Vista la legge 23.10.1992 n. 421, contenente la delega al governo per l’istituzione e la disciplina dell’Imposta Comunale sugli Immobili;
Visto il Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 4 del D.L. 8-8-1996, n. 437, convertito con modificazioni con L. n. 556/1996;
Visto il Decreto Legislativo 15-12-1997, n. 446;
Vista la legge 27-12-1997, n. 449;
Visto l'art. 53, comma 16, della L. 23-12-2000, n. 388;
Visto il l’art. 1 del D.L. 27-05-2008 n. 93;
Visto l’art. 1 del D.L. 27/05/08, n. 93 con il quale veniva esentata dall’I.C.I. l’abitazione principale del soggetto passivo, oltre alle abitazioni in uso gratuito in base al Regolamento ICI comunale vigente;
Visto il vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta I.C.I.;
Visto il Decreto Legge n. 112 del 25 giugno 2008 (Misure per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito nella legge n. 133 del 06/08/2008;
Dato atto che il gettito dell'imposta per l'anno 2009 è stato accertato in Euro 300.000,00 oltre ad € 34.527,35 per accertamento imposta arretrata;
Vista la bozza del redigendo bilancio di previsione per l’esercizio 2010;
Ritenuto opportuno confermare l’aliquota unica per l'imposta comunale sugli immobili anche per l’abitazione principale e per i terreni agricoli nella misura del 7 per mille;
Avuto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, a cui fa capo anche l’ufficio tributi;
Avuto il parere di legittimità del Segretario Comunale;
Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 3 (Cazzola P., Gianella F., Branchi R. del gruppo di minoranza), astenuti n. 2 (Selvatico M. e Mantovani B. del gruppo di maggioranza) espressi ed accertati nei modi legge, su n. 14 consiglieri presenti e votanti;
D E L I B E R A
1. di determinare l’aliquota dell'imposta comunale sugli immobili a valere per l'anno 2010 nella seguente misura unica (sette per mille):
q 7 per mille per fabbricati di cat. A non adibiti ad abitazione principale;
q 7 per mille per fabbricati di cat. C e D.
q 7 per mille per terreni agricoli;
q 7 per mille per aree fabbricabili;