OMISSIS - DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 9 DEL 20/02/2008: "DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI E DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE ANNO 2008"

 

DELIBERA

 

1.      di stabilire per l’anno 2008 la misura delle aliquote da applicare per la determinazione dell’imposta comunale sugli immobili come segue:

 

al 5 ‰

 

  1. abitazione principale ed una sola pertinenza intesa come:

 

1)                 unità immobiliare nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari risultino residenti anagraficamente;

2)                 unità immobiliare, appartenente a cooperativa edilizia a proprietà indivisa, adibita a residenza del socio assegnatario;

3)                 alloggio regolarmente assegnato dall’Acer S.p.A.(ex IACP);

4)                 unità immobiliare posseduta nel territorio del Comune a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadino italiano residente all’estero per ragioni di lavoro, a condizione che non risulti locata;

5)                 unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

6)                 unità immobiliare (ex residenza coniugale) posseduta a titolo di piena proprietà, usufrutto o altro diritto reale da coniuge divorziato, separando o separato consensualmente o giudizialmente, assegnata con provvedimento del tribunale soltanto ai familiari (ex coniuge e figli) del contribuente stesso, ivi residenti anagraficamente, purché il medesimo non sia titolare, neppure per quote, di un immobile destinato ad abitazione situato, nello stesso Comune ove è ubicata la ex casa coniugale;

 

B.     abitazione ed una sola pertinenza, in proprietà a persona fisica, locata con contratto registrato, a soggetto che vi stabilisce la residenza anagrafica;

C.    abitazione ed una sola pertinenza concessa dal possessore in uso gratuito a parenti fino al 2° grado, a condizione che questi ultimi stabiliscano la residenza anagrafica nella stessa;

D.    abitazione ed una sola pertinenza posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in un altro Comune, per ragioni di servizio e/o lavoro, qualora nella stessa abbiano fissato la residenza anagrafica i familiari del possessore;

E.     immobili posseduti dalle Associazioni Religiose;

F.     fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l’attività di costruzione e alienazione di immobili;

G.    unità immobiliari rientranti nella categoria C1 (negozi), che al 31 dicembre 2007 risultano sfitte, a condizione che:

§         l’unità immobiliare venga ceduta in affitto con regolare contratto registrato a terzi;

§         l’unità immobiliare venga utilizzata direttamente dal soggetto passivo;

 

al 7,00 ‰

 

a)      terreni agricoli;

b)      immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all’abitazione principale (fabbricati: categorie catastali A-B-C-D);

c)      aree fabbricabili;

 

2.      di fissare la detrazione esclusivamente per l’abitazione principale (di cui alla lettera A dal punto 1) al punto 6) precedente paragrafo aliquota 5‰) in € 103,29;

 

3.      di riconoscere ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 122 del 09/05/1997 la detrazione di € 144,00:

 

3.1 ai pensionati possessori esclusivamente di prima casa alla data del 1 gennaio 2008 (con esclusione delle unità immobiliari di categoria A7, A8, A9) che rientrano nelle seguenti fattispecie:

3.1.1 pensionato unico componente nucleo familiare con trattamento di pensione al minimo (per l’anno 2007  €. 5.669,82);

3.1.2 pensionati comproprietari unici componenti del nucleo familiare con trattamento di pensione al minimo pro-capite;

3.1.3 pensionati comproprietari unici componenti del nucleo familiare dei quali: uno con trattamento di pensione al minimo e l’altro con trattamento superiore fino a tre volte il minimo; in questo caso la detrazione più elevata spetta solo al pensionato con trattamento al minimo in misura proporzionale alla quota di proprietà;

3.1.4 nucleo familiare composto da pensionati o pensionato e soggetto che, a causa di difetto fisico o mentale o infermità si trova nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro;

3.2 ai soggetti passivi possessori esclusivamente di prima casa alla data del 01/01/2008 con presenza nel nucleo famigliare di un disabile, certificato invalido ai sensi dell’art. 6 D.Lgs. n. 509/88 con diritto all’indennità di accompagnamento per inabilità totale per affezioni fisiche o psichiche;

 

4.      di dare atto che:

§            il gettito dell’imposta previsto nel Bilancio 2008 è superiore a quanto realizzato per l’anno 2007;

§            i contribuenti interessati alla riduzione di aliquota al 5‰ per le fattispecie di cui al sopra citato punto 1 lettera A – punto 6 e lettere B – C - G - dovranno presentare dichiarazione sostitutiva entro l’anno nel quale si sono verificate le variazioni;

§            i contribuenti interessati all’elevazione della detrazione sull’abitazione principale rientranti nelle fattispecie previste al precedente punto 3 – 3.1 e 3.2 - dovranno presentare dichiarazione sostitutiva  entro l’anno nel quale si sono verificate le variazioni;

§            per gli immobili pertinenziali del fondo agricolo e/o dell’attività agricola svolta da imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 del C.C. occorre presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 4, comma 4, del Regolamento generale delle entrate tributarie, attestante il carattere di ruralità come costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell’attività agricola;

§            le dichiarazioni sostitutive, di cui ai precedenti commi, avranno effetto fintanto che non interverranno modifiche a quanto dichiarato nelle medesime, pertanto tutte le dichiarazioni già presentate nel corso degli anni precedenti non dovranno essere riprodotte qualora non si siano verificate variazioni ad eccezione della fattispecie di cui ai precedenti punti 3.1.1 e 3.1.2;

§            l’Amministrazione si riserva di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato;

§            nel caso di dichiarazione infedele, verranno applicate le sanzioni previste dal Decreto Legislativo n. 504/92 e successive modifiche ed integrazioni;

 

5.      di allegare il presente atto al Bilancio di Previsione 2008, ai sensi e per gli effetti dell’art. 172, lett. e) del D.Lgs. n. 267/2000;

 

6.      di pubblicare per estratto copia della presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale ad esecutività intervenuta secondo le modalità stabilite con Circolare 16/04/2003 n. 3/DPF del Ministero dell’Economia e delle Finanze;

 

7.      di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ....................