1. di stabilire per l’anno 2005 la misura delle aliquote da applicare per la determinazione dell’imposta comunale sugli immobili come segue:
al 4 ‰
a) fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l’attività di costruzione e alienazione di immobili;
b) unità immobiliari rientranti nella categoria C1 (negozi), che al 31 dicembre 2004 risultano sfitte, a condizione che:
§ l’unità immobiliare venga ceduta in affitto con regolare contratto registrato a terzi;
§ l’unità immobiliare venga utilizzata direttamente dal soggetto passivo;
al 5 ‰
A. abitazione principale e relative pertinenze (senza limite di numero e/o di vicinanza all’unità immobiliare ad uso abitazione) intesa come:
1) unità immobiliare nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente, in conformità alle risultanze anagrafiche;
2) unità immobiliare, appartenente a cooperativa edilizia a proprietà indivisa, adibita a dimora abituale del socio assegnatario;
3) alloggio regolarmente assegnato dall’Acer (ex IACP);
4) unità immobiliare posseduta nel territorio del Comune a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadino italiano residente all’estero per ragioni di lavoro, a condizione che non risulti locata;
5) unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
6) unità immobiliare, posseduta a titolo di piena proprietà, usufrutto o altro diritto reale da coniuge divorziato, separando o separato consensualmente o giudizialmente, l’alloggio (ex residenza coniugale) assegnata con provvedimento del tribunale ad uso dimora principale soltanto ai familiari del contribuente stesso, ivi residenti (ex coniuge e figli), purché il medesimo non sia titolare, neppure per quote, su tutto il territorio nazionale di altra casa di abitazione;
B. abitazione (e relative pertinenze), in proprietà a persona fisica, locata con contratto registrato, a soggetto che la utilizza come abitazione principale;
C. abitazione (e relative pertinenze) concessa dal possessore in uso gratuito a parenti fino al 2° grado, che la occupano quale loro abitazione principale;
D. abitazione (e relative pertinenze) posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in un altro Comune, per ragioni di servizio e/o lavoro, qualora l’unità immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai familiari del possessore;
E. immobili posseduti dalle Associazioni Religiose;
al 5,8 ‰
a) terreni agricoli;
al 6,8 ‰
a) immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all’abitazione principale (fabbricati: categorie catastali A-B-C-D) e residenze secondarie intendendo per "residenza secondaria" o "seconda casa" l’unità immobiliare, classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A/10), arredata ed idonea per essere utilizzata in qualsiasi momento e che il suo possessore tiene a propria disposizione per uso diretto, stagionale o periodico o saltuario, avendo la propria abitazione principale in altra unità immobiliare, in possesso o in locazione;
al 7 ‰
a) aree fabbricabili;
b) alloggio non locato intendendo per "alloggio non locato": l’unità immobiliare, classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A/10), utilizzabile a fini abitativi, non tenuta a disposizione del possessore per uso personale diretto e, al 1° gennaio dell’anno d’imposizione, non locata né data in comodato a terzi o in uso gratuito;
2. di fissare la detrazione esclusivamente per l’abitazione principale (di cui alla lettera A dal punto 1) al punto 6) precedente paragrafo aliquota 5‰) in € 103,29;
3. di riconoscere ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 122 del 09/05/1997 la detrazione di € 113,62 ai pensionati possessori esclusivamente di prima casa e relative pertinenze alla data del 1 gennaio 2005 (con esclusione delle unità immobiliari di categoria A7, A8, A9) che rientrano nelle seguenti fattispecie:
§ pensionato unico componente nucleo familiare con trattamento di pensione al minimo (per l’anno 2004 €. 5.358,34);
§ pensionati comproprietari unici componenti nucleo familiare con trattamento di pensione al minimo pro-capite;
§ pensionati comproprietari unici componenti nucleo familiare dei quali: uno con trattamento di pensione al minimo e l’altro con trattamento superiore al minimo; in questo caso la detrazione più elevata spetta solo al pensionato con trattamento al minimo in misura proporzionale alla quota di proprietà;
§ nucleo familiare composto da pensionati o pensionato e soggetto che, a causa di difetto fisico o mentale o infermità si trova nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro;
4. di riconoscere ai sensi dell’art. 3 delle Legge n. 122 del 09/05/1997 la detrazione di € 144,00 ai soggetti passivi possessori esclusivamente di prima casa e relative pertinenze alla data del 01/01/2005 con presenza nel nucleo famigliare di un disabile, certificato invalido ai sensi dell’art. 6 D.Lgs. n. 509/88 con diritto all’indennità di accompagnamento per inabilità totale per affezioni fisiche o psichiche,
5. di dare atto che:
§ il gettito dell’imposta previsto nel Bilancio 2005 è superiore a quanto realizzato per l’anno 2004;
§ i contribuenti interessati alla riduzione di aliquota al 4‰ per le unità immobiliari rientranti nella categoria C1 (negozi), sfitte al 31/12/2004 e che vengano cedute in affitto o utilizzate direttamente dal contribuente di cui al punto 1 lettera b) dovranno presentare dichiarazione sostitutiva entro i termini previsti per il versamento della prima rata di acconto, nel caso in cui il diritto sorga nel primo semestre, o della quota del saldo, nel caso in cui il diritto sorga nel secondo semestre dell’anno a cui l’imposta si riferisce;
§ i contribuenti interessati alla riduzione di aliquota al 5‰ per le abitazioni di cui al sopracitato punto 1 lettera A – punto 6 e lettere B – C - D - dovranno presentare dichiarazione sostitutiva entro i termini previsti per il versamento della prima rata di acconto, nel caso in cui il diritto sorga nel primo semestre, o della quota del saldo, nel caso in cui il diritto sorga nel secondo semestre dell’anno a cui l’imposta si riferisce;
§ i contribuenti interessati all’elevazione della detrazione sull’abitazione principale rientranti nelle fattispecie previste ai punti 3 e 4 di cui sopra dovranno presentare dichiarazione sostitutiva entro i termini previsti per il versamento della prima rata di acconto o della quota del saldo nel caso in cui il diritto sorga nel secondo semestre dell’anno a cui l’imposta si riferisce;
§ le dichiarazioni sostitutive, di cui ai precedenti commi, avranno effetto fintanto che non interverranno modifiche a quanto dichiarato nelle medesime, pertanto tutte le dichiarazioni già presentate nel corso degli anni precedenti non dovranno essere riprodotte qualora non si siano verificate variazioni;
§ l’Amministrazione si riserva di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato;
§ nel caso di dichiarazione infedele, verranno applicate le sanzioni previste dal Decreto Legislativo n. 504/92 e successive modifiche ed integrazioni;
6. di pubblicare per estratto copia della presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale ad esecutività intervenuta secondo le modalità stabilite con Circolare 16/04/2003 n. 3/DPF del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
7. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ....................