COMUNE DI CASTEL MAGGIORE

Provincia di Bologna

N. di Prot. Gen. 42369

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

N. 131 del 12/11/2004

OGGETTO :

DERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI PER L'ANNO 2005.

L'anno duemilaquattro, addì dodici del mese di novembre, alle ore 14.00, nella Residenza Municipale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco Marco Monesi la Giunta Comunale. Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale IL SEGRETARIO GENERALE Dr.ssa Lea Maresca

Intervengono i Signori:

Cognome e Nome

Qualifica

MONESI Marco

SINDACO

BATTISTINI Giovanna

VICE-SINDACO

BALDACCI Francesco

ASSESSORE

CIMATTI Donatella

ASSESSORE

GOTTARDI Belinda

ASSESSORE

MARCACCIO Marco

ASSESSORE

MULAZZANI Luana

ASSESSORE

ZANETTI Sandro

ASSESSORE

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare il seguente argomento :

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI PER L'ANNO 2005.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

che l'I.C.I. (Imposta Comunale sugli Immobili) è stata istituita con il Titolo 1°, Capo 1°, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e dallo stesso disciplinata, con le modifiche ed integrazioni introdotte con successivi provvedimenti legislativi;

che l'art. 58 del D.Lgs 15 dicembre 1997 n. 446, ha recato nuove disposizioni in materia di soggetti passivi e detrazioni per le abitazioni principali;

che le disposizioni vigenti attribuiscono all'Ente Locale la facoltà di deliberare un'aliquota ridotta comunque non inferiore al 4 per mille a favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l'unità immobiliare dirottamente adibita ad abitazione principale; che la legge 23 dicembre 1996, n. 662, all'art. 3 - comma 56, collegata alla manovra finanziaria 1997, propone: "I Comuni possono considerare adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata";

che la condizione, per applicare dette facoltà, è che il gettito complessivo ICI previsto sia almeno pari all'ultimo gettito annuale realizzato;

Considerato che la Giunta Comunale ha valutato tutti gli effetti che le norme stabilite dalla nuova disciplina, sopra riassunta, producono, a seconda delle modalità di attuazione stabilite dall'ente:

nei riguardi dei contribuenti interessati dalle citate disposizioni ed in particolare di quelli proprietari dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

in relazione al gettito d'imposta, determinante per la conservazione dell'equilibrio del bilancio e della gestione finanziaria e per far fronte ai costi, sempre crescenti, per i servizi di primaria generale utilità da prestare alla popolazione;

Di seguito sono specificate le aliquote ICI per l' anno 2005, con l' inclusione dell' azzeramento della aliquota per le ulteriori abitazioni locate con contratto a canone concordato debitamente registrate;

1. 0 PER MILLE:

a) alloggio e la pertinenza, entrambi locati con contratto a canone concordato debitamente registrato a soggetto che lo utilizza come abitazione principale (art. 2 comma 3 Legge 431/98);

In caso di più pertinenze, l'aliquota "azzerata" si applica solo ad una, e più precisamente a quella più vicina all'abitazione principale, oppure, a parità di distanza, a quella avente la rendita catastale più bassa;

2. 5 PER MILLE:

a) l'aliquota per immobili direttamente adibiti ad abitazione principale dai soggetti così individuati: possessori residenti;

- detrazione per abitazione principale : Euro 103,29;

- la detrazione è aumentata a Euro 154,93 per i residenti che siano in possesso dei seguenti requisiti:

PERSONE ANZIANE

Possesso del solo appartamento abitato ed eventuale annesso garage o posto macchina quale unica proprietà immobiliare del contribuente all'1 Gennaio 2005. Nel caso in cui l'appartamento sia abitato a titolo del diritto di usufrutto, uso o abitazione, il contribuente non dovrà avere altra proprietà immobiliare;

Avere compiuto il 65° anno di età alla data del 1/1/2005;

Essere in condizione non lavorativa e avere percepito nell'anno 2004 un reddito familiare non superiore a Euro 7.500 annui lordi per ogni componente del nucleo familiare;

FAMIGLIE COMPOSTE DA UN SOLO GENITORE CON FIGLI A CARICO

Possesso del solo appartamento abitato ed eventuale annesso garage o posto macchina quale unica proprietà immobiliare del contribuente all'1 gennaio 2005. Nel caso in cui l'appartamento sia abitato a titolo del diritto di usufrutto, uso, abitazione, il contribuente non dovrà avere altra proprietà immobiliare;

Nucleo familiare composto, all'1 Gennaio 2005, da un genitore celibe o nubile, separato legalmente o divorziato, vedovo o vedova che non conviva ad alcun titolo con altra persona;

Reddito familiare riferito all'anno 2004, non superiore a Euro 7.500 lordi annui per ogni componente del nucleo familiare;

FAMIGLIA CON PERSONA PORTATRICE DI HANDICAP

Possesso del solo appartamento abitato ed eventuale annesso garage o posto macchina quale unica proprietà immobiliare del contribuente all'1 Gennaio 2005. Nel caso in cui l'appartamento sia abitato a titolo del diritto di usufrutto, uso o abitazione, il contribuente non dovrà avere altra proprietà immobiliare;

Nucleo familiare composto, all'1 gennaio 2005, da una o più persone, di cui almeno una portatrice di handicap; si considera portatrice di handicap la persona affetta da menomazione di qualsiasi genere che comporta una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore ai due terzi, o, se minore di anni 18, che abbia difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età riconosciute tali ai sensi delle vigenti normative;

