OGGETTO : |
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L`ANNO DI IMPOSTA 2006 |
LA GIUNTA COMUNALE
(...) omissis
D E L I B E R A
1) di stabilire, per l'anno 2006, l'aliquota ordinaria ai fini ICI nella misura del 6,9 per mille, da applicarsi per tutti i casi non espressamente assoggettati a diversa aliquota;
2) di stabilire, per l'anno 2006, l'applicazione dell'aliquota del 7 per mille, limitatamente alle unità immobiliari, classificate o classificabili nella categoria catastale A (diverso da A10), adibite ad unità abitativa, mantenute sfitte o a disposizione e secondo le ulteriori indicazioni riportate nell'allegato sub. A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e con esclusione delle unità immobiliari a cui si applica l’aliquota maggiorata indicata al successivo punto 5);
3) di stabilire, per l’anno 2006, un'aliquota ridotta, nella misura del 5,2 per mille, esclusivamente in favore di:
a) persone fisiche soggetti passivi, per l'immobile, di categoria catastale A (escluso A10) e relative pertinenze (come definite dall’art. 6 del vigente Regolamento ICI) direttamente adibito ad abitazione principale da parte del proprietario;
b) le unità immobiliari di categoria catastale A (escluso A10) e relative pertinenze (come definite dall’art. 6 del vigente Regolamento ICI) nelle ipotesi tassativamente indicate all'articolo 12 del vigente Regolamento ICI;
c) soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale dei sopra indicati soggetti e per le relative pertinenze (come definite dall’art. 6 del vigente Regolamento ICI);
4) di stabilire per l’anno 2006 un’aliquota dello 0,1 per mille, in deroga al limite minimo come stabilito dal D. Lgs. 504/92, ai sensi dell’art. 2, c. 4 della L. 9 dicembre 1998, n. 431, per i proprietari che concedono in locazione, a titolo di abitazione principale, risultante da residenza anagrafica, immobili alle condizioni previste dagli accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative, ai sensi del c. 3 dello stesso art. 2 della L. 9 dicembre 1998, n. 431, previamente trasmessi al Comune.
Per permettere l’applicazione dell’aliquota agevolata, i contratti tipo definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative ai sensi del c. 3 dello stesso art. 2 della L. 9 dicembre 1998, n. 431, dovranno essere depositati in Comune a cura delle organizzazioni stesse e trasmessi all’Ufficio Tributi.
L’aliquota potrà essere applicata dai proprietari che, entro il termine per il pagamento della prima rata (ovvero della seconda se i requisiti per usufruire dell’aliquota dello 0,1 per mille vengono acquisiti successivamente al termine per il pagamento della prima rata) ogni anno presentino all'Ufficio Tributi apposita comunicazione, inerente l’utilizzo dell’aliquota agevolata, corredata da copia integrale del contratto d’affitto, da cui si possa desumere l’aderenza ai requisiti di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 2, L. 9 dicembre 1998, n. 431.
L’aliquota dello 0,1 per mille dovrà essere applicata in ragione del periodo dell’anno in cui gli immobili sono locati nel rispetto delle previsioni della L. 9 dicembre 1998, n. 431 e sopra indicate. Effettuare la comunicazione è condizione indispensabile per poter usufruire dell’aliquota dello 0,1 per mille. Nel caso la comunicazione venga presentata prima della scadenza della seconda rata ma dopo il termine di pagamento della prima, quest’ultima disposizione si interpreta nel senso che il contribuente ha il diritto di applicarsi l’aliquota dello 0,1 per mille solo per il secondo semestre.
6) di stabilire la detrazione per l'abitazione principale per l'anno 2006 in euro 103,30;
7) di concedere un'ulteriore detrazione di euro 103,30 su base annua e limitatamente all'abitazione principale in favore dei soggetti che entro il termine per il pagamento della prima rata (ovvero della seconda se hanno acquisito un diritto reale di proprietà o di usufrutto successivamente al 30 giugno 2006) presentino all'Ufficio Tributi idonea dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, indicante il possesso dei requisiti o condizioni sotto indicate. Nel caso la comunicazione venga presentata prima della scadenza della seconda rata ma dopo il termine di pagamento della prima, quest’ultima disposizione si interpreta nel senso che il contribuente ha il diritto di applicarsi la detrazione solo per il secondo semestre.
