COMUNE DI BAZZANO

Città d’arte

Provincia di BOLOGNA

C O P I A

 

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DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 7  DEL 16/02/2006

 

                                                          

 

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - PROVVEDIMENTI PER L'ANNO 2006

 

 

            L’anno DUEMILASEI,  il giorno SEDICI del mese di FEBBRAIO alle ore 15:00 nel Municipio è riunita la Giunta Comunale, convocata con le modalità previste dallo Statuto Comunale.

 

            All’appello risultano:

 

BAIONI RENATO                                    Sindaco                          Presente

FINELLI ANGELO                                   Assessore                      Presente

BALESTRI FLAVIO                                 Assessore                      Presente

GUBELLINI LUCIANO                           Assessore                      Presente

PEDRETTI MORENO                              Assessore                      Presente

RIGILLO ELIO                                         Assessore                      Presente

 

            Partecipa il Segretario Comunale dr. DE SIMONE DONATO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

 

            Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. BAIONI RENATO - Sindaco - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.


LA GIUNTA COMUNALE

 

Visti:

- l'art.4 della Legge 23.10.1992 n. 421, con il quale è stata conferita delega al Governo per il riordino della finanza degli Enti territoriali;

- il Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 504, emanato per l'attuazione della delega predetta ed in particolare  il Capo I che istituisce, dall'anno 1993, l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) e ne disciplina l'applicazione nonché le successive modifiche ed integrazioni;

- l'art.4 del Decreto legge 437/96, convertito nella legge 556/96, che stabilisce che i Comuni possono deliberare un'aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4°/°°, in favore delle persone fisiche, dei soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all'ultimo gettito annuale realizzato;

- il Decreto Legislativo 15 novembre 1997, n.446 “Istituzione dell’Imposta Regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche e istituzione di un’addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino dei tributi locali” ed in particolare:

a) l’articolo 52 che detta norme in materia di potestà regolamentare generale delle Province e dei Comuni stabilendo, tra l’altro, che:

“1. Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti nei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.

2. I Regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine per l’approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del primo gennaio dell’anno successivo. I regolamenti sulle entrate tributarie sono comunicati, unitamente alla relativa delibera comunale o provinciale al Ministero delle Finanze, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi e sono resi pubblici mediante avviso sulla Gazzetta Ufficiale.....” e definisce i criteri cui devono informarsi i predetti regolamenti,

b) l’articolo 58 recante modifiche alla disciplina dell’imposta comunale sugli immobili;

c)   l’articolo 59 che detta norme sulla potestà regolamentare in materia di imposta comunale sugli immobili;

- l’art.2 - comma 4 - della legge 9 dicembre 1998 n. 431 “Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo” il quale stabilisce  che per favorire la realizzazione degli accordi di cui al comma 3 del medesimo articolo, i Comuni possono deliberare, nel rispetto dell’equilibrio del bilancio, aliquote dell’imposta comunale sugli immobili più favorevoli, anche in deroga al limite minimo stabilito dalla normativa vigente,  per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite dagli accordi stessi;

- il Regolamento generale delle entrate tributarie approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.79 del 27.10.1998, modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 120 del 20.12.1999, n.118 del 29.12.2000,  n. 101 del 18.12.2001, n.33 del 23.04.2002 e n.75 del 30.09.2002;

- il Regolamento generale per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.81 del 27.10.1998, modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 121 del 20.12.1999, n.119 del 29.12.2000, n. 12 del 18.01.2001, n. 100 del 18.12.2001 e n.34 del 23.04.2002;

- l’articolo 1, comma 155, della Legge 23 dicembre 2005 n. 266 con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2006 da parte degli Enti Locali è differito al 31 marzo 2006;

- l’art. 53, comma 16, della legge 23.12.2000 n.388 come sostituito dall’art.27 comma 8 della legge 28 dicembre 2001 n. 448, il quale stabilisce che “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art.1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n.360, recante istituzione di un’addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i Regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, è stabilito  entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”;

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 16.2.2006 avente per oggetto “Bilancio annuale di previsione per l’esercizio 2006 - Relazione previsionale e programmatica e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008 - schemi - approvazione e presentazione al Consiglio dell’Ente;

 

