C.C. 11 DEL 16/02/2008
DETERMINAZIONE ALIQUOTA E DETRAZIONI AI FINI
DELL’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI – ANNO 2008.
VISTO il Decreto Legislativo del 30.12.1992 n. 504, col quale viene istituita l'imposta comunale sugli immobili a partire dal 1993;
VISTO il d.lgs. n.446 del 15.12.1997;
VISTI: il Regolamento generale delle Entrate Tributarie ed il Regolamento per l’applicazione comunale sugli immobili i cui testi definiti sono in corso di approvazione;
VISTO l’art. 1 comma 156 della L. 27/12/2006 n. 296 che attribuisce la competenza della determinazione dell’aliquota al Consiglio Comunale;
RILEVATO che l'aliquota di tale tributo deve essere stabilita in misura non superiore al 7 per mille e che la misura della detrazione per l’abitazione principale prevista dall’art. 8, comma 2 del DLgs. 504 in Euro 103,29 può essere elevata comunque, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio;
VISTO in particolare l’art. 8 co 3 del D.Lgs 504 che prevede la facoltà di elaborare l’importo della detrazione prevista per l’abitazione principale anche limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di particolare bisogno economico-sociale;
RICORDATO che i comuni ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, co 169 della L. 27/12/2006 n. 296, possono deliberare le tariffe, le aliquote relative ai tributi entro i termini di approvazione del Bilancio di previsione;
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno 20/12/2007 pubblicato in G. U. del 31/12/2007 nr. 302, che ai sensi dell’art. 151 del T. U. enti locali (D.Lgs 18/08/2000, n. 267), differisce il termine per la deliberazione, da parte degli enti locali, del bilancio di previsione per l’anno 2008, al 31/03/2008;
RICHIAMATO l’atto di Giunta Comunale n. 9 del 25/01/2008 concernente “DETERMINAZIONE ALIQUOTA E DETRAZIONI AI FINI DELL’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI – ANNO 2008”;
VISTO l’art. 151 del D.Lgs 267 del 18/08/2000;
ACQUISITI i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione in oggetto;
CON voti favorevoli, unanimi , espressi in forma palese da n. 10 consiglieri presenti e votanti,
1) di confermare l'aliquota I.C.I. per il 2008 nella misura del 6,5 per mille, per tutti i casi ad esclusione di quelli di seguito elencati;
2) di confermare l’aliquota della ICI per il 2008 nella misura del 3 per mille per le seguenti fattispecie:
a) aree edificabili destinate alla realizzazione di insediamenti artigianali e/o industriali comprese nel piano per i nuovi insediamenti produttivi di iniziativa pubblica cedute direttamente dall’Amministrazione Comunale.
L’aliquota ridotta spetta dalla data di acquisto per un periodo non superiore ai 3 anni.
Nell’ipotesi di rivendita da parte del soggetto acquirente, nel corso del triennio, l’aliquota ridotta spetta al nuovo proprietario a condizione che la vendita sia stata autorizzata dall’Amministrazione Comunale; in tal caso il limite temporale dei 3 anni decorre comunque dalla data di acquisto del primo acquirente.
Nell’ipotesi in cui sull’area oggetto di agevolazione nel termine suddetto fossero ultimati dei fabbricati l’aliquota ridotta spetta anche sui fabbricati limitatamente al periodo residuo.
b) fabbricati di nuova costruzione di qualsiasi categoria e da chiunque posseduti per i quali sia comunicato l’inizio lavori nel corso dell’anno a cui si riferisce la delibera della determinazione dell’aliquota.
Sono esclusi gli immobili (aree e fabbricati) rientranti nella lettera a).
L’agevolazione compete anche sull’area edificabile oggetto di utilizzazione edificatoria relativa ai fabbricati suddetti.
L’aliquota ridotta spetta dalla data di inizio lavori per un periodo complessivamente non superiore ai 3 anni.
Nell’ipotesi di cessione nel corso del triennio l’aliquota ridotta spetta anche al soggetto acquirente limitatamente al periodo residuo.
3) di determinare la detrazione per l’abitazione principale in Euro 124,00 (art.8 comma 2 D.Lgs 504/92);
4) di fissare, in aggiunta alla detrazione per l’abitazione principale prevista al punto 3), una ulteriore detrazione d’imposta pari a euro 26,00 per i soggetti passivi nel cui nucleo familiare sia presente al primo gennaio dell’anno d’imposta, una persona riconosciuta invalida al 100% dall’apposita commissione a condizione che il soggetto passivo d’imposta non possieda , al primo gennaio dell’anno d’imposta, altri immobili in aggiunta alla abitazione principale con esclusione delle pertinenze di cui all’art. 4 comma 2 del presente regolamento e che nessun componente del nucleo familiare possieda, alla stessa data, altri immobili.
Per fruire della ulteriore detrazione il soggetto passivo deve presentare apposita autocertificazione nella quale dichiara di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per il riconoscimento del diritto.
L’Autocertificazione dovrà essere inviata tramite raccomandata, o consegnata a mano al Comune entro il termine previsto per il pagamento a saldo dell’imposta.
Tale autocertificazione è valida anche per gli anni successivi qualora non mutino le circostanze che la fondano,
5) di provvedere alla pubblicazione per estratto sulla Gazzetta Ufficiale come prescritto dall'art.52 comma 2 del d.lgs. n.446/1997;
6) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 267/2000.