Vista la legge 23.10.1992 n. 421, contenente la delega al governo per l’istituzione e la disciplina dell’Imposta Comunale sugli Immobili;
Visto il Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 4 del D.L. 8-8-1996, n. 437, convertito con modificazioni con L. n. 556/1996;
Visto il Decreto Legislativo 15-12-1997, n. 446;
Vista la legge 27-12-1997, n. 449;
Visto l'art. 53, comma 16, della L. 23-12-2000, n. 388;
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008);
Visto il vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta I.C.I.;
Ritenuto di applicare la maggiore detrazione pari ad Euro 258,23 alle stesse categorie di contribuenti in particolari situazioni di disagio economico - sociale per il riconoscimento di agevolazioni per l'abitazione principale, per cui verranno deliberati successivamente i limiti di reddito degli aventi diritto;
Considerato che detta detrazione sarà compensata oltre le detrazioni previste dall’art. 8 c. 2 e 2 bis del D.L.gs.vo 504/1992;
Dato atto che il gettito dell'imposta per l'anno 2006 è stato accertato in Euro 500.000,00 oltre ad € 158.700,77 per accertamento imposta arretrata;
Vista la bozza del redigendo bilancio di previsione per l’esercizio 2008;
Ritenuto opportuno determinare un’aliquota unica per l'imposta comunale sugli immobili anche per l’abitazione principale e per i terreni agricoli nella misura del 7 per mille;
Avuto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, a cui fa capo anche l’ufficio tributi;
Avuto il parere di legittimità del Segretario Comunale;
Con voti contrari n. 4 (Trombini M., Gianella F., Conventi R., Branchi R. del gruppo di minoranza), astenuti n. 0, favorevoli n. 12, su n. 16 consiglieri presenti e votanti, espressi ed accertati nelle forme di legge;
D E L I B E R A
1. di determinare l’aliquota dell'imposta comunale sugli immobili a valere per l'anno 2008 nella seguente misura unica (sette per mille):
q 7 per mille per abitazione principale e/o data in uso gratuito ai parenti fino al 2° grado, come previsto dal vigente Regolamento Comunale sull’I.C.I. (cat. A) e pertinenze (cat. C/2 – C/6 – C/7);
q 7 per mille per terreni agricoli;
q 7 per mille per aree fabbricabili;
q 7 per mille per fabbricati di cat. A non adibiti ad abitazione principale;
q 7 per mille per fabbricati di cat. C e D.
2. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, stante l’urgenza a provvedere, con voti contrari n. 4 (Trombini M., Gianella F., Conventi R., Branchi R. del gruppo di minoranza), astenuti n. 0, favorevoli n. 12, su n. 16 consiglieri presenti e votanti, espressi ed accertati nelle forme di legge.