COMUNE DI CASTEL MAGGIORE
Provincia di Bologna

 



N. di prot:.


 VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Copia

N. 4 del 31/01/2007

 

 

OGGETTO:

APPROVAZIONE DETERMINAZIONE ALIQUOTE ICI PER L' ANNO 2007.

 


 L'anno duemilasette, addì trentuno del mese di  gennaio alle ore 18.00, nella Residenza Municipale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Presidente Amedeo Imbrogno  il Consiglio Comunale.


N.


Cognome e Nome


P


A


N.


Cognome e Nome


P


A

1

IMBROGNO Amedeo

SI

 

12

CAVAZZA Marinella

SI

 

2

MONESI Marco

SI

 

13

MAZZINI Claudia

SI

 

3

PAMPANI Paolo

SI

 

14

FRIGERIO Maria Adelia

SI

 

4

PAVONI Giancarlo

SI

 

15

BORSARI Stefano

SI

 

5

GHERMANDI Claudio

SI

 

16

BARTOLOZZI Salvatore

 

SI

6

TRENTINI Sara

SI

 

17

LEPORATI Giovanni

 

SI

7

ROSSI Stefano

 

SI

18

COCCHI Umberto

SI

 

8

LENZI Veronica

SI

 

19

GRAZIA Mauro

SI

 

9

RIGHETTI Patrizio

SI

 

20

OTTINI Renzo Siro

SI

 

10

FERRUCCIO Aniello

SI

 

21

MASTROJANNI Giuseppina

SI

 

11

MALAGUTI Nicoletta

SI

 

 

 

 

 

 

 

PRESENTI:    18             ASSENTI:    3



Sono presenti gli Assessori:  BATTISTINI Giovanna, BALDACCI Francesco, GOTTARDI Belinda, MARCACCIO Marco, SABATTINI Monica, ZANETTI Sandro.
Partecipa  il IL SEGRETARIO GENERALE Dr.ssa  Lea Maresca.
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.


OGGETTO:
APPROVAZIONE DETERMINAZIONE ALIQUOTE ICI PER L' ANNO 2007.


IL CONSIGLIO COMUNALE


         Vista la delibera di G.C. n. 157 del 17/11/2006, Prot. Gen.le n. 38570, esecutiva, con la quale sono state determinate le aliquote dell'I.C.I., riconfermando anche per il 2007 quelle attualmente in vigore, fatta eccezione dell'aliquota della prima casa che viene portata al 4,8%;

        Richiamata la deliberazione consiliare n. 83 del 20/12/2006,  Prot. Gen.le n.  39830, esecutiva, con cui è stato modificato il regolamento comunale all'art. 3 per recepire l'elevazione delle ulteriori detrazioni nonché l'estensione alle giovani coppie di tali ulteriori detrazioni;

        Dato atto che l'art. 1 comma 156 della legge n. 296 del 27/12/2006 (legge finanziaria per l'anno 2007)  cita "all'articolo 6, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, la parola: "comune" e' sostituita dalle seguenti: "consiglio comunale";

        Inteso procedere al recepimento della normativa attuale, sopra citata, che stabilisce che sia il Consiglio Comunale a deliberare le aliquote dell'imposta comunale e le relative detrazioni, si evidenzia di seguito le aliquote ICI per l'anno 2007, con l'inclusione dell'azzeramento della aliquota per le ulteriori abitazioni locate con contratto a canone concordato debitamente registrate;

1.        0,01 PER MILLE:

a)        alloggio e la pertinenza, entrambi locati con contratto a canone concordato debitamente registrato a soggetto che lo utilizza come abitazione principale (art. 2 comma 3 Legge 431/98);
        In caso di più pertinenze, l'aliquota "azzerata" si applica solo ad una, e più precisamente a quella più vicina all'abitazione principale,  oppure, a parità di distanza, a quella avente la rendita catastale più bassa;
        Si evidenzia che tale beneficio decorre dalla data di registrazione del contratto con le modalità previste dalla normativa vigente;

