COMUNE DI CASTEL MAGGIORE |
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N. di prot:.
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Copia |
N. 4 del 31/01/2007 |
OGGETTO: |
APPROVAZIONE DETERMINAZIONE ALIQUOTE ICI PER L' ANNO 2007. |
L'anno duemilasette, addì trentuno del mese di gennaio alle ore 18.00, nella Residenza Municipale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Presidente Amedeo Imbrogno il Consiglio Comunale.
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1 |
IMBROGNO Amedeo |
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12 |
CAVAZZA Marinella |
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2 |
MONESI Marco |
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13 |
MAZZINI Claudia |
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3 |
PAMPANI Paolo |
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14 |
FRIGERIO Maria Adelia |
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4 |
PAVONI Giancarlo |
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15 |
BORSARI Stefano |
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5 |
GHERMANDI Claudio |
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16 |
BARTOLOZZI Salvatore |
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6 |
TRENTINI Sara |
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17 |
LEPORATI Giovanni |
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7 |
ROSSI Stefano |
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18 |
COCCHI Umberto |
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8 |
LENZI Veronica |
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19 |
GRAZIA Mauro |
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9 |
RIGHETTI Patrizio |
SI |
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20 |
OTTINI Renzo Siro |
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10 |
FERRUCCIO Aniello |
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21 |
MASTROJANNI Giuseppina |
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11 |
MALAGUTI Nicoletta |
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PRESENTI: 18 ASSENTI: 3 |
Sono presenti gli Assessori: BATTISTINI Giovanna, BALDACCI Francesco, GOTTARDI Belinda, MARCACCIO Marco, SABATTINI Monica, ZANETTI Sandro.
Partecipa il IL SEGRETARIO GENERALE Dr.ssa Lea Maresca.
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.
OGGETTO: APPROVAZIONE DETERMINAZIONE ALIQUOTE ICI PER L' ANNO 2007.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la delibera di G.C. n. 157 del 17/11/2006, Prot. Gen.le n. 38570, esecutiva, con la quale sono state determinate le aliquote dell'I.C.I., riconfermando anche per il 2007 quelle attualmente in vigore, fatta eccezione dell'aliquota della prima casa che viene portata al 4,8%;
Richiamata la deliberazione consiliare n. 83 del 20/12/2006, Prot. Gen.le n. 39830, esecutiva, con cui è stato modificato il regolamento comunale all'art. 3 per recepire l'elevazione delle ulteriori detrazioni nonché l'estensione alle giovani coppie di tali ulteriori detrazioni;
Dato atto che l'art. 1 comma 156 della legge n. 296 del 27/12/2006 (legge finanziaria per l'anno 2007) cita "all'articolo 6, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, la parola: "comune" e' sostituita dalle seguenti: "consiglio comunale";
Inteso procedere al recepimento della normativa attuale, sopra citata, che stabilisce che sia il Consiglio Comunale a deliberare le aliquote dell'imposta comunale e le relative detrazioni, si evidenzia di seguito le aliquote ICI per l'anno 2007, con l'inclusione dell'azzeramento della aliquota per le ulteriori abitazioni locate con contratto a canone concordato debitamente registrate;
1. 0,01 PER MILLE:
a) alloggio e la pertinenza, entrambi locati con contratto a canone concordato debitamente registrato a soggetto che lo utilizza come abitazione principale (art. 2 comma 3 Legge 431/98);
In caso di più pertinenze, l'aliquota "azzerata" si applica solo ad una, e più precisamente a quella più vicina all'abitazione principale, oppure, a parità di distanza, a quella avente la rendita catastale più bassa;
Si evidenzia che tale beneficio decorre dalla data di registrazione del contratto con le modalità previste dalla normativa vigente;