Considerato opportuno di deliberare per l’anno 2006, al fine di garantire il rispetto degli equilibri di bilancio ed assicurare entrate sufficienti a finanziare i programmi di spesa meglio specificati nella Relazione previsionale e programmatica allegata al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2006 che verrà presentata per l’approvazione del Consiglio Comunale:

·      le seguenti aliquote, ai sensi e per gli effetti dell’art.6 del D.Lgs.504/92 e successive modifiche ed integrazioni:

1)    ALIQUOTA ORDINARIA: 6,7°/°°;

2) ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE(così come definita dall’art.16 del Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili):5,8°/°°;

3)   ALIQUOTA MAGGIORATA: 7°/°°, per i soli immobili ad uso abitazione e relativi cantina e garage non locati e a disposizione per un periodo di tempo superiore a sei mesi nell'arco dell'anno di cui all’art.7 commi 1 e 2 del Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta comunale sugli immobili.

4)  ALIQUOTA AGEVOLATA ai sensi del comma 4 dell’art.2 della legge 9 dicembre 1998 n. 431 “Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo” per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni previsti dagli accordi di cui al comma 3 dell’art.2 della L. 431/1998   3°/°°. L’agevolazione viene concessa a condizione che il soggetto interessato attesti entro il termine di versamento del saldo dell’imposta l’esistenza delle condizioni di cui sopra presentando un contratto registrato.

Si ritiene opportuna tale diversificazione nelle aliquote al fine di contribuire ad incentivare il mercato della locazione.

 

·le seguenti detrazioni ai sensi e per gli effetti dell'art.8 del D.Lgs.504/92 e successive modifiche ed integrazioni:

1)      detrazione per l’abitazione principale del soggetto passivo di cui al comma 2 dell’art.8 sopracitato così come definita dall’art.16 del Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta comunale sugli immobili:                              Euro 134,28.

2)      la detrazione di cui al punto 1) è elevata a Euro 185,92.= per le abitazioni principali possedute da soggetti passivi che si trovino nelle seguenti condizioni:

A)     possedere, nel territorio italiano, la sola abitazione adibita ad abitazione principale eventualmente comprensiva di posto auto, autorimessa, cantina, area pertinenziale e classificata nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5,A/6.

Nel caso di diritto di usufrutto, uso od abitazione, il contribuente non deve possedere nessuna altra proprietà immobiliare nel territorio italiano;

B)      avere compiuto i 60 anni di età se donne e 65 se uomini al primo gennaio dell'anno di riferimento, ed essere pensionati;

C)     vivere soli o in nucleo familiare;

D)     avere percepito nell'anno precedente rispetto a quello di competenza I.C.I. un reddito imponibile totale ai fini  IRPEF non superiore a  Euro 9.300.= pro-capite.

Nel caso di nucleo familiare composto da più persone, il reddito complessivo, come sopra determinato, non deve essere superiore a Euro 13.500,00.=, più Euro 1.000,00.= per ogni persona a carico;

3)      La detrazione di cui al punto 1) è elevata a Euro 185,92.=  per le abitazioni principali possedute da nucleo familiare composto, all'1/1/2006, da una o più persone, di cui almeno una disabile. Si considera persona disabile la persona affetta da menomazione di qualsiasi genere che comporta una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore ai 2/3 o, se minore di anni 18, che abbia difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età, riconosciute tali ai sensi delle vigenti normative.

Per il reddito complessivo valgono i parametri riportati al punto 2) - D); qualora venga erogato l'assegno di accompagnamento, questo non viene computato ai fini del reddito imponibile complessivo;  

 

Visti l’art.42 lett. f) e l’art.48 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con  Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267;

 

Acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile del Settore interessato in ordine alla regolarità tecnica e del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione, ai sensi dell’art.49, comma 1, del Testo Unico Enti Locali citato;

 

           Con  voti favorevoli, unanimi e palesi

 

D E L I B E R A

 

1)  di determinare per l’anno 2006, ai fini dell'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili, le seguenti aliquote:

1)    ALIQUOTA ORDINARIA: 6,7°/°°;

2) ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE(così come definita dall’art.16 del   Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili): 5,8°/°°;

3)   ALIQUOTA MAGGIORATA: 7°/°°, per i soli immobili ad uso abitazione e relativi cantina e garage non locati e a disposizione per un periodo di tempo superiore a sei mesi nell'arco dell'anno di cui all’art.7 commi 1 e 2 del Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta comunale sugli immobili.

