Il Funzionario I.C.I.

 

 

Visto il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni;

 

Visto il Decreto Legge n. 93 del 27/05/2008 convertito con modificazioni nella Legge n. 126 del 24/07/2008;

 

informa che

 

 

-         entro il 16.06.2011 deve essere effettuato il versamento della prima rata dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) dovuta per l’anno in corso;

 

-         entro il 16.12.2011 deve essere effettuato il versamento della seconda rata dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) dovuta per l’anno in corso;

 

 

Entro il termine ultimo previsto per legge per la presentazione della dichiarazione dei redditi deve essere presentata la dichiarazione I.C.I. se si sono verificate variazioni nel corso del 2010 per  gli immobili posseduti

 

 

Sono escluse dal versamento dall’imposta comunale sugli immobili le unità immobiliari adibite ad abitazioni principali dei soggetti passivi (tranne le abitazioni in categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali l’imposta continua ad essere dovuta) e le eventuali pertinenze ammesse dal Regolamento ICI del Comune.

 

Il Regolamento ICI all’art. 14 comma 2 prevede che agli effetti dell’applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si considerano parti integranti dell’abitazione principale le seguenti pertinenze anche se distintamente iscritte in catasto: il garage, il box o il posto auto (coperto o scoperto), la soffitta, la cantina, che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l’abitazione principale, o nelle immediate vicinanze. Resta fermo che l’abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate a ogni altro effetto stabilito dal Decreto Legislativo n. 504/92 ivi compresa la determinazione del valore, per ciascuna di esse secondo i criteri previsti nello stesso Decreto Legislativo. Pertanto sono esenti dal versamento dell’I.C.I.  tutte le pertinenze dell’abitazione principale.

 

L’esenzione è estesa anche alle seguenti unità immobiliari (tranne le abitazioni in categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali l’imposta continua ad essere dovuta) assimilate all’abitazione principale del soggetto passivo per legge o in base al regolamento comunale, o in base a delibera comunale:

 

  1. alle unità immobiliari con tutte le relative pertinenze, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

 

  1. agli alloggi con tutte le relative pertinenze, regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi case popolari;

 

  1. all’abitazione con tutte le relative pertinenze, di proprietà del coniuge non assegnatario della casa coniugale a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, a condizione che questi non sia titolare del diritto di proprietà o di un altro diritto reale su un immobile destinato a sua abitazione situato nello stesso comune in cui è ubicata l’ex casa coniugale;

 

  1. all’unità immobiliare con tutte le relative pertinenze, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto o di abitazione da persona che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa ne costituisse l’abitazione principale prima del ricovero e che la stessa non risulti utilizzata da persone estranee allo stato di famiglia del proprietario;

 

  1. all’abitazione con tutte le relative pertinenze, posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro Comune per ragioni di servizio, qualora l’unità immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale dai familiari facenti parte dello stato di famiglia del possessore;

 

  1. all’abitazione con tutte le relative pertinenze, concessa in uso gratuito a parenti fino al 2° grado o ad affini fino al 1° grado che la occupano come abitazione principale. Il proprietario, al fine di poter usufruire dell’esenzione, deve produrre dichiarazione sostitutiva di atto notorio all’ufficio tributi entro il termine previsto per il versamento della seconda rata ICI. Tale dichiarazione sostitutiva di atto notorio avrà validità anche per gli anni successivi e fino a quando permarranno le stesse condizioni. Non sono tenuti  a presentare tale dichiarazione sostitutiva di atto notorio i contribuenti che in passato l’hanno già presentata o hanno presentato apposita dichiarazione ICI. 

 

Si fa presente che l’esenzione di cui ai punti nn. 4 e 5 è concessa, pena l’inapplicabilità, previa comunicazione o dichiarazione (salvo che non fosse già stata presentata apposita dichiarazione ICI) da presentare all’Ufficio Tributi entro il termine di presentazione della Dichiarazione ICI, dalla quale risulti il verificarsi delle condizioni previste; tale dichiarazione ha valore anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino variazioni (in tal caso il soggetto passivo è tenuto a dichiarare le variazioni intervenute sempre attraverso la presentazione di apposita dichiarazione ICI).