2. 4,8 PER MILLE:
a) l'aliquota per immobili direttamente adibiti ad abitazione principale dai soggetti così individuati: possessori residenti;
b) pertinenze dell'abitazione principale: sono considerate pertinenze dell'abitazione principale le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale (anche se non appartengono allo stesso fabbricato);
In caso di più pertinenze, l'aliquota agevolata si applica solo ad una, e più precisamente a quella più vicina all'abitazione principale, oppure, a parità di distanza, a quella avente la rendita catastale più bassa;
c) alloggio e pertinenza concessi dal titolare del diritto reale di godimento (proprietà, usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie) in comodato gratuito a parenti fino al terzo grado, o affini fino al secondo grado che la occupino quale loro abitazione principale in base ad un contratto debitamente registrato. Si evidenzia che tale aliquota decorre dalla data di registrazione del contratto con le modalità previste dalla normativa vigente;
3. 7 PER MILLE :
- aliquota ordinaria. Sono soggetti a questa aliquota: terreni agricoli; aree fabbricabili e altri fabbricati;
4. 9 PER MILLE:
- alloggi e pertinenze posseduti, non locati, ovvero residenze secondarie, per i quali non risultano contratti registrati da almeno due anni;
Visti:
- il D.Lgs.n. 504/1992;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'I.C.I. attualmente vigente;
Acquisiti i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del 2° Settore "Servizi Finanziari", in ordine alla regolarità tecnica e contabile, relativi alla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/2000;
Con voti favorevoli n.14, contrari n. 2 (Cocchi "Forza Italia - UDC - Lega Nord" e Mastrojanni "Alleanza Nazionale") e astenuti n. 2 (Grazia e Ottini "
D E L I B E R A
1. di prevedere per l'anno d'imposta 2007 le aliquote ICI di seguito evidenziate:
1.1 0,01 per mille:
a) alloggio e la pertinenza, entrambi locati con contratto a canone concordato debitamente registrato a soggetto che lo utilizza come abitazione principale (art. 2 comma 3 Legge 431/98);
In caso di più pertinenze, l'aliquota "azzerata" si applica solo ad una, e più precisamente a quella più vicina all'abitazione principale, oppure, a parità di distanza, a quella avente la rendita catastale più bassa;
Si evidenzia che tale beneficio decorre dalla data di registrazione del contratto con le modalità previste dalla normativa vigente;
1.2 4,8 per mille :
a) l'aliquota per immobili direttamente adibiti ad abitazione principale dai soggetti così individuati: possessori residenti;
b) unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
c) pertinenze dell'abitazione principale: sono considerate pertinenze dell'abitazione principale le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale (anche se non appartengono allo stesso fabbricato);
Nel caso di pluralità di pertinenze, l'aliquota agevolata si applica solo ad una, e più precisamente a quella più vicina all'abitazione principale, oppure, a parità di distanza, a quella avente la rendita catastale più bassa;
d) alloggio e pertinenza concessi dal titolare del diritto reale di godimento (proprietà, usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie) in comodato gratuito a parenti fino al terzo grado, o affini fino al secondo grado che la occupino quale loro abitazione principale in base ad un contratto debitamente registrato. Si evidenzia che tale aliquota decorre dalla data di registrazione del contratto con le modalità previste dalla normativa vigente;
1.3 7 per mille: aliquota ordinaria; terreni; aree fabbricabili e altri fabbricati;
1.4 9 per mille: alloggi e pertinenze posseduti, non locati, ovvero residenze secondarie, per i quali non risultano contratti registrati da almeno due anni;
2. di trasmettere la presente deliberazione, entro 30 gg., dalla sua adozione al Ministero delle Finanze - Dipartimento delle Entrate - Direzione centrale per la fiscalità locale - Viale Europa n. 242 - 00144 Roma EUR.
3. Il presente atto, su proposta del Presidente e con voti favorevoli n.14, contrari n.2 (Cocchi "Forza Italia-UDC-Lega Nord" e Mastrojanni "Alleanza Nazionale") e astenuti n. 2 (Grazia e Ottini "