DELIBERA:

1) di determinare per l'anno 2005, ai fini dell'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili, le seguenti aliquote:

  1. ALIQUOTA ORDINARIA:  6,7 °/oo;
  2. ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE   (così come definita dall'art. 16 del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili) 5,8°/oo;
  3. ALIQUOTA MAGGIORATA: 7°/oo; per i soli immobili ad uso abitazione e relativi cantina e garage non locati e a disposizione per un periodo di tempo superiore a sei mesi nell'arco dell'anno di cui all'art. 7 commi 1 e 2 del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili.
  4. ALIQUOTA AGEVOLATA ai sensi del comma 4 dell'art. 2 della legge 9 dicembre 1998 n. 431 "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo" per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alla condizioni previsti dagli accordi di cui al comma 3 dell'art. 2 della legge 431/1998 3°/oo. L' agevolazione viene concessa a condizione che il soggetto interessato attesti entro il termine di versamento del saldo dell'imposta l'esistenza delle condizioni di cui sopra presentando un contratto registrato. Si ritiene opportuna tale diversificazione nelle aliquote al fine di contribuire ad incentivare il mercato della locazione.

LE SEGUENTI DETRAZIONI:

  1. detrazione per l'abitazione principale del soggetto di cui al comma 2 dell'art. 8 sopracitato così come definita dall'art. 16 del regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta comunale sugli immobili: euro 134,28;
  2. la detrazione di cui al punto 1) è elevata a euro 185,92.= per le abitazioni principali possedute da soggetti passivi che si trovino nelle seguenti condizioni.

    A) possedere, nel territorio italiano, la sola abitazione adibita ad abitazione principale eventualmente comprensiva    di   posto auto, autorimessa, cantina, area pertinenziale e classificata nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/6. Nel caso di diritto di usufrutto, uso  od abitazione, il contribuente non deve possedere nessuna proprietà immobiliare nel territorio italiano;

B) avere compiuto i 60 anni di età se donne e 65 se uomini al primo gennaio dell'anno di riferimento, ed essere pensionati;

C) vivere soli o in nucleo familiare;

D) avere percepito nell'anno precedente rispetto a quello di competenza I.C.I. un reddito imponibile totale ai fini IRPEF non superiore a euro 9.300,00.= pro-capite. Nel caso di nucleo familiare composto da più persone, il reddito complessivo, come sopra determinato, non deve essere superiore a euro 13.500,00.=, più euro 1.000,00.= per ogni persona a carico;