Ai sensi dell’art.1 co.169 della L.296/2006 (finanziaria 2007) per l’anno 2008 si intendono prorogate le aliquote ICI in vigore per l’anno 2007 già approvate con delibera del Consiglio Comunale n.10/106748/06 del 31/01/2007
Descrizione tipologia unità immobiliare |
Aliquota per mille |
unità immobiliare adibita ad abitazione principale nella quale il contribuente - che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario – dimora abitualmente. |
5,90 |
unità immobiliare appartenente alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, residenti nel Comune. |
5,90 |
alloggio regolarmente assegnato dall’A.C.E.R. (Azienda Case Emilia-Romagna). |
5,90 |
abitazione posseduta nel territorio del comune a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadino italiano residente all’estero per ragioni di lavoro, a condizione che la stessa non risulti locata. |
5,90 |
abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, inoltrando apposita comunicazione in tal senso - in carta semplice - all’ufficio I.C.I. del Comune, con allegata la dichiarazione dell’istituto di accoglienza del soggetto passivo, se con sede fuori dal Comune di Ferrara. |
5,90 |
unità immobiliare adibita ad abitazione, acquistata da persona fisica, per il cui acquisto sono state concesse le agevolazioni “prima casa”, qualora non venga locato. |
5,90 |
unità immobiliare concessa dal possessore in uso gratuito a parenti fino al 3° grado o ad affini fino al 2° grado che la occupano quale loro abitazione principale comprovata dalla residenza anagrafica. |
5,90 |
due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso di abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che è stata presentata all’Agenzia del Territorio regolare richiesta di variazione ai fini della unificazione catastale delle unità medesime. In tal caso, l’equiparazione all’abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione. |
5,90 |
abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro Comune per ragioni di servizio, qualora l’unità immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai familiari del possessore. |
5,90 |
pertinenze relative alle unità immobiliari di cui sopra classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2 - C/6 e C/7, limitatamente ad una sola pertinenza per ogni abitazione. |
5,90 |
terreni agricoli. |
6,40 |
aree fabbricabili, comprendendo fra queste anche quelle concesse in diritto di superficie. |
7,00 |
abitazioni non locate per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni. |
9,00 |
unità immobiliari locate o tenute a disposizione; altri fabbricati non compresi nelle fattispecie precedenti, volendosi comprendere tra questi anche le pertinenze di cui sopra oltre alla prima. |
7,00 |
unità immobiliari possedute in piena proprietà e ubicate nelle zone colpite dalla ristrutturazione in settori industriali determinanti (settore dell’industria manifatturiera e nel ramo dei servizi alle imprese) – “Obiettivo 2”, purché le predette attività si siano insediate in quegli immobili dopo l’1/1/1997. |
4,00 |
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Omissis …….
considerato che per abitazioni principali si debbono intendere le seguenti:
1. unità immobiliare nella quale il contribuente - che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario - dimora abitualmente;
2. unità immobiliare appartenente alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, residenti nel Comune;
3. alloggio regolarmente assegnato dall’ACER (Azienda Case Emilia Romagna;
4. unità immobiliare posseduta nel territorio del comune a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadino italiano residente all’estero per ragioni di lavoro, a condizione che la stessa non risulti locata;
5. unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Tale condizione deve essere dichiarata con apposita comunicazione - in carta semplice - all’ufficio I.C.I. del Comune, con allegata la dichiarazione dell’istituto di accoglienza del soggetto passivo, se con sede fuori dal Comune di Ferrara;
6. due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso di abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che è stata presentata all’Agenzia del Territorio regolare richiesta di variazione ai fini della unificazione catastale delle unità medesime. In tal caso, l’equiparazione all’abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione;
7. l’abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro Comune per ragioni di servizio, qualora l’unità immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai familiari del possessore;
omissis……………..
Vista la conferma di tale l’indicatore per l’anno d’imposta 2007 per il riconoscimento della maggiore detrazione dall’imposta[1] per l’abitazione principale, limitatamente alle fattispecie a cui è concessa la detrazione pari ad euro 103,29[2], nella misura di euro 500,00, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione a favore delle categorie di contribuenti sotto indicate qualora l’indicatore I.S.E.E. sia pari o inferiore a € 9.292,77:
ritenuto di confermare per l’anno 2008 le categorie di soggetti, beneficiarie di tale agevolazione;
ritenuto altresì di confermare per l’anno 2008 lo stesso indicatore I.S.E.E., riferito ai redditi percepiti nell’anno 2007, pari o inferiore a € 9.292,77, per il riconoscimento della maggiore detrazione dall’imposta[3] per l’abitazione principale, nelle fattispecie sopra indicate e già previste nel 2007;
ritenuto, inoltre, che l’applicazione della maggiore detrazione debba essere subordinata alla condizione che né il contribuente né i familiari o conviventi siano proprietari o usufruttuari di immobili diversi dal fabbricato adibito ad abitazione ed eventuali pertinenze queste ultime classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7, limitatamente ad una;
ritenuto, altresì, che il diritto alla ulteriore detrazione non si perde, tuttavia, qualora si possieda, in aggiunta all’abitazione principale ed una pertinenza, come precisato nel punto precedente, altra proprietà immobiliare il cui reddito imponibile IRPEF sia inferiore ad euro 103,29;
ritenuto di confermare per l’anno 2008 il beneficio della maggiore detrazione portandolo a euro 500,00 rispetto alla detrazione ordinaria di euro 103,29;
ritenuto, infine, di stabilire che per l’applicazione della maggiore detrazione si dovranno adottare le seguenti modalità:
- i contribuenti interessati, entro il mese di giugno di ogni anno per l’anno stesso, saranno tenuti a presentare al Servizio Servizi Tributari del Comune, direttamente o con raccomandata, apposita comunicazione - autocertificazione con allegata la dichiarazione sostitutiva unica[4] , in alternativa, l’attestazione dell’avvenuta presentazione della dichiarazione sostitutiva unica rilasciata da altro ente erogatore di prestazioni sociali agevolate o, dall’INPS o da un Centro di Assistenza Fiscale, dalla quale emerge la situazione economica di competenza del richiedente valida ad ottenere il beneficio della maggiore detrazione d’imposta I.C.I.;
- tale comunicazione potrà essere presentata entro il 16 dicembre qualora l’immobile sia stato acquistato dopo il 16 Giugno dell’anno d’imposizione;
- i contribuenti che abbiano trasmesso la comunicazione – autocertificazione nei termini potranno, al momento del pagamento delle rate I.C.I., già tenere conto della detrazione nella misura richiesta;
- le comunicazioni - autocertificazioni verranno esaminate dagli uffici competenti dell’Amministrazione Comunale che, in caso di dichiarazioni non veritiere, applicheranno le sanzioni previste dalla legge;
omissis……………………..
[1] Atto del Consiglio n. 29/107133 del 23.02.05;
[2] a norma dell’art. 3 del D.L. n. 50 dell'11.3.1997 convertito nella Legge n. 122 del 9.5.1997;
[3] Atto del Consiglio n. 29/107133 del 23.02.05;
[4] D.Lgs. n. 109 del 31.03.1998, come modificato dal D.Lgs. n. 130 del 3.05.2000, D.P.C.M. n. 242 del 4.04.2001 e D.P.C.M. 18.05.2001.