PER L´ANNO 2009 SI CONFERMA QUANTO GIÀ DISPOSTO PER L´ANNO 2008

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 30 DEL 27/03/2008 

 

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) -

DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE DA APPLICARSI PER L'ANNO 2008

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

            RICHIAMATO il Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 504 avente per oggetto "Riordino della finanza degli Enti territoriali, a norma dell'art. 4 della legge 23.10.92, n. 421" con cui. fra l'altro e con decorrenza 1993, venne istituita l'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.);

 

            VISTO l'art.1, comma 169 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria per l’anno 2007) in base al quale gli enti locali deliberano le aliquote e le tariffe dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine per deliberare il bilancio, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;               

 

            EVIDENZIATO che il Decreto del Ministero dell’Interno del 20.12.2007 (pubblicato in G.U. n. 302 del 31/12/2007) ha prorogato al 31 marzo 2008 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2008;

 

           RICHIAMATA  la deliberazione di Consiglio comunale n. 35 del 30/03/2007 avente ad oggetto: “Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) – determinazione aliquote e detrazioni da applicarsi per l’anno 2007”;

          

           RICHIAMATO il vigente Regolamento comunale dell’Imposta Comunale sugli Immobili approvato con delibera consiliare n. 110 del 28/12/1998 e successive modificazioni ed integrazioni;

 

            VISTO l'art. 4 del D.L. 8/8/96 n. 437 convertito in Legge 556/96 che stabilisce la possibilità per i Comuni di deliberare, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 504/92, una aliquota ridotta comunque non inferiore al quattro per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonchè per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all'ultimo gettito annuale realizzato;

 

            VISTO altresì l’art. 2 della legge n. 431 del 09.12.1998, la quale autorizza i comuni a deliberare un’aliquota più favorevole, derogando anche all’aliquota minima del 4 per mille, in favore dei proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite negli accordi previsti dall’art. 2 della legge n. 431;

 

            RITENUTO:

- di confermare per l’anno 2008 le seguenti aliquote I.C.I. deliberate per l’anno 2007:

-    aliquota ordinaria      7 per mille;

-    aliquota ridotta      6 per mille;

- di confermare per l’anno 2008, altresì, quanto alla detrazione ex art. 8, comma 2 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, quella stabilita nell’anno precedente (€. 104,00);

- di stabilire per l’anno 2008 la seguente aliquota agevolata:

-    aliquota agevolata      6 per mille  per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili con regolare contratto a canone “concordato”, fermo restando che l’aliquota agevolata può essere applicata sia all’immobile adibito ad abitazione principale che a nr. una pertinenza per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7;

 

VALUTATA l’entrata del bilancio 2008 prevista del gettito I.C.I. in €. 1.388.242,14, idonea a garantire la continuità sotto l’aspetto quantitativo e qualitativo dei servizi erogati dal Comune, nonché gli equilibri del Bilancio in corso di approvazione;

 

            VISTO l’articolo 1 comma 156 della legge 296/2006 (legge finanziaria per l’anno 2007), il quale ha stabilito, mediante modificazione dell’originario testo dell’art. 6 del decreto legislativo n. 504 del 1992, che la competenza ad adottare le aliquote e detrazioni di imposta sia il Consiglio Comunale e non più la Giunta;

 

           DATO ATTO che la presente deliberazione è stata presentata alla Commissione consiliare programmazione finanziaria nella seduta del 17/03/2008;

 

            VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile a firma del Capo Settore Servizi Finanziari, espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 18/08/2000 n. 267;

 

            CON la seguente votazione espressa in forma palese dai n. 16 (sedici) componenti consiliari presenti in aula: votanti n. 12 (dodici), astenuti  n. 4 (quattro) (Minelli, Gironi, Ferrari, Laffi), favorevoli n. 12 (dodici), contrari n. 0

 

 

D E L I B E R A

                                           

 

CONFERMARE l'aliquota ordinaria per l'Imposta Comunale sugli Immobili da applicarsi per l'anno 2008 nella misura del 7 per mille (sette per mille).

 

CONFERMARE l'aliquota ridotta per l'Imposta Comunale sugli Immobili da applicarsi per l'anno 2008 nella misura del 6 per mille (sei per mille), alle fattispecie previste all’art. 18 del vigente Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili.

 

CONFERMARE per l’anno 2008 in Euro 104,00 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, come espressamente definite dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e dal regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili.

 

DI STABILIRE per l’anno 2008, la seguente aliquota I.C.I. agevolata:

- aliquota agevolata del 6 per mille (sei per mille) per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili con regolare contratto a canone “concordato”, fermo restando che l’aliquota agevolata può essere applicata sia all’immobile adibito ad abitazione principale che a nr. una pertinenza per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7.

 

DI APPROVARE l’allegato schema riepilogativo (sub-A), che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

 

DI PUBBLICARE la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

 

DI RENDERE, con la seguente votazione espressa in forma palese dai n. 16 (sedici) componenti consiliari presenti in aula: votanti n. 12 (dodici), astenuti  n. 4 (quattro) (Minelli, Gironi, Ferrari, Laffi), favorevoli n. 12 (dodici), contrari n. 0 la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs. 267/2000 TUEL.

 

 
COMUNE DI MARZABOTTO
                         
(Provincia di Bologna)
I.C.I.
Imposta Comunale sugli Immobili
ALIQUOTE 2008
ordinaria  - per tutti gli altri immobili (seconde case, negozi, garage, magazzini, cantine, ecc.) 7‰
 - per le aree fabbricabili
ridotta  a) per gli immobili adibiti ad abitazione principale 6‰
 b) per le pertinenze (C/2 - C/6 - C/7), massimo una per categoria
 c) per gli immobili (abitazione e pertinenze, non locati) posseduti (proprietà o usufrutto) da anziano o disabile residenti in modo permanente presso istituti di ricovero o sanitario
 d) per due o più unità immobiliari contigue, nelle quali il contribuente ha stabilito la residenza e con regolare presentazione di unificazione catastale
 e) per abitazione e pertinenze locate con contratto registrato a soggetto residente
 f) per abitazione e pertinenze concesse in uso gratuito ai parenti (residenti) in linea retta e collaterale (fino al 2°)
 g) per abitazione e pertinenze di soggetto obbligato a risiedere in altro Comune per ragioni di servizio (se i familiari hanno la residenza)
agevolata per abitazione e pertinenze locate con contratto a canone "concordato" di soggetto residente 6‰
DETRAZIONE
detrazione  - per le abitazioni di cui ai summenzionati punti a) - c) - d) (rapportate al reale periodo di possesso) € 104,00
 - per le pertinenze di cui ai summenzionati punti b) - c) - d) (per la parte dell'importo che non trova capienza nell'abitazione principale)

NUOVO C/C POSTALE 88663521 INTESTATO A

EQUITALIA POLIS S.P.A

MARZABOTTO-BO-ICI.