;
Ritenuto di stabilire per l’anno 2005 l’aliquota ICI nella misura del 7 per mille, per tutte le altre tipologie di immobili;
Ritenuto altresì di confermare per l’anno 2005 la maggiore detrazione per l’abitazione principale in EURO 258,23, con i medesimi criteri di applicazione già in essere per il 2004, salvo l’adeguamento dei limiti di reddito, di cui al Decreto 20/11/2004 – G.U. n. 289 del 10/12/2004;
I destinatari della maggiore detrazione di EURO 258,23 che compete alle abitazioni principali, con possesso del solo appartamento abitato e annesso garage, saranno i proprietari o titolari del diritto di usufrutto, uso o abitazione di dette abitazioni che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) Pensionati e portatori di handicap, monoreddito, che abbiano un reddito da pensione non superiore a EURO 8.767,81 annui lordi riferito all’anno 2004, ed essere in condizione non lavorativa.
b) Pensionati e portatori di handicap con attestato di invalidità civile con reddito annuale imponibile, ai fini dell’IRPEF di tutti i componenti del nucleo familiare fino a EURO 14.158,96 più EURO 1.083,21 per ogni persona a carico.
c) Disoccupati - lavoratori in Cassa Integrazione Straordinaria - in mobilità, con reddito annuale imponibile, ai fini dell’IRPEF di tutti i componenti del nucleo familiare fino a EURO 14.158,96 più EURO 1.083,21 per ogni persona a carico.
d) Famiglie numerose in possesso del solo appartamento abitato ed eventuale annesso garage, quale proprietà immobiliare del contribuente al 1/1/2005:
- Nucleo familiare composto da 6 o più componenti al 1° gennaio 2005
- Reddito familiare riferito all’anno 2004 non superiore a EURO 52.606,86 lordi annui nel caso di una famiglia di 6 componenti, a tale reddito si aggiungono EURO 8.767,81 lordi annui per ogni componente superiore a 6.
e) Titolari di assistenza sociale a livello comunale a norma del vigente regolamento, se non già beneficiari secondo quanto già previsto ai punti precedenti.
Sia nel caso della lettera b) (pensionati e portatori di handicap) che alla lettera c) (disoccupati) ed alla lettera d) (famiglie numerose), l’applicazione del beneficio della maggiore detrazione è subordinato alla condizione che gli altri componenti del nucleo famigliare non possiedano alcuna proprietà immobiliare.
Per reddito complessivo deve intendersi anche quello derivante da interessi su depositi, titoli, ecc.;
- di determinare le seguenti modalità applicative:
1) I contribuenti interessati dovranno presentare, direttamente o con raccomandata all’Ufficio Tributi del Comune, entro la scadenza di presentazione della dichiarazione dei redditi, apposita richiesta -autocertificazione, dichiarando di essere in possesso dei requisiti per il riconoscimento del diritto alla maggiore detrazione ICI;
2) I contribuenti che abbiano inviato la richiesta nei termini potranno, al momento del pagamento dell’ICI potranno già tenere conto della detrazione nella misura richiesta;
3) Le richieste-autocertificazioni verranno controllate dall’Ufficio Tributi, e in caso di dichiarazioni
infedeli, verranno applicate le sanzioni di legge.