Condizione generale: possesso (a titolo di proprietà, usufrutto, altro diritto reale tale da generare l'insorgenza della soggettività passiva) del solo immobile adibito ad abitazione principale, ed eventualmente delle relative pertinenze (C/2, C/6, C/7), autonomamente iscritte in Catasto.
Ulteriori condizioni:
a) famiglie con un reddito complessivo del nucleo familiare (reddito complessivo IRPEF) non superiore a euro 7.230,40 annui per ciascuno dei primi tre componenti, oltre a euro 1.549,37 annui per ogni ulteriore componente;
b) famiglie con un reddito complessivo non superiore a euro 30.987,41 annui con un anziano ultrasessantacinquenne non autosufficiente, oppure con un disabile con handicap grave (L. 104/92) o invalidità del 75% o superiore. Il limite di reddito complessivo viene elevato a euro 36.151,98 annui per le famiglie con più di quattro componenti tra cui un anziano ultrasessantacinquenne non autosufficiente ovvero con un disabile con handicap grave (L. 104/92) o invalidità del 75% o superiore.
c) La domanda deve essere effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune e gratuitamente messi a disposizione dei cittadini.
L'ulteriore detrazione spetta in ragione del periodo di possesso annuo per il quale siano vantate le predette condizioni;
allegato A)
Identificazione e definizione delle ipotesi per le quali si applica l'ICI al 7 per mille per l'anno 2006.
Sono identificate quali fattispecie da assoggettare al pagamento dell'ICI al 7 per mille nell'anno 2006 le unità immobiliari, adibite ad abitazione, mantenute sfitte o a disposizione.
Rientrano, pertanto, nel novero delle fattispecie suddette le seguenti:
A) unità immobiliare destinata ad abitazione e non locata perché tenuta a disposizione del proprietario, che la possiede in aggiunta all'abitazione principale, anche se per quest'ultima lo stesso proprietario corrisponda un canone di locazione. L’aliquota è applicabile qualora l’abitazione risulti non locata con regolare contratto registrato da meno di due anni;
B) abitazione concessa in uso gratuito a NON familiare (secondo la nozione contenuta all’art. 433 del codice civile e considerando familiari anche i parenti di secondo grado in linea retta, cioè nonno/nipote) o a familiare che NON risiede in detta abitazione in base alle risultanze anagrafiche, qualora non ricorrano le condizioni per l’applicazione dell’aliquota maggiorata del 9 per mille.
Restano escluse dall'ipotesi di applicazione dell'ICI al 7 per mille, invece, le seguenti altre fattispecie:
a) unità immobiliari, possedute in aggiunta all'abitazione principale, regolarmente locate, come attestabile sulla base di idoneo contratto;
b) unità immobiliari date in uso gratuito ad un proprio familiare (secondo la nozione contenuta all'articolo 433 del codice civile e considerando familiari anche i parenti di secondo grado in linea retta, cioè nonno/nipote), a condizione che lo stesso vi dimori abitualmente e ciò risulti dalla iscrizione anagrafica;
c) una delle unità tenute a disposizione in Italia da contribuenti trasferiti temporaneamente per ragioni di lavoro in altro Comune (ove non sussistano le condizioni indicate all'articolo 12 comma 1 lettera c) del vigente Regolamento ICI, tali da consentire l'applicazione del trattamento dell'abitazione principale);
d) i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili.
e) unità immobiliari non locate per le quali non risultano essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni;
L'aliquota del 7 per mille va applicata in relazione al periodo dell'anno nel quale l'alloggio è rimasto non locato o a disposizione secondo quanto precisato in precedenza.