DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 14 DEL 10/02/2005
OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE I.C.I., DETRAZIONI E RIDUZIONI PER L’ANNO 2005.
(Servizio Tributi - Atto Ced n. 173)
Classifica 04.01.01 (Gestione ICI)
Visti:
- il D.Lgs. n. 504 del 30 12 1992 “Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell’articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” e successive modificazioni ed integrazioni;
- il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 12/01/2005 con la quale è stato approvato lo schema di bilancio annuale per l’anno 2005 e pluriennale 2005/2007, nelle quali la quantificazione delle entrate I.C.I. è stata determinata sulla base di un’aliquota del 5,3 per mille per l’abitazione principale nonché per l’abitazione concessa in uso gratuito a parenti fino al 2° grado o ad affini fino al primo grado che la occupano come abitazione principale senza il riconoscimento della detrazione per abitazione principale, del 7 per mille per gli immobili ad uso abitazione e relative pertinenze non locati e 6,5 per mille per tutti gli altri immobili esistenti nel Comune e tenendo conto della detrazione per abitazione principale pari a euro 113,62 annui e delle altre detrazioni sotto indicate;
Considerato che per quanto riguarda l’affitto concordato si è avuta una risposta molto favorevole delle parti sociali alla sua introduzione negli anni 2000, 2001,2002, 2003 e 2004 per cui si ritiene si debba per il 2005 continuare ad incentivare tale tipologia di contrattualità con la determinazione di un’aliquota zero per i locatori che stipuleranno i “contratti di affitto a canone concordato” con i propri inquilini ai sensi della legge 431/98, art. 2, comma 3;
Dato atto che il Comune di San Giovanni in Persiceto ha già introdotto per gli anni 1996, 1997, 1998 , 1999, 2000, 2001,2002, 2003 e 2004 l’istituto della ulteriore detrazione per casi di particolare disagio economico e sociale con risultati apprezzati e che si intende anche per il 2005 avvalersi di tale istituto con la determinazione di detta ulteriore detrazione a euro 62,00 annui;
Valutato inoltre che sul territorio del Comune di San Giovanni in Persiceto insiste l’istituto della Partecipanza e che i terreni interessati a questo istituto costituiscono una gran parte del territorio comunale, ragion per cui si ritiene opportuno, nonchè doveroso, tenere conto della particolarità specifica del suddetto ente e soprattutto della rilevanza sociale sulla comunità persicetana;
Rilevato che tali particolarità possono così sintetizzarsi:
· trattandosi di terreni concessi con usufrutto limitato nel tempo, questo non consente in generale di fare investimenti di lunga durata, il che ovviamente determina un utilizzo ed una disponibilità del bene alquanto ridotta;
· l’ente locale, in considerazione della notevole estensione dell’istituto sul proprio territorio, ritiene doveroso mantenere e sviluppare un rapporto con la Partecipanza di valorizzazione dei terreni, sotto l’aspetto ambientale, che eviti lo sfruttamento sconsiderato dei terreni stessi e induca, al contrario, un uso razionale e corretto della risorsa ambientale;
Considerato, infine, che questa amministrazione ritiene opportuno riconoscere una detrazione di euro 46,00 per ogni “parte” di terreno del Consorzio dei Partecipanti di San Giovanni in Persiceto oggetto dell’assegnazione novennale agli aventi diritto, da applicare con verifica sugli appositi elenchi che il Consorzio dei partecipanti farà pervenire al Servizio tributi del Comune di San Giovanni in Persiceto previa sottoscrizione della convenzione di cui al vigente Regolamento I.C.I.;
Richiamato quanto disposto dall’art. 52 del D.Lgs. n. 446/97 in materia di “Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni”, e rilevato che a questi Enti viene espressamente interdetto solo l’intervento in materia di “fattispecie imponibile”, “soggetti passivi” e “aliquota massima” dei singoli tributi, essendo detti ambiti di intervento esclusiva riserva di legge;
Acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile dei Servizi Finanziari in ordine alla regolarità contabile, secondo quanto previsto dall’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge;
