COMUNE DI BAZZANO

Città d’arte

Provincia di BOLOGNA

C O P I A

______________________________________________________________

Adunanza Ordinaria in prima convocazione. Seduta pubblica

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 19 DEL 04/03/2008

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - ICI - PROVVEDIMENTI PER L'ANNO 2008

L’anno DUEMILAOTTO, il giorno QUATTRO del mese di MARZO alle ore 20:30 in Bazzano, presso la Sala Consiliare del Municipio, convocato con le modalità prescritte dalla Legge e dal Regolamento Comunale, è riunito il Consiglio Comunale.

All’appello risultano:

BAIONI RENATO Sindaco Presente

GENERALI NICOLA Consigliere Presente

RIGILLO ELIO Consigliere Presente

RIMONDI SIMONE Consigliere Presente

FINELLI ANGELO Consigliere Presente

GUBELLINI LUCIANO Consigliere Presente

CORTI FLAVIO Consigliere Presente

TONI PAOLA Consigliere Presente

VANDELLI PAOLA Consigliere Presente

SORDELLI STEFANIA Consigliere Assente

FINELLI ANDREA Consigliere Assente

MIGLIORI FRANCO Consigliere Presente

PREDIERI EZIO Consigliere Presente

OSTI MARCELLA Consigliere Presente

GIROTTI ENZO Consigliere Presente

BAIETTI MARIA ROSA Consigliere Presente

E’ presente l’assessore esterno Pedretti Moreno

E’ assente l’assessore esterno Balestri Flavio

Partecipa il Segretario Comunale Dr.ssa BONACCURSO BEATRICE il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BAIONI RENATO - Sindaco - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

Vengono designati scrutatori i consiglieri: Vandelli Paola, Toni Paola, Baietti Maria Rosa.

Deliberazione n. 19 del 04/03/2008

Durante il punto 16 è entrato il Cons.Finelli Andrea.

E’ presente il Cons.Biagini Roberto subentrato al Consigliere Gandolfi Luigi.

I presenti sono 16.

Il Sindaco propone che i punti iscritti all’ordine del giorno dal 19 al 25 vengano trattati in un’unica discussione e con separate votazioni.

Il Consiglio Comunale approva.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- l’art. 1, comma 156 della legge 27/12/2006, n. 296;

- l'art.4 della Legge 23.10.1992 n. 421, con il quale è stata conferita delega al Governo per il riordino della finanza degli Enti territoriali;

- il Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 504, emanato per l'attuazione della delega predetta ed in particolare il Capo I che istituisce, dall'anno 1993, l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) e ne disciplina l'applicazione nonché le successive modifiche ed integrazioni;

- l'art.4 del Decreto legge 437/96, convertito nella legge 556/96, che stabilisce che i Comuni possono deliberare un'aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4°/°°, in favore delle persone fisiche, dei soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all'ultimo gettito annuale realizzato;

- il Decreto Legislativo 15 novembre 1997, n.446 "Istituzione dell’Imposta Regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche e istituzione di un’addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino dei tributi locali" ed in particolare:

a) l’articolo 52 che detta norme in materia di potestà regolamentare generale delle Province e dei Comuni stabilendo, tra l’altro, che:

"1. Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti nei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.

2. I Regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine per l’approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del primo gennaio dell’anno successivo. I regolamenti sulle entrate tributarie sono comunicati, unitamente alla relativa delibera comunale o provinciale al Ministero delle Finanze, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi e sono resi pubblici mediante avviso sulla Gazzetta Ufficiale....." e definisce i criteri cui devono informarsi i predetti regolamenti,

b) l’articolo 58 recante modifiche alla disciplina dell’imposta comunale sugli immobili;

  1. c) l’articolo 59 che detta norme sulla potestà regolamentare in materia di imposta comunale sugli immobili;

- l’art. 2, comma 288 della legge 244 del 24/12/2007 " l’art. 2, comma 4, della legge 9/12/1998, n. 431, il quale prevede che i comuni, per favorire la realizzazione degli accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori, possono deliberare, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio, aliquote dell’imposta comunale sugli immobili più favorevoli per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite negli accordi stessi, con possibilità di deroga al limite minimo dell’aliquota, deve essere interpretato nel senso che tali aliquote possono arrivare fino all’esenzione dall’imposta";

Deliberazione n. 19 del 04/03/2008

- il decreto del Ministro dell’Interno del 20/12/2007 con il quale si stabiliva che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2008 da parte degli Enti Locali è differito al 31 marzo 2008;

