DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 8 DEL 26.03.2007
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE I.C.I. E DETRAZIONI D’IMPOSTA – ANNO 2007
IL CONSIGLIO COMUNALE
Ritenuto necessario provvedere alla determinazione dell’aliquota ICI, delle detrazioni e delle agevolazioni per l’anno 2007;
Visto il D. Lgs. n. 504 del 30.12.1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la L. 662 del 23.12.1996 art. 3 commi da 53 a 59;
Visto l’art. 58 della L. 446 del 15.12.1997 contenente modifiche alla disciplina dell’ICI;
Richiamato il disposto dell'art. 27, c. 8 della L. 448/2001 (legge finanziaria per l'anno 2002), in base al quale il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione;
Viste le disposizioni sopra richiamate che stabiliscono la possibilità di diversificazione delle aliquote e delle detrazioni d’imposta;
Visto l’art. 1 comma 156 della L. 296 del 27/12/2006 che stabilisce che l’organo competente ad approvare le aliquote dell’ICI è il Consiglio Comunale;
Ritenuto:
- di dover fissare per l’anno 2007 aliquote e detrazioni differenziate in modo da garantire una maggiore equità nell’applicazione dell’imposta, nonché le risorse indispensabili per la gestione dei servizi comunali di cui al bilancio di previsione;
- di fissare le seguenti aliquote per l'anno 2007:
· aliquota ordinaria del 6,1 per mille per tutti gli immobili e le aree fabbricabili situati nel territorio comunale;
· aliquota ridotta del 5,1 per mille per tutte le unità immobiliari situate nel territorio comunale direttamente adibite ad abitazione principale del contribuente comprese le relative pertinenze;
· aliquota agevolata del 4 per mille a favore dei proprietari