Per tutto quanto esposto in parte narrativa:
1) Di determinare le aliquote I.C.I. per l’anno 2005 nella seguente misura:
1) ALIQUOTA ORDINARIA: 6,5 PER MILLE
2) ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE (E RELATIVA PERTINENZA): 5,3 PER MILLE;
3) ALIQUOTA PER ABITAZIONE (E RELATIVA PERTINENZA) CONCESSA IN USO GRATUITO A PARENTI FINO AL 2° GRADO O AD AFFINI FINO AL 1° GRADO CHE LA OCCUPANO COME ABITAZIONE PRINCIPALE SENZA IL RICONOSCIMENTO DELLA DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE DI EURO 113,62: 5,3 PER MILLE. Nel primo anno di applicazione il proprietario, al fine di poter usufruire dell’aliquota ridotta, deve produrre autocertificazione all’ufficio tributi entro il termine previsto per il versamento della seconda rata ICI. Tale autocertificazione avrà validità anche per gli anni successivi e fino a quando permarranno le stesse condizioni. Non sono tenuti a presentare tale autocertificazione i contribuenti che in passato l’hanno già presentata o hanno presentato apposita dichiarazione ICI;
4) ALIQUOTA MAGGIORATA: 7 PER MILLE per i soli immobili ad uso abitazione e relative pertinenze non locati e a disposizione per un periodo di tempo superiore a sei mesi nell’arco dell’anno;
5) ALIQUOTA DELLO ZERO PER MILLE per i locatori che stipuleranno con i loro inquilini i “contratti di affitto a canone concordato” dalle Associazioni di categoria ai sensi della legge 431/98 art. 2, comma 3;
2) Di stabilire le detrazioni e le riduzioni d’imposta nella seguente misura:
· riconoscere, ai sensi del D.Lgs 504/92 e successive modificazioni introdotte, un aumento della detrazione base da euro 103,291 a euro 113,62 per tutte le abitazioni principali ed una ulteriore elevazione della stessa nella misura di euro 62,00, per i possessori di prima casa compresi garage o cantina (qualora a parte accatastata) e comunque considerando una sola pertinenza, con esclusione delle unità immobiliari di categoria A1 – A2 – A7 - A8 e A9 per i casi di seguito specificati, dando atto che il beneficio della citata ulteriore detrazione è subordinato alla condizione che gli altri componenti del nucleo familiare non possiedano alcuna proprietà immobiliare sul territorio nazionale e all’estero.
· dare atto che per i soggetti passivi ICI interessati all’ulteriore detrazione dovranno inoltre sussistere i seguenti requisiti:
A) Reddito lordo pro-capite (imponibile IRPEF) dei componenti il nucleo familiare non superiore a 9.421,02 annui (debbono essere conteggiate in tale limite eventuali rendite finanziarie, BOT, CCT, dividendi azionari, ecc..);
B) Non essere soggetto ICI per altri tipi di immobili oltre all’abitazione principale ed all’eventuale garage e cantina relativi alla stessa;
C) Non essere proprietario di automobili di potenza superiore a 20 cavalli fiscali, di autocaravan, di natanti a vela o a motore da diporto superiori a ml. 5, di non possedere aereomobili, cavalli da corsa o da equitazione;
Il reddito familiare (9.421,02 moltiplicati per il numero dei componenti il nucleo familiare) viene elevato:
I) di euro 5.164,56 per la presenza nel nucleo familiare di anziani con più di 65 anni compiuti all’1.01.2005.
II) di euro 10.329,13 nei seguenti casi:
- per nuclei familiari con almeno 5 componenti;
- nel caso di presenza, nel nucleo familiare con minori, di uno solo dei genitori;
- qualora per l’acquisto dell’abitazione principale sia stato contratto mutuo ipotecario da non più di 5 anni antecedenti l’1.01.2005;
- per la presenza nel nucleo familiare di soggetti che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovino nella assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, ovvero, se minorenni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età.
· determinare in euro 46,00 annui la detrazione relativa all’anno 2005 per ogni “parte” di terreno del Consorzio dei Partecipanti di San Giovanni in Persiceto oggetto dell’assegnazione novennale agli aventi diritto, da applicare con verifica sugli appositi elenchi che il Consorzio dei partecipanti farà pervenire al Servizio tributi del Comune di San Giovanni in Persiceto previa sottoscrizione della convenzione di cui al vigente Regolamento I.C.I..