Il Consiglio Comunale
omissis....
DELIBERA
Descrizione tipologia unità immobiliare |
Aliquota per mille |
unità immobiliare adibita ad abitazione principale nella quale il contribuente - che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario - dimora abitualmente |
5,9 |
unità immobiliare appartenente alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, residenti nel Comune |
5,9 |
alloggio regolarmente assegnato dall’ACER (Azienda Case Emilia Romagna) |
5,9 |
unità immobiliare posseduta nel territorio del comune a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadino italiano residente all’estero per ragioni di lavoro, a condizione che la stessa non risulti locata |
5,9 |
unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, inoltrando apposita comunicazione in tal senso - in carta semplice - all’ufficio I.C.I. del Comune, con allegata la dichiarazione dell’istituto di accoglienza del soggetto passivo, se con sede fuori dal Comune di Ferrara |
5,9 |
unità immobiliare adibita ad abitazione, acquistata da persona fisica, per il cui acquisto sono state concesse le agevolazioni “prima casa”, qualora non venga locato |
5,9 |
unità immobiliare concessa dal possessore in uso gratuito a parenti fino al 3° grado o ad affini fino al 2° grado che la occupano quale loro abitazione principale, comprovata dalla residenza anagrafica; |
5,9 |
due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso di abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che è stata presentata all’Ufficio del Territorio regolare richiesta di variazione ai fini della unificazione catastale delle unità medesime. In tal caso, l’equiparazione all’abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione |
5,9 |
l’abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro Comune per ragioni di servizio, qualora l’unità immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai familiari del possessore |
5,9 |
pertinenze relative alle unità immobiliari di cui sopra classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2 - C/6 e C/7, limitatamente ad una sola pertinenza per ogni abitazione |
5,9 |
terreni agricoli |
6,4 |
aree fabbricabili, comprendendo fra queste anche quelle concesse in diritto di superficie[6] |
7,0 |
abitazioni non locate per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni |
9,0 |
unità immobiliari locate e tenute a disposizione; altri fabbricati non compresi nelle fattispecie precedenti, volendosi comprendere tra questi anche le pertinenze di cui sopra oltre alla prima |
7,0 |
unità immobiliari possedute in piena proprietà e ubicate nelle zone colpite dalla ristrutturazione in settori industriali determinanti (settore dell’industria manifatturiera e nel ramo dei servizi alle imprese) – “Obiettivo 2”, purché le predette attività si siano insediate in quegli immobili dopo l’1/1/1997 |
4,0 |
1
D
ELIBERA C.C. N. 9/106745/06 DEL 31/01/2007IL CONSIGLIO COMUNALE
omissis ...CONSIDERATO che per abitazioni principali si debbono intendere le
seguenti:
1. unità immobiliare nella quale il contribuente - che la possiede a titolo di
proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento o in qualità di
locatario finanziario - dimora abitualmente;
2. unità immobiliare appartenente alle cooperative edilizie a proprietà
indivisa, adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, residenti nel
Comune;
3. alloggio regolarmente assegnato dall’ACER (Azienda Case Emilia
Romagna;
4. unità immobiliare posseduta nel territorio del comune a titolo di proprietà
o di usufrutto da cittadino italiano residente all’estero per ragioni di
lavoro, a condizione che la stessa non risulti locata;
5. unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano
o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a
seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti
locata. Tale condizione deve essere dichiarata con apposita comunicazione
- in carta semplice - all’ufficio I.C.I. del Comune, con allegata la
dichiarazione dell’istituto di accoglienza del soggetto passivo, se con sede
fuori dal Comune di Ferrara;
6. due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso di abitazione dal
contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che è
stata presentata all’Agenzia del Territorio regolare richiesta di variazione
ai fini della unificazione catastale delle unità medesime. In tal caso,
l’equiparazione all’abitazione principale decorre dalla stessa data in cui
risulta essere stata presentata la richiesta di variazione;
7. l’abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in
altro Comune per ragioni di servizio, qualora l’unità immobiliare risulti
occupata, quale abitazione principale, dai familiari del possessore;
VISTO
che alle abitazioni principali sopra specificate la detrazione dilegge
6 è di euro 103,29;VISTO
, inoltre, il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunalesugli Immobili
7 che stabilisce la possibilità, qualora l'importo della detrazionenon trovi capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale, di detrarre la
parte rimanente dall'imposta dovuta per la pertinenza limitatamente ad una;
VISTO
, altresì, che la vigente normativa8 prevede che la “predetta facoltàpuò essere esercitata anche con riferimento a categorie di soggetti che versano in
situazioni di particolare disagio sociale o economico”;
VISTO
che con provvedimento del 24 luglio 2000 n. 26967 il ConsiglioComunale ha approvato l’introduzione in via sperimentale dell’indicatore di
situazione economica equivalente (I.S.E.E.) per la determinazione delle tariffe dei
servizi di trasporto e refezione scolastica, in applicazione di quanto previsto dal
D.Lgs. n. 109 del 31/03/1998, come modificato dal D.Lgs. n. 130 del 03/05/2000,
e la definizione delle nuove fasce di reddito e rette;
VISTO
il D.P.C.M. 18 maggio 2001 “Approvazione dei modelli-tipo delladichiarazione sostitutiva unica e dell’attestazione, nonché delle relative istruzioni
per la compilazione, a norma dell’art. 4, comma 6, del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n.
