LA GIUNTA

 

 

Visto il Titolo I, Capo I, del decreto legislativo 30/12/92, n. 504, recante disposizione in ordine all'Imposta Comunale sugli Immobili, a norma di quanto indicato dall'art. 4 della legge 23/10/92, n. 421;

Visto in particolare l'art. 6 del decreto anzi citato in base al quale l'aliquota, è stabilita dal comune, con deliberazione da adottare entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetto per l'anno successivo. - Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota del quattro per mille;

Dato atto che l’art. 151 comma uno del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs 18/8/2000 n. 267 ha fissato al 31 dicembre il termine per deliberare le tariffe e le aliquote d’imposta per i tributi locali;

Dato atto che l’art. 27 comma 8 della Legge 448/2001 ha fissato il termine per deliberare le tariffe e le aliquote d’imposta per i tributi locali entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

 

Dato atto che l'Amministrazione Comunale intende approvare il Bilancio di previsione per l'esercizio 2005 entro il mese di dicembre 2004;

Ritenuto pertanto opportuno adottare la presente deliberazione in quanto la previsione del gettito ICI è inserita nella bozza di bilancio di previsione per il 2005;

Dato atto che l'Amministrazione Comunale ritiene opportuno mantenere un’aliquota unica al fine di semplificare le modalità di calcolo dell’imposta da parte dei cittadini e delle loro associazioni o studi commerciali ed anche al fine di snellire le procedure di liquidazione dell’imposta da parte dell’ufficio nonché di evitare eventuali dubbi interpretativi sull’aliquota da applicare.

Dato atto che l’Amministrazione intende mantenere invariata l’aliquota e la misura della detrazione rispetto a quelle fissate per l’anno 2004 con DGM n. 260 del 20/11/2003 ovvero l’aliquota pari al sei per mille e la detrazione per abitazione principale pari a Euro 129,11;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta ad omologazione del Ministero delle finanze, come specificato da nota dello stesso n. 1/46 del 3 febbraio 1993;

Dato atto che è mantenuta l’aliquota agevolata pari al due per mille per le unità immobiliari di nuova costruzione od oggetto di ristrutturazioni e ampliamento classificabili nel gruppo catastale D o nella categoria catastale C3, che rientrino nelle condizioni previste dall’apposito regolamento comunale per il riconoscimento di agevolazioni fiscali approvato con DCC n. 52 del 4/5/2000 e successive modificazioni;

Visti i seguenti pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/8/2000

- di regolarità tecnica espresso dal responsabile del Settore Ragioneria D.ssa Sabrina Cavallini;

Dato atto che la presente deliberazione non comporta alcun onere finanziario a carico del Bilancio;

A voti unanimi e palesi

DELIBERA

 

1) di dare atto di tutto quanto esposto in premessa che qui s’intende integralmente richiamato;

2) di determinare per l'anno 2005, l’aliquota relativa all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) di cui al Titolo I, Capo I, del decreto legislativo 30/12/92, n. 504 nella misura unica pari al sei per mille

3) di determinare in EURO 129,11 la detrazione per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

OMISSIS