Delibera C.C. n. 10/106748/06 del 31/01/2007

 

Imposta Comunale sugli Immobili.
Adozione aliquote per l’anno 2007

 

Il Consiglio Comunale 


omissis....

 

                               

DELIBERA

 

 

  1. di confermare, con la sola modifica dell’aliquota agevolata, per il 2007 le seguenti aliquote ICI:

 

Descrizione tipologia unità immobiliare

Aliquota per mille

unità immobiliare adibita ad abitazione principale nella quale il contribuente - che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario - dimora abitualmente

 

5,9

unità immobiliare appartenente alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, residenti nel Comune

5,9

alloggio regolarmente assegnato dall’ACER (Azienda Case Emilia Romagna)

5,9

unità immobiliare posseduta nel territorio del comune a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadino italiano residente all’estero per ragioni di lavoro, a condizione che la stessa non risulti locata

 

5,9

unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, inoltrando apposita comunicazione in tal senso - in carta semplice - all’ufficio I.C.I. del Comune, con allegata la dichiarazione dell’istituto di accoglienza del soggetto passivo, se con sede fuori dal Comune di Ferrara

 

 

5,9

unità immobiliare adibita ad abitazione, acquistata da persona fisica, per il cui acquisto sono state concesse le agevolazioni “prima casa”, qualora non venga locato

 

5,9

unità immobiliare concessa dal possessore in uso gratuito a parenti fino al 3° grado o ad affini fino al 2° grado che la occupano quale loro abitazione principale, comprovata dalla residenza anagrafica;

 

 

5,9

due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso di abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che è stata presentata all’Ufficio del Territorio regolare richiesta di variazione ai fini della unificazione catastale delle unità medesime. In tal caso, l’equiparazione all’abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione

 

 

5,9

l’abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro Comune per ragioni di servizio, qualora l’unità immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai familiari del possessore

 

5,9

pertinenze relative alle unità immobiliari di cui sopra classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2 - C/6 e C/7, limitatamente ad una sola pertinenza per ogni abitazione

 

5,9

terreni agricoli

6,4

aree fabbricabili, comprendendo fra queste anche quelle concesse in diritto di superficie[6]

7,0

abitazioni non locate per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni

9,0

unità immobiliari locate e tenute a disposizione; altri fabbricati non compresi nelle fattispecie precedenti, volendosi comprendere tra questi anche le pertinenze di cui sopra oltre alla prima

 

7,0

unità immobiliari possedute in piena proprietà e ubicate nelle zone colpite dalla ristrutturazione in settori industriali determinanti (settore dell’industria manifatturiera e nel ramo dei servizi alle imprese) – “Obiettivo 2”, purché le predette attività si siano insediate in quegli immobili dopo l’1/1/1997

 

4,0

 

 


1

DELIBERA C.C. N. 9/106745/06 DEL 31/01/2007
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ANNO 2007. PRESA DATTO DELLA DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE E ADOZIONE DELLA MAGGIORE DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

omissis ... 

CONSIDERATO che per abitazioni principali si debbono intendere le

seguenti:

1. unità immobiliare nella quale il contribuente - che la possiede a titolo di

proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento o in qualità di

locatario finanziario - dimora abitualmente;

2. unità immobiliare appartenente alle cooperative edilizie a proprietà

indivisa, adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, residenti nel

Comune;

3. alloggio regolarmente assegnato dall’ACER (Azienda Case Emilia

Romagna;

4. unità immobiliare posseduta nel territorio del comune a titolo di proprietà

o di usufrutto da cittadino italiano residente all’estero per ragioni di

lavoro, a condizione che la stessa non risulti locata;

5. unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano

o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a

seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti

locata. Tale condizione deve essere dichiarata con apposita comunicazione

- in carta semplice - all’ufficio I.C.I. del Comune, con allegata la

dichiarazione dell’istituto di accoglienza del soggetto passivo, se con sede

fuori dal Comune di Ferrara;

6. due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso di abitazione dal

contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che è

stata presentata all’Agenzia del Territorio regolare richiesta di variazione

ai fini della unificazione catastale delle unità medesime. In tal caso,

l’equiparazione all’abitazione principale decorre dalla stessa data in cui

risulta essere stata presentata la richiesta di variazione;

7. l’abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in

altro Comune per ragioni di servizio, qualora l’unità immobiliare risulti

occupata, quale abitazione principale, dai familiari del possessore;

VISTO che alle abitazioni principali sopra specificate la detrazione di

legge6 è di euro 103,29;

VISTO, inoltre, il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale

sugli Immobili7 che stabilisce la possibilità, qualora l'importo della detrazione

non trovi capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale, di detrarre la

parte rimanente dall'imposta dovuta per la pertinenza limitatamente ad una;