130”;
V
ISTA la conferma di tale l’indicatore per l’anno d’imposta 2006 per ilriconoscimento della maggiore detrazione dall’imposta
9 per l’abitazioneprincipale, limitatamente alle fattispecie a cui è concessa la detrazione pari ad
euro 103,29
10, nella misura di euro 258,23, rapportate al periodo dell'annodurante il quale si protrae tale destinazione a favore delle categorie di
contribuenti sotto indicate qualora l’indicatore I.S.E.E. sia pari o inferiore a €
9.292,77:
·
pensionati o soggetti diversamente abili con invalidità riconosciuta;·
persone in cerca di prima occupazione o disoccupati iscritti alle liste dicollocamento;
·
lavoratori in cassa integrazione o che sono stati collocati in mobilità;RITENUTO
di confermare per l’anno 2007 le categorie di soggetti,beneficiarie di tale agevolazione;
RITENUTO
altresì di confermare per l’anno 2007 lo stesso indicatoreI.S.E.E., riferito ai redditi percepiti nell’anno 2006, pari o inferiore a € 9.292,77, per
il riconoscimento della maggiore detrazione dall’imposta
11 per l’abitazioneprincipale, nelle fattispecie sopra indicate e già previste nel 2006;
RITENUTO
, inoltre, che l’applicazione della maggiore detrazione debbaessere subordinata alla condizione che né il contribuente né i familiari o
conviventi siano proprietari o usufruttuari di immobili diversi dal fabbricato
adibito ad abitazione ed eventuali pertinenze queste ultime classificate o
classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7, limitatamente ad una;
RITENUTO
, altresì, che il diritto alla ulteriore detrazione non si perde,tuttavia, qualora si possieda, in aggiunta all’abitazione principale ed una
pertinenza, come precisato nel punto precedente, altra proprietà immobiliare il
cui reddito imponibile IRPEF sia inferiore ad euro 103,29;
RITENUTO
di aumentare per l’anno 2007 il beneficio della maggioredetrazione portandolo a euro 500,00 rispetto alla detrazione ordinaria di euro
103,29;
RITENUTO, infine, di stabilire che per l’applicazione della maggiore
detrazione si dovranno adottare le seguenti modalità:
-
i contribuenti interessati, entro il mese di giugno di ogni anno per l’annostesso, saranno tenuti a presentare al Servizio Tributi del Comune,
direttamente o con raccomandata, apposita comunicazione - autocertificazione
con allegata la dichiarazione sostitutiva unica
12 , in alternativa, l’attestazionedell’avvenuta presentazione della dichiarazione sostitutiva unica rilasciata da
altro ente erogatore di prestazioni sociali agevolate o, dall’INPS o da un
Centro di Assistenza Fiscale, dalla quale emerge la situazione economica di
competenza del richiedente valida ad ottenere il beneficio della maggiore
detrazione d’imposta I.C.I.;
-
tale comunicazione potrà essere presentata entro il 20 dicembre qualoral’immobile sia stato acquistato dopo il 30 Giugno dell’anno di imposizione;
-
i contribuenti che abbiano trasmesso la comunicazione – autocertificazione neitermini potranno, al momento del pagamento delle rate I.C.I., già tenere conto
della detrazione nella misura richiesta;
-
le comunicazioni - autocertificazioni verranno esaminate dagli ufficicompetenti dell’Amministrazione Comunale che, in caso di dichiarazioni non
veritiere, applicheranno le sanzioni previste dalla legge;
omissis..
DELIBERA1. di prendere atto che per il 2007 dall’imposta comunale sugli immobili
dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, così come
individuata in premessa e con le modalità sopra descritte, si detraggono,
fino alla concorrenza del suo ammontare euro 103,29;
2. di concedere l’aumento della detrazione, portandola a euro 500,00 per
abitazione principale, alle categorie di contribuenti indicati in premessa,
nei limiti dell’indicatore sopra menzionato e nel rispetto delle procedure
richieste