PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTEPER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE

ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 6  DEL 27.02.2009

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE I.C.I. E DETRAZIONI D’IMPOSTA – ANNO 2009

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

...OMISSISS...

 

 

 

D E L I B E R A

 

1)    Di confermare per l’anno 2009 le aliquote dell’imposta comunale sugli immobili come segue:

 

a)    aliquota ordinaria del 6,1 per mille per tutti gli immobili e le aree fabbricabili situati nel territorio comunale ad eccezione di quelli elencati ai successivi punti per i quali è stabilita un’aliquota differenziata;

 

b)    aliquota ridotta del 5,1 per mille per tutte le unità immobiliari situate nel territorio comunale di categorie catastali A/1, A/8 e A/9,  direttamente adibite ad abitazione principale del contribuente o rientranti nelle casistiche equiparate come specificato in premessa, comprese le relative pertinenze;

 

c)    aliquota agevolata nella misura del 4 per mille a favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili ai sensi dell’art. 1 comma 5 della Legge n. 449 del 27/12/97 (Finanziaria 1998);

 

d)    aliquota dello 0,1 per mille, in deroga al limite minimo come stabilito dal D. Lgs. 504/92, ai sensi dell'art. 2, c. 4 della L. 9 dicembre 1998, n. 431, per i proprietari che concedono in locazione, a titolo di abitazione principale, risultante da residenza anagrafica, immobili alle condizioni previste dagli accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative, ai sensi del c. 3 dello stesso art. 2 della L. 9 dicembre 1998, n. 431, previamente trasmessi al Comune, da applicarsi con le modalità di seguito specificate:

 

 

                               I.     per permettere l'applicazione dell'aliquota agevolata, i contratti tipo definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative ai sensi del c. 3 dello stesso art. 2 della L. 9 dicembre 1998, n. 431, dovranno essere depositati in Comune a cura delle organizzazioni stesse e trasmessi al Servizio Tributi Associato;

                             II.     l'aliquota potrà essere applicata dai proprietari che, entro il termine per il pagamento della prima rata (ovvero della seconda se i requisiti per usufruire dell'aliquota dello 0,1 per mille vengono acquisiti successivamente al termine per il pagamento della prima rata) ogni anno presentino al Servizi Tributi Associato apposita comunicazione, inerente l'utilizzo dell'aliquota agevolata, corredata da copia integrale del contratto d'affitto, da cui si possa desumere l'aderenza ai requisiti di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 2, L. 9 dicembre 1998, n. 431;

                           III.     effettuare la comunicazione è condizione indispensabile per poter usufruire dell'aliquota dello 0,1 per mille;

                           IV.     è fatto obbligo agli interessati di comunicare eventuali variazioni;

                             V.     l'aliquota dello 0,1 per mille dovrà essere applicata in ragione del periodo dell'anno in cui gli immobili sono locati nel rispetto delle previsioni della L. 9 dicembre 1998, n. 431 e sopra indicate;

 

2)  Di confermare la detrazione di imposta per le abitazioni di categoria catastale A1, A8 e A9 direttamente adibite ad abitazione principale del contribuente o rientranti nelle casistiche equiparate come specificato in premessa, nelle misure seguenti:

 

·       detrazione di € 103,30 per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi o rientranti nelle casistiche equiparate;

 

·       detrazione di € 154,95 per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi che si trovano nelle condizioni sottospecificate:

 

a) famiglie con più di due figli a carico ai fini fiscali, con reddito pro-capite imponibile IRPEF riferito all’anno precedente, non superiore a € 10.329,14 annui;

 

b) famiglie composte da uno o due componenti che abbiano entrambe compiuto il 65° anno di età all’01.01.2009, titolari di solo reddito di pensione, non superiore al minimo INPS;

 

c) contribuenti nel cui nucleo familiare sia presente un portatore di handicap, con invalidità superiore al 66% o anziano non autosufficiente, certificato dall’Azienda U.S.L., con reddito pro-capite imponibile IRPEF riferito all’anno precedente, non superiore a € 10.329,14 annui;

 

d) soggetto passivo facente parte di un nucleo familiare formato esclusivamente da giovani coppie, con o senza figli, avente i seguenti requisiti:

·     essere coniugati o conviventi da non oltre due anni alla data dell’01.01.2009;

·     essere entrambi di età inferiore a 35 anni alla data dell’01.01.2009;

·     reddito familiare complessivo imponibile IRPEF non superiore a € 10.329,14 pro-capite;

 

In tutti i casi enunciati l’applicazione del beneficio della ulteriore detrazione di € 51,65 è subordinata alla condizione che l’abitazione su cui grava l’imposta sia l’unico immobile posseduto a titolo di proprietà o altro diritto reale da parte di tutti i componenti il nucleo familiare alla data dell’01.01.2009. Le detrazioni saranno applicate al periodo dell’anno in cui permarrà la predetta condizione abitativa di proprietà;

 

La detrazione di € 154,95 spetta all’unico proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento sull’unità abitativa utilizzata dall’intero nucleo familiare o in proporzione fra i più soggetti che vi risiedono in caso di comproprietà o contitolari di altro diritto reale di godimento sulla medesima unità.

 

3)  Di determinare i seguenti criteri applicativi:

 

-        il contribuente deve presentare apposita autocertificazione nella quale deve dichiarare:

nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, tutte le indicazioni reddituali imponibili e quelle relative ai disagi di cui al punto 2 lett. c) che danno diritto alla detrazione di € 154,95. A titolo esemplificativo: per i portatori di handicap eventuale indicazione del documento prefettizio con il quale è stata dichiarata l’invalidità civile; per gli anziani non autosufficienti eventuale indicazione della certificazione dell’Unità di Valutazione Geriatrica dell’Azienda U.S.L.;

 

-        l'autocertificazione, firmata dall'interessato, dovrà essere inviata entro il 16/06/2009 al Servizio Tributi Associato con sede a Casalfiumanese, Via 1° Maggio 20, cap. 40020, a mezzo raccomandata A.R., oppure consegnata direttamente all’ufficio competente.

 

-        il contribuente che intenda avvalersi dell’aliquota agevolata del 4 per mille di cui al punto 1) lettera d) deve presentare apposita autocertificazione, contenente i dati identificativi del contribuente e dell’immobile oggetto di recupero, entro un mese dall’inizio lavori.

 

 

I contribuenti che avranno inviato la richiesta entro i termini, potranno, al momento del pagamento della 1° rata I.C.I. 2009, già tenere conto della detrazione richiesta.

 

In caso di comproprietà o contitolarità sull’unità abitativa di più soggetti aventi diritto alla maggiore detrazione I.C.I., la suddetta autocertificazione dovrà essere prodotta da ciascun soggetto.

 

I contribuenti nel cui nucleo familiare esistano titolari di redditi di lavoro autonomo o di impresa (artigiani, coltivatori diretti, commercianti, professionisti ecc.) non beneficiano automaticamente dell’ulteriore detrazione prevista, salvo motivata, documentata richiesta che il Comune si riserva di valutare con appositi e specifici accertamenti.

 

L’Amministrazione si riserva, in tutti i casi di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato.

 

Nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni previste dal D.Lgs. 504/92.