VISTO, altresì, che la vigente normativa8 prevede che la “predetta facoltà

può essere esercitata anche con riferimento a categorie di soggetti che versano in

situazioni di particolare disagio sociale o economico”;

VISTO che con provvedimento del 24 luglio 2000 n. 26967 il Consiglio

Comunale ha approvato l’introduzione in via sperimentale dell’indicatore di

situazione economica equivalente (I.S.E.E.) per la determinazione delle tariffe dei

servizi di trasporto e refezione scolastica, in applicazione di quanto previsto dal

D.Lgs. n. 109 del 31/03/1998, come modificato dal D.Lgs. n. 130 del 03/05/2000,

e la definizione delle nuove fasce di reddito e rette;

VISTO il D.P.C.M. 18 maggio 2001 “Approvazione dei modelli-tipo della

dichiarazione sostitutiva unica e dell’attestazione, nonché delle relative istruzioni

per la compilazione, a norma dell’art. 4, comma 6, del decreto legislativo 31

marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n.

130”;

VISTA la conferma di tale l’indicatore per l’anno d’imposta 2006 per il

riconoscimento della maggiore detrazione dall’imposta9 per l’abitazione

principale, limitatamente alle fattispecie a cui è concessa la detrazione pari ad

euro 103,2910, nella misura di euro 258,23, rapportate al periodo dell'anno

durante il quale si protrae tale destinazione a favore delle categorie di

contribuenti sotto indicate qualora l’indicatore I.S.E.E. sia pari o inferiore a €

9.292,77:

· pensionati o soggetti diversamente abili con invalidità riconosciuta;

· persone in cerca di prima occupazione o disoccupati iscritti alle liste di

collocamento;

· lavoratori in cassa integrazione o che sono stati collocati in mobilità;

RITENUTO di confermare per l’anno 2007 le categorie di soggetti,

beneficiarie di tale agevolazione;

RITENUTO altresì di confermare per l’anno 2007 lo stesso indicatore

I.S.E.E., riferito ai redditi percepiti nell’anno 2006, pari o inferiore a € 9.292,77, per

il riconoscimento della maggiore detrazione dall’imposta11 per l’abitazione

principale, nelle fattispecie sopra indicate e già previste nel 2006;

RITENUTO, inoltre, che l’applicazione della maggiore detrazione debba

essere subordinata alla condizione che né il contribuente né i familiari o

conviventi siano proprietari o usufruttuari di immobili diversi dal fabbricato

adibito ad abitazione ed eventuali pertinenze queste ultime classificate o

classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7, limitatamente ad una;

RITENUTO, altresì, che il diritto alla ulteriore detrazione non si perde,

tuttavia, qualora si possieda, in aggiunta all’abitazione principale ed una

pertinenza, come precisato nel punto precedente, altra proprietà immobiliare il

cui reddito imponibile IRPEF sia inferiore ad euro 103,29;

RITENUTO di aumentare per l’anno 2007 il beneficio della maggiore

detrazione portandolo a euro 500,00 rispetto alla detrazione ordinaria di euro

103,29;

RITENUTO, infine, di stabilire che per l’applicazione della maggiore

detrazione si dovranno adottare le seguenti modalità:

- i contribuenti interessati, entro il mese di giugno di ogni anno per l’anno

stesso, saranno tenuti a presentare al Servizio Tributi del Comune,

direttamente o con raccomandata, apposita comunicazione - autocertificazione

con allegata la dichiarazione sostitutiva unica12 , in alternativa, l’attestazione

dell’avvenuta presentazione della dichiarazione sostitutiva unica rilasciata da

altro ente erogatore di prestazioni sociali agevolate o, dall’INPS o da un

Centro di Assistenza Fiscale, dalla quale emerge la situazione economica di

competenza del richiedente valida ad ottenere il beneficio della maggiore

detrazione d’imposta I.C.I.;

- tale comunicazione potrà essere presentata entro il 20 dicembre qualora

l’immobile sia stato acquistato dopo il 30 Giugno dell’anno di imposizione;

- i contribuenti che abbiano trasmesso la comunicazione – autocertificazione nei

termini potranno, al momento del pagamento delle rate I.C.I., già tenere conto

della detrazione nella misura richiesta;

- le comunicazioni - autocertificazioni verranno esaminate dagli uffici

competenti dell’Amministrazione Comunale che, in caso di dichiarazioni non

veritiere, applicheranno le sanzioni previste dalla legge;

omissis..

DELIBERA

1. di prendere atto che per il 2007 dall’imposta comunale sugli immobili

dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, così come

individuata in premessa e con le modalità sopra descritte, si detraggono,

fino alla concorrenza del suo ammontare euro 103,29;

2. di concedere l’aumento della detrazione, portandola a euro 500,00 per

abitazione principale, alle categorie di contribuenti indicati in premessa,

nei limiti dell’indicatore sopra menzionato e nel rispetto delle procedure

richieste