Reddito familiare riferito all'anno 2004, non superiore a Euro 7.500= lordi annui per ogni componente del nucleo familiare;

FAMIGLIE NUMEROSE

Possesso del solo appartamento abitato ed eventuale annesso garage o posto macchina quale unica proprietà immobiliare del contribuente all'1 gennaio 2005. Nel caso in cui l'appartamento sia abitato a titolo del diritto di usufrutto, uso o abitazione, il contribuente non dovrà avere altra proprietà immobiliare;

Nucleo familiare composto da cinque o più componenti all'1 Gennaio 2005;

Reddito familiare riferito all'anno 2004 non superiore a Euro 30.000 lordi annui nel caso di una famiglia di cinque componenti; a tale reddito si aggiungono Euro 7.500 lordi annui per ogni componente superiore a cinque;

b) pertinenze dell'abitazione principale: sono considerate pertinenze dell'abitazione principale le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale (anche se non appartengono allo stesso fabbricato);

In caso di più pertinenze, l'aliquota agevolata si applica solo ad una, e più precisamente a quella più vicina all'abitazione principale, oppure, a parità di distanza, a quella avente la rendita catastale più bassa;

- detrazione : rientra nella detrazione per abitazione principale e nei limiti della stessa;

c) alloggio e pertinenza concessi dal titolare del diritto reale di godimento (proprietà, usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie) in comodato gratuito a parenti fino al terzo grado, o affini fino al secondo grado che la occupino quale loro abitazione principale in base ad un contratto debitamente registrato;

- senza detrazione;

3. 7 PER MILLE :

- aliquota ordinaria. Sono soggetti a questa aliquota: terreni agricoli; aree fabbricabili e altri fabbricati;

4. 9 PER MILLE:

- alloggi e pertinenze posseduti, non locati, ovvero residenze secondarie, per i quali non risultano contratti registrati da almeno due anni;

Visti:

- il D.Lgs.n. 504/1992;

- il D.Lgs. n. 267/2000;

- il vigente Statuto Comunale;

- il vigente Regolamento di Contabilità;

- il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'I.C.I. attualmente vigente;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi dalla Responsabile del Servizio Ragioneria in assenza della Dirigente del 2° Settore "Servizi Finanziari", in ordine alla regolarità tecnica e contabile, relativi alla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/00;

Con voti favorevoli unanimi resi in forma palese;

D E L I B E R A

1) di confermare per l'anno d'imposta 2005 le aliquote ICI applicate nell'anno 2004 e di applicare quanto disposto dalla Legge 23 dicembre 1996 n.662 all'art. 3, comma 56, e quindi:

1.1 0 per mille:

a) alloggio e la pertinenza, entrambi locati con contratto a canone concordato debitamente registrato a soggetto che lo utilizza come abitazione principale (art. 2 comma 3 Legge 431/98);

In caso di più pertinenze, l'aliquota "azzerata" si applica solo ad una, e più precisamente a quella più vicina all'abitazione principale, oppure, a parità di distanza, a quella avente la rendita catastale più bassa

1.2 5 per mille :

a) l'aliquota per immobili direttamente adibiti ad abitazione principale dai soggetti così individuati: possessori residenti;

- detrazione per abitazione principale : Euro 103,29;

- la detrazione è aumentata a Euro 154,93 per i residenti che siano in possesso dei requisiti esposti in premessa, la quale costituisce parte integrante del presente dispositivo, relativamente alla condizione di:

PERSONE ANZIANE

FAMIGLIE COMPOSTE DA UN SOLO GENITORE CON FIGLI A CARICO

FAMIGLIA CON PERSONA PORTATRICE DI HANDICAP

FAMIGLIE NUMEROSE

b) unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

c) pertinenze dell'abitazione principale: sono considerate pertinenze dell'abitazione principale le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale (anche se non appartengono allo stesso fabbricato);

Nel caso di pluralità di pertinenze, l'aliquota agevolata si applica solo ad una, e più precisamente a quella più vicina all'abitazione principale, oppure, a parità di distanza, a quella avente la rendita catastale più bassa;

- detrazione : rientra nella detrazione per abitazione principale e nei limiti della stessa;

d) alloggio e pertinenza concessi dal titolare del diritto reale di godimento (proprietà, usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie) in comodato gratuito a parenti fino al terzo grado, o affini fino al secondo grado che la occupino quale loro abitazione principale in base ad un contratto debitamente registrato;

- senza detrazione;

1.3 7 per mille : aliquota ordinaria; terreni; aree fabbricabili e altri fabbricati;

1.4 9 per mille: alloggi e pertinenze posseduti, non locati, ovvero residenze secondarie, per i quali non risultano contratti registrati da almeno due anni;

2) di trasmettere la presente deliberazione, entro 30 gg., dalla sua adozione al Ministero delle Finanze - Dipartimento delle Entrate - Direzione centrale per la fiscalità locale - Viale Europa n. 242 - 00144 Roma EUR.

3) di dichiarare con voto favorevole unanime il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO

f.to (Marco Monesi)

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to (Dr.ssa Lea Maresca)

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Vista:

la copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 13 dicembre 2004 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL FUNZIONARIO INCARICATO

F.to Giuliana Coltelli

ESECUTIVITA'

deliberazione immediatamente eseguibile il 12/11/2004 ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dr.ssa Lea Maresca

conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

12/2004

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Giuliana Coltelli