4)  ALIQUOTA AGEVOLATA ai sensi del comma 4 dell’art.2 della legge 9 dicembre 1998 n. 431 “Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo” per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni previsti dagli accordi di cui al comma 3 dell’art.2 della L. 431/1998   3°/°°.

L’agevolazione viene concessa a condizione che il soggetto interessato attesti entro il termine di versamento del saldo dell’imposta l’esistenza delle condizioni di cui sopra presentando un contratto registrato.

         Si ritiene opportuna tale diversificazione nelle aliquote al fine di contribuire ad incentivare il       mercato della locazione;

 

         le seguenti detrazioni:

1)      detrazione per l’abitazione principale del soggetto passivo di cui al comma 2 dell’art.8 sopracitato così come definita dall’art.16 del Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta comunale sugli immobili:                              Euro 134,28.

2)      la detrazione di cui al punto 1) è elevata a Euro 185,92.= per le abitazioni principali possedute da soggetti passivi che si trovino nelle seguenti condizioni:

A)     possedere, nel territorio italiano, la sola abitazione adibita ad abitazione principale eventualmente comprensiva di posto auto, autorimessa, cantina, area pertinenziale e classificata nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5,A/6.

Nel caso di diritto di usufrutto, uso od abitazione, il contribuente non deve possedere nessuna altra proprietà immobiliare nel territorio italiano;

B)      avere compiuto i 60 anni di età se donne e 65 se uomini al primo gennaio dell'anno di riferimento, ed essere pensionati;

C)     vivere soli o in nucleo familiare;

D)     avere percepito nell'anno precedente rispetto a quello di competenza I.C.I. un reddito imponibile totale ai fini  IRPEF non superiore a  Euro 9.300,00.= pro-capite.

Nel caso di nucleo familiare composto da più persone, il reddito complessivo, come sopra determinato, non deve essere superiore a Euro 13.500,00.=, più Euro 1.000,00.= per ogni persona a carico;

3)      La detrazione di cui al punto 1) è elevata a Euro 185,92.=  per le abitazioni principali possedute da nucleo familiare composto, all'1/1/2006, da una o più persone, di cui almeno una disabile. Si considera persona disabile la persona affetta da menomazione di qualsiasi genere che comporta una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore ai 2/3 o, se minore di anni 18, che abbia difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età, riconosciute tali ai sensi delle vigenti normative.

Per il reddito complessivo valgono i parametri riportati al punto 2) - D); qualora venga erogato l'assegno di accompagnamento, questo non viene computato ai fini del reddito imponibile complessivo;  

 

 

2) di dare atto che tale deliberazione viene adottata al fine di garantire il  rispetto degli equilibri del bilancio ed assicurare entrate sufficienti a finanziare i programmi di spesa meglio specificati nella Relazione previsionale e programmatica allegata al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2006  che verrà presentata per l’approvazione al Consiglio Comunale, dando atto che si prevedono, per l’anno 2006, unicamente spese volte a garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi già attivati, alla copertura delle quali si destina il gettito dell’imposta comunale sugli immobili.

 

 

 

 

 Con separata votazione favorevole, unanime e palese si dichiara il presente provvedimento urgente e pertanto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4 del Testo Unico Enti Locali citato.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Letto, approvato e sottoscritto.

 

                   IL PRESIDENTE                                                  IL  SEGRETARIO COMUNALE

              F.to BAIONI RENATO                                                F.to DE SIMONE DONATO

 

 

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2° SETTORE
AFFARI GENERALI, ATTIVITA’ PRODUTTIVE E SERVIZI DEMOGRAFICI

 

Copia della presente viene pubblicata oggi all’Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi.

 

Trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari in data odierna, a termini art.125 D.Lgs. 267/2000.

 

Copia conforme all’originale

 

Lì,                                                                             

IL RESPONSABILE DEL 2^ SETTORE

                                                                                                            Dr.ssa Minghelli Adriana

 

 

 

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La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ________________

 

p essendo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art.134, comma 3, T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs.n.267/2000

 

p essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4, T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs.n.267/2000