 

 

Relativamente alle abitazioni e relative pertinenze possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato la Risoluzione Ministeriale n. 12/DF del 05/06/2008 chiarisce che non sono escluse dall’imposta. Per queste abitazioni continua però ad essere riconosciuta la detrazione per abitazione principale pari ad euro 113,62 annue, a condizione che non risultino locate.

Questo in quanto il Regolamento ICI vigente non ha previsto l’assimilazione di queste abitazioni all’abitazione principale.

 

 

 

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Per le abitazioni in categoria catastale A1, A8 e A9 e relative pertinenze, per le aree fabbricabili, i terreni agricoli, e per tutti gli altri fabbricati per i quali l’imposta continua ad essere dovuta dal proprietario o del titolare del diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie e del locatario in caso di locazione finanziaria, le aliquote e le detrazioni di imposta per l’anno 2011 sono rimaste invariate rispetto a quelle vigenti per l’anno 2010 e precisamente:

 

 

1)      ALIQUOTA ORDINARIA: 6,8 PER MILLE

 

2)      ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE: 5,3 PER MILLE: solo per le abitazioni principali in categoria catastale A1, A8, e A9 per le quali l’imposta continua ad essere dovuta;

 

3)     ALIQUOTA PER ABITAZIONE (E RELATIVE PERTINENZE) CONCESSA IN USO GRATUITO A PARENTI FINO AL 2° GRADO O AD AFFINI FINO AL 1° GRADO CHE LA OCCUPANO COME ABITAZIONE PRINCIPALE: 5,3 PER MILLE (SENZA IL RICONOSCIMENTO DELLA DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE DI EURO 113,62)  solo per le abitazioni concesse in uso gratuito in categoria catastale A1, A8, e A9, per le quali l’imposta continua ad essere dovuta.

 

 

Nel primo anno di applicazione il proprietario, al fine di poter usufruire dell’esenzione, deve produrre dichiarazione sostitutiva di atto notorio all’ufficio tributi entro il termine previsto per il versamento della seconda rata ICI. Tale dichiarazione sostitutiva di atto notorio avrà validità anche per gli anni successivi e fino a quando permarranno le stesse condizioni. Non sono tenuti  a presentare tale dichiarazione sostitutiva di atto notorio i contribuenti che in passato l’hanno già presentata o hanno presentato apposita dichiarazione ICI.

 

4)      ALIQUOTA MAGGIORATA: 7 PER MILLE per i soli immobili ad uso abitazione e relative pertinenze non locati e a disposizione per un periodo di tempo superiore a sei mesi nell’arco dell’anno;

 

 

5)      ALIQUOTA DELLO 0,00 PER MILLE per le unità immobiliari locate con “contratti di affitto a canone concordato” dalle Associazioni di categoria  ai sensi della legge 431/98 art. 2, comma 3;  ai fini dell’applicazione dell’aliquota dello 0,00 per mille i proprietari delle unità immobiliari locate devono presentare copia del contratto di affitto stesso;

 

 

 

La DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE per l’anno 2011 è stata confermata nella misura pari ad Euro 113,62 e si applica solo alle abitazioni principali in categoria catastale A1, A8 e A9, in quanto tutte le abitazioni principali delle altre categorie catastali sono divenute esenti dall’imposta.

 

 

 

            Il regolamento ICI prevede inoltre una detrazione di euro 46,00 annui per ogni “parte” di terreno del Consorzio dei Partecipanti di San Giovanni In Persicelo oggetto dell’assegnazione novennale degli aventi diritto; tale detrazione può essere applicata solamente se le operazioni relative alle dichiarazioni ICI ed i versamenti vengono effettuate tramite il Consorzio dei Partecipanti con le stesse modalità previste dalla convenzione fra il Comune e il Consorzio dei Partecipanti ed in casi particolari dalle Associazioni di categoria previo accordo con il Consorzio dei Partecipanti e il Servizio Tributi.