ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL COMUNE DI OSTELLATO (PROV. DI FERRARA) IN MATERIA DI IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI – DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLA DETRAZIONE PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE PER L’ANNO 2005.
(omissis)
delibera
a) di stabilire per l’anno 2005 l’Imposta Comunale sugli Immobili con l’aliquota ordinaria del 6,7 per mille;
b) di stabilire per l’anno 2005 l’Imposta Comunale sugli Immobili con l’aliquota agevolata del 6,4 per mille per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze;
c) di stabilire per l’anno 2005 l’Imposta Comunale sugli Immobili con l’aliquota agevolata del 6,4 per mille per le unità immobiliari e per le relative pertinenze, concesse in uso gratuito dal soggetto passivo ai figli, che vi risiedono;
d) di stabilire per l’anno 2005 l’Imposta Comunale sugli Immobili con l’aliquota agevolata del 6,4 per mille per le imprese che investono, alle condizioni e con le modalità da individuarsi con apposito atto di Giunta Comunale;
e) di stabilire per l’anno 2005 l’I.C.I. con l’aliquota differenziata del 7 per mille nei casi sottospecificati:
1) aree edificabili, limitatamente a quelle in zona C, per le quali non è stata rilasciata concessione o autorizzazione edilizia, né è stata inoltrata relativa istanza;
2) unità immobiliari adibite ad abitazione e possedute in aggiunta a quella utilizzata come abitazione principale del possessore o dei suoi familiari, esclusi i casi particolari seguenti, per i quali si applica l'aliquota ordinaria del 6,7 per mille:
- unità immobiliari date in uso gratuito al coniuge ed a parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo, a condizione che gli stessi vi risiedano, fatto salvo quanto disposto alla lettera c);
- una delle unità immobiliari tenute a disposizione da contribuenti residenti all’estero;
- unità immobiliari in comproprietà utilizzate come abitazione principale da uno o più comproprietari, fermo restando l’aliquota agevolata del 6,4 per mille per il possessore utilizzatore;
f) di stabilire per l’anno 2005 l’I.C.I. con l’aliquota più favorevole del 5 per mille nei casi seguenti:
- soggetti che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite dagli accordi di cui alla Legge 09.12.98 n.431;
- nuovi insediamenti abitativi, alle condizioni e con le modalità da stabilirsi con apposito atto di Giunta Comunale;
- soggetti coltivatori diretti che acquistano terreni agricoli, alle condizioni e con le modalità da stabilirsi con apposito atto di Giunta Comunale;
g) di disporre che qualora durante l’anno si verifichi una diversa situazione che dia luogo all’applicazione di aliquota differenziata, la medesima si applicherà per i mesi durante i quali si è verificata la situazione stessa;
h) di prevedere anche per l’anno 2005 la detrazione per l’abitazione principale del soggetto passivo in euro 103,29, fatti salvi i soggetti in situazione di particolare disagio economico e sociale, da individuarsi con atto separato, per i quali la detrazione stessa è fissata in euro 258,23;
(omissis)