2.        4,8 PER MILLE:

a)        l'aliquota per immobili direttamente adibiti ad abitazione principale dai soggetti così individuati: possessori residenti;

b)        pertinenze dell'abitazione principale: sono considerate pertinenze  dell'abitazione principale le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, destinate ed effettivamente utilizzate in modo  durevole a servizio dell'abitazione principale (anche se non appartengono allo stesso fabbricato);
        In caso di più pertinenze, l'aliquota agevolata si applica solo ad una, e più precisamente a quella più vicina all'abitazione principale,  oppure, a parità di distanza, a quella avente la rendita catastale più bassa;

c)        alloggio e pertinenza concessi dal titolare del diritto reale di godimento (proprietà, usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie) in comodato gratuito a parenti fino al terzo grado, o affini fino al secondo grado che la occupino quale loro abitazione principale in base ad un contratto debitamente registrato. Si evidenzia che tale aliquota decorre dalla data di registrazione del contratto con le modalità previste dalla normativa vigente;

3.        7 PER MILLE :
                - aliquota ordinaria. Sono soggetti a questa aliquota: terreni agricoli; aree fabbricabili e altri fabbricati;

4.        9 PER MILLE:
                - alloggi e pertinenze posseduti, non locati, ovvero residenze secondarie, per i quali non risultano contratti registrati da almeno due anni;

        Visti:

- il D.Lgs.n. 504/1992;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'I.C.I. attualmente vigente;
       
        Acquisiti i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del 2° Settore "Servizi Finanziari",  in ordine alla regolarità tecnica e contabile, relativi alla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/2000;

        Con voti favorevoli n.14, contrari n. 2 (Cocchi "Forza Italia - UDC - Lega Nord" e Mastrojanni "Alleanza Nazionale") e astenuti n. 2 (Grazia e Ottini "La Voce di Castel Maggiore"), resi in forma palese;



D E L I B E R A



1.   di prevedere per l'anno d'imposta 2007 le aliquote  ICI di seguito evidenziate:

      1.1                0,01 per mille:

a)        alloggio e la pertinenza, entrambi locati con contratto a canone concordato debitamente registrato a soggetto che lo utilizza come abitazione principale (art. 2 comma 3 Legge 431/98);
        In caso di più pertinenze, l'aliquota "azzerata" si applica solo ad una, e più precisamente a quella più vicina all'abitazione principale,  oppure, a parità di distanza, a quella avente la rendita catastale più bassa;
        Si evidenzia che tale beneficio decorre dalla data di registrazione del contratto con le modalità previste dalla normativa vigente;

1.2                4,8 per mille :

a)        l'aliquota per immobili direttamente adibiti ad abitazione principale dai soggetti così individuati: possessori residenti;
       
b)  unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

c)  pertinenze dell'abitazione principale: sono considerate pertinenze  dell'abitazione principale le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, destinate ed effettivamente utilizzate in modo  durevole a servizio dell'abitazione principale (anche se non appartengono allo stesso fabbricato);
        Nel caso di pluralità di pertinenze, l'aliquota agevolata si applica solo ad una, e più precisamente a quella più vicina all'abitazione principale, oppure, a parità di distanza, a quella avente la rendita catastale più bassa;

d)  alloggio e pertinenza concessi dal titolare del diritto reale di godimento (proprietà, usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie) in comodato gratuito a parenti fino al terzo grado, o affini fino al secondo grado che la occupino quale loro abitazione principale in base ad un contratto debitamente registrato. Si evidenzia che tale aliquota decorre dalla data di registrazione del contratto con le modalità previste dalla normativa vigente;

        1.3        7 per mille: aliquota ordinaria; terreni; aree fabbricabili e altri fabbricati;
        1.4        9 per mille: alloggi  e  pertinenze posseduti, non  locati, ovvero  residenze secondarie, per i quali non risultano contratti registrati da almeno due anni;

2.        di trasmettere la presente deliberazione, entro 30 gg., dalla sua adozione al Ministero delle Finanze - Dipartimento delle Entrate - Direzione centrale per la fiscalità locale - Viale Europa n. 242 - 00144 Roma EUR.

3.         Il presente atto, su proposta del Presidente e con voti favorevoli n.14, contrari n.2 (Cocchi "Forza Italia-UDC-Lega Nord" e Mastrojanni "Alleanza Nazionale") e astenuti n. 2 (Grazia e Ottini "La Voce di Castel Maggiore") resi in forma palese, viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/2000.