DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE NR. 35 DEL 30/03/2007

 

 

Su relazione del Sig. Sindaco

Il Consigliere di Opposizione “Lista Civica” Sig. Minelli si dice preoccupato per gli effetti che la revisione delle rendite catastali, prossimamente adottate, produrranno sui cittadini di Marzabotto, in quanto varieranno gli indici catastali con conseguenze fiscali pesantissime.

Il Sig. Sindaco assicura il Consigliere Minelli e tutto l’organo consiliare che al momento della determinazione delle nuove prossime rendite catastali, il Consiglio potrà – su iniziativa della Giunta – verificare una politica fiscale in materia Ici, in modo tale da non penalizzare le fasce di cittadini più indifese.

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

            RICHIAMATO il Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 504 avente per oggetto "Riordino della finanza degli Enti territoriali, a norma dell'art. 4 della legge 23.10.92, n. 421" con cui. fra l'altro e con decorrenza 1993, venne istituita l'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.);

 

            VISTO l'art.1, comma 169 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria per l’anno 2007) in base al quale gli enti locali deliberano le aliquote e le tariffe dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine per deliberare il bilancio, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;               

 

            EVIDENZIATO che il Decreto del Ministero dell’Interno del 30.11.2006 (pubblicato in G.U. n. 287 del 11/12/2006) ha prorogato al 31 marzo 2007 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2007;

 

            VISTO l'art. 4 del D.L. 8/8/96 n. 437 convertito in Legge 556/96 che stabilisce la possibilità per i Comuni di deliberare, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 504/92, una aliquota ridotta comunque non inferiore al quattro per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonchè per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all'ultimo gettito annuale realizzato;

 

VALUTATE le risorse, proprie e da trasferimenti, dell’Ente in rapporto ai programmi, alla necessità del mantenimento di determinati standards qualitativi e quantitativi nei servizi, a favore della popolazione, ed all’obbligatorietà del permanere degli equilibri di bilancio, sulla base di quanto indicato dalla Giunta comunale;

 

DATO ATTO che la riconferma dell'aliquota ordinaria 2006 (7 per mille), dell’aliquota ridotta 2006 di cui al precedente comma (6 per mille) e la previsione della detrazione abitazione principale in Euro 104,00 , tenuto conto degli incrementi delle superfici abitative, commerciali e dei recuperi di sacche di evasione / elusione, può consentire il raggiungimento della previsione di Bilancio predisposta per un’ipotesi di gettito pari ad Euro 1.360.000,00 ;

 

            RICHIAMATO il vigente Regolamento comunale dell’Imposta Comunale sugli Immobili approvato con delibera consiliare n.31 del 30/03/2007;

 

VISTO l’articolo 1 comma 156 della legge 296/2006 (legge finanziaria per l’anno 2007), il quale ha stabilito, mediante modificazione dell’originario testo dell’art. 6 del decreto legislativo nr. 504 del 1992, che la competenza ad adottare le aliquote e detrazioni di imposta sia il Consiglio Comunale e non più la Giunta;

 

           DATO ATTO che la presente deliberazione è stata presentata alla Commissione consiliare programmazione finanziaria nella seduta del 21/03/2007;

 

 

            VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile a firma del Capo Settore Servizi Finanziari, espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 18/08/2000 nr. 267;

 

            CON la seguente votazione espressa in forma palese dai n. 16 (sedici) componenti consiliari presenti in aula: votanti n. 13 (tredici), astenuti n. 3 (Sig.ri Minelli, Palmieri e Gironi), favorevoli n.13 (tredici), e contrari nessuno;

 

 

 

D E L I B E R A

                                            

 

CONFERMARE l'aliquota ordinaria per l'Imposta Comunale sugli Immobili da applicarsi per l'anno 2007 nella misura del 7 per mille (sette per mille).

 

CONFERMARE  l'aliquota ridotta per l'Imposta Comunale sugli Immobili da applicarsi per l'anno 2007  nella misura del 6,0 per mille (sei per mille), alle fattispecie previste all’art.18 del vigente Regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili e riportate nell’allegato “A” alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale.

 

DETERMINARE per l’anno 2007 in Euro 104,00   la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale prevista dall'art. 8, commi 2 e 3 del D.Lgs. 504/92.

 

DI  RENDERE, con la seguente votazione espressa in forma palese dai n. 16 (sedici) componenti consiliari presenti in aula: votanti n. 13 (tredici), astenuti n. 3 (Sig.ri Minelli, Palmieri e Gironi), favorevoli n.13 (tredici), e contrari nessuno - la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs. 267/2000 TUEL.

 

 

ALLEGATO A)

 

 

                 COMUNE DI MARZABOTTO

 

 

            

            

 

                                    (Provincia di Bologna)

 

 

 

 

I.C.I.

Imposta Comunale sugli Immobili

 

 

 

 

 

 

 

ALIQUOTE 2007

 

 

 

 

 

 

 

aliquota

descrizione

 

 

 

 

ridotta

 a) per gli immobili adibiti ad abitazione principale

6‰

 

 b) per le pertinenze (C/2 - C/6 - C/7), massimo una per categoria

 

 

 c) per gli immobili (abitazione e pertinenze, non locati) posseduti (proprietà o usufrutto) da anziano o disabile residenti in modo permanente presso istituti di ricovero o sanitario

 

 d) per due o più unità immobiliari contigue, nelle quali il contribuente ha stabilito la residenza e con regolare presentazione di unificazione catastale

 

 e) per abitazione e pertinenze locate con contratto registrato a soggetto residente

 

 f) per abitazione e pertinenze concesse in uso gratuito ai parenti (residenti) in linea retta e collaterale (fino al 2°)

 

 g) per abitazione e pertinenze di soggetto obbligato a risiedere in altro Comune per ragioni di servizio (se i familiari hanno la residenza)

 

 

 

 

 

 

ordinaria

 - per tutti gli altri immobili (seconde case, negozi, garage, magazzini, cantine, ecc.)

7‰

 

 - per le aree fabbricabili

 

 

 

 

 

 

 

DETRAZIONE

 

 

 

 

 

 

 

detrazione

 - per le abitazioni di cui ai summenzionati punti a) - c) - d) (rapportate al reale periodo di possesso)

€ 104,00

 

 - per le pertinenze di cui ai summenzionati punti b) - c) - d) (per la parte dell'importo che non trova capienza nell'abitazione principale)