PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE 

si conferma per il 2010 quanto già deliberato per l'anno 2008

OMISSIS

D E L I B E R A

1) di determinare per l’anno 2008, ai fini dell'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili, le seguenti aliquote:

  1. 1) ALIQUOTA ORDINARIA: 7°/°°;

2) ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE(così come definita dall’art.16 del Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili):5,8°/°°;

  1. 1) ALIQUOTA AGEVOLATA ai sensi del comma 4 dell’art.2 della legge 9 dicembre 1998 n. 431 "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo" per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni previsti dagli accordi di cui al comma 3 dell’art.2 della L. 431/1998 0,001°/°°.

L’agevolazione viene concessa a condizione che il soggetto interessato attesti entro il termine di versamento del saldo dell’imposta l’esistenza delle condizioni di cui sopra presentando un contratto registrato.

Si ritiene opportuna tale diversificazione nelle aliquote al fine di contribuire ad incentivare il mercato della locazione;

Deliberazione n. 19 del 04/03/2008

le seguenti detrazioni:

1) detrazione per l’abitazione principale del soggetto passivo di cui al comma 2 dell’art.8 sopracitato così come definita dall’art.16 del Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta comunale sugli immobili: Euro 134,28.

2) la detrazione di cui al punto 1) è elevata a Euro 185,92.= per le abitazioni principali possedute da soggetti passivi che si trovino nelle seguenti condizioni:

A) possedere, nel territorio italiano, la sola abitazione adibita ad abitazione principale eventualmente comprensiva di posto auto, autorimessa, cantina, area pertinenziale e classificata nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5,A/6.

Nel caso di diritto di usufrutto, uso od abitazione, il contribuente non deve possedere nessuna altra proprietà immobiliare nel territorio italiano;

B) avere compiuto i 60 anni di età se donne e 65 se uomini al primo gennaio dell'anno di riferimento, ed essere pensionati;

C) vivere soli o in nucleo familiare;

D) avere percepito nell'anno precedente rispetto a quello di competenza I.C.I. un reddito imponibile totale ai fini IRPEF non superiore a Euro 9.300,00.= pro-capite.

Nel caso di nucleo familiare composto da più persone, il reddito complessivo, come sopra determinato, non deve essere superiore a Euro 13.500,00.=, più Euro 1.000,00.= per ogni persona a carico;

3) La detrazione di cui al punto 1) è elevata a Euro 185,92.= per le abitazioni principali possedute da nucleo familiare composto, all'1/1/2008, da una o più persone, di cui almeno una disabile. Si considera persona disabile la persona affetta da menomazione di qualsiasi genere che comporta una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore ai 2/3 o, se minore di anni 18, che abbia difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età, riconosciute tali ai sensi delle vigenti normative.

Per il reddito complessivo valgono i parametri riportati al punto 2) - D); qualora venga erogato l'assegno di accompagnamento, questo non viene computato ai fini del reddito imponibile complessivo;

2) di dare atto che tale deliberazione viene adottata al fine di garantire il rispetto degli equilibri del bilancio ed assicurare entrate sufficienti a finanziare i programmi di spesa meglio specificati nella Relazione previsionale e programmatica allegata al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2008 che verrà presentata per l’approvazione al Consiglio Comunale, dando atto che si prevedono, per l’anno 2008, unicamente spese volte a garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi già attivati, alla copertura delle quali si destina il gettito dell’imposta comunale sugli immobili.