- l’art. 1, comma 169, della legge 27/12/2006 n.296 "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

- la deliberazione della Giunta Comunale n 5 del 7/12/2008 avente per oggetto "Bilancio annuale di previsione per l’esercizio 2008 - Relazione previsionale e programmatica e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010 - schemi - approvazione e presentazione al Consiglio dell’Ente;

- il Regolamento generale vigente delle entrate tributarie;

- il Regolamento generale vigente per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili;

Considerato opportuno di deliberare per l’anno 2008, al fine di garantire il rispetto degli equilibri di bilancio ed assicurare entrate sufficienti a finanziare i programmi di spesa meglio specificati nella Relazione previsionale e programmatica allegata al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2006 che verrà presentata per l’approvazione del Consiglio Comunale:

  1. le seguenti aliquote, ai sensi e per gli effetti dell’art.6 del D.Lgs.504/92 e successive modifiche ed integrazioni:
    1. 1) ALIQUOTA ORDINARIA: 7°/°°;

  2. 2) ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE(così come definita dall’art.16 del Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili):5,8°/°°;
    1. 1) ALIQUOTA AGEVOLATA ai sensi del comma 4 dell’art.2 della legge 9 dicembre 1998 n. 431 "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo" per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni previsti dagli accordi di cui al comma 3 dell’art.2 della L. 431/1998 0,001°/°°. L’agevolazione viene concessa a condizione che il soggetto interessato attesti entro il termine di versamento del saldo dell’imposta l’esistenza delle condizioni di cui sopra presentando un contratto registrato.
    2. Si ritiene opportuna tale diversificazione nelle aliquote al fine di contribuire ad incentivare il mercato della locazione.

    3. le seguenti detrazioni ai sensi e per gli effetti dell'art.8 del D.Lgs.504/92 e successive modifiche ed integrazioni:

1) detrazione per l’abitazione principale del soggetto passivo di cui al comma 2 dell’art.8 sopracitato così come definita dall’art.16 del Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta comunale sugli immobili: Euro 134,28.

2) la detrazione di cui al punto 1) è elevata a Euro 185,92.= per le abitazioni principali possedute da soggetti passivi che si trovino nelle seguenti condizioni:

A) possedere, nel territorio italiano, la sola abitazione adibita ad abitazione principale eventualmente comprensiva di posto auto, autorimessa, cantina, area pertinenziale e classificata nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5,A/6.

Nel caso di diritto di usufrutto, uso od abitazione, il contribuente non deve possedere nessuna altra proprietà immobiliare nel territorio italiano;

B) avere compiuto i 60 anni di età se donne e 65 se uomini al primo gennaio dell'anno di riferimento, ed essere pensionati;

C) vivere soli o in nucleo familiare;

Deliberazione n. 19 del 04/03/2008

D) avere percepito nell'anno precedente rispetto a quello di competenza I.C.I. un reddito imponibile totale ai fini IRPEF non superiore a Euro 9.300.= pro-capite.

Nel caso di nucleo familiare composto da più persone, il reddito complessivo, come sopra determinato, non deve essere superiore a Euro 13.500,00.=, più Euro 1.000,00.= per ogni persona a carico;

3) La detrazione di cui al punto 1) è elevata a Euro 185,92.= per le abitazioni principali possedute da nucleo familiare composto, all'1/1/2008, da una o più persone, di cui almeno una disabile. Si considera persona disabile la persona affetta da menomazione di qualsiasi genere che comporta una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore ai 2/3 o, se minore di anni 18, che abbia difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età, riconosciute tali ai sensi delle vigenti normative.

Per il reddito complessivo valgono i parametri riportati al punto 2) - D); qualora venga erogato l'assegno di accompagnamento, questo non viene computato ai fini del reddito imponibile complessivo;

Visti l’art.42 lett.f) e l’art.48 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267;

Acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile del Settore interessato in ordine alla regolarità tecnica e del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione, ai sensi dell’art.49, comma 1, del Testo Unico Enti Locali citato;

Per la discussione sul presente argomento si rimanda alla discussione riportata nella successiva delibera n.24 in data odierna avente ad oggetto "Approvazione bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2008, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale per il triennio 2008/2010".

Durante l’esposizione dei punti da 19 a 25 esce il Cons.Baietti. I presenti sono 15.

Con voti favorevoli 11, contrari 4 (Girotti – Alleanza Nazionale, Osti – La Destra, Predieri e Biagini – Nuova Bazzano), astenuti -, resi in forma palese per alzata di mano

Presenti n. 15 Consiglieri comunali

Votanti n. 15

D E L I B E R A

1) di determinare per l’anno 2008, ai fini dell'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili, le seguenti aliquote:

  1. 1) ALIQUOTA ORDINARIA: 7°/°°;

2) ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE(così come definita dall’art.16 del Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili):5,8°/°°;

  1. 1) ALIQUOTA AGEVOLATA ai sensi del comma 4 dell’art.2 della legge 9 dicembre 1998 n. 431 "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo" per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni previsti dagli accordi di cui al comma 3 dell’art.2 della L. 431/1998 0,001°/°°.

L’agevolazione viene concessa a condizione che il soggetto interessato attesti entro il termine di versamento del saldo dell’imposta l’esistenza delle condizioni di cui sopra presentando un contratto registrato.

Si ritiene opportuna tale diversificazione nelle aliquote al fine di contribuire ad incentivare il mercato della locazione;

Deliberazione n. 19 del 04/03/2008

le seguenti detrazioni:

1) detrazione per l’abitazione principale del soggetto passivo di cui al comma 2 dell’art.8 sopracitato così come definita dall’art.16 del Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta comunale sugli immobili: Euro 134,28.

2) la detrazione di cui al punto 1) è elevata a Euro 185,92.= per le abitazioni principali possedute da soggetti passivi che si trovino nelle seguenti condizioni:

A) possedere, nel territorio italiano, la sola abitazione adibita ad abitazione principale eventualmente comprensiva di posto auto, autorimessa, cantina, area pertinenziale e classificata nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5,A/6.

Nel caso di diritto di usufrutto, uso od abitazione, il contribuente non deve possedere nessuna altra proprietà immobiliare nel territorio italiano;

B) avere compiuto i 60 anni di età se donne e 65 se uomini al primo gennaio dell'anno di riferimento, ed essere pensionati;

C) vivere soli o in nucleo familiare;

D) avere percepito nell'anno precedente rispetto a quello di competenza I.C.I. un reddito imponibile totale ai fini IRPEF non superiore a Euro 9.300,00.= pro-capite.

Nel caso di nucleo familiare composto da più persone, il reddito complessivo, come sopra determinato, non deve essere superiore a Euro 13.500,00.=, più Euro 1.000,00.= per ogni persona a carico;

3) La detrazione di cui al punto 1) è elevata a Euro 185,92.= per le abitazioni principali possedute da nucleo familiare composto, all'1/1/2008, da una o più persone, di cui almeno una disabile. Si considera persona disabile la persona affetta da menomazione di qualsiasi genere che comporta una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore ai 2/3 o, se minore di anni 18, che abbia difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età, riconosciute tali ai sensi delle vigenti normative.

Per il reddito complessivo valgono i parametri riportati al punto 2) - D); qualora venga erogato l'assegno di accompagnamento, questo non viene computato ai fini del reddito imponibile complessivo;

2) di dare atto che tale deliberazione viene adottata al fine di garantire il rispetto degli equilibri del bilancio ed assicurare entrate sufficienti a finanziare i programmi di spesa meglio specificati nella Relazione previsionale e programmatica allegata al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2008 che verrà presentata per l’approvazione al Consiglio Comunale, dando atto che si prevedono, per l’anno 2008, unicamente spese volte a garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi già attivati, alla copertura delle quali si destina il gettito dell’imposta comunale sugli immobili.

Con separata votazione palese – resa per alzata di mano – dal seguente esito:

voti favorevoli 11

contrari 4 (Girotti – Alleanza Nazionale, Osti – La Destra, Predieri e Biagini – Nuova Bazzano)

astenuti -

presenti n.15 Consiglieri comunali

votanti n. 15

si dichiara il presente provvedimento urgente e pertanto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4 del Testo Unico Enti Locali citato.

Deliberazione n. 19 del 04/03/2008

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Baioni Renato F.to Dr.ssa Bonaccurso Beatrice

________________________________________________________________________________

2° SETTORE AFFARI GENERALI, ATTIVITA’ PRODUTTIVE E SERVIZI DEMOGRAFICI

Copia della presente viene pubblicata oggi all’Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Copia conforme all’originale

Lì,

IL RESPONSABILE DEL 2^ SETTORE

Dr.ssa Minghelli Adriana

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ________________

􀂇 essendo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art.134, comma 3, T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs.n.267/2000

􀂇 essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4, T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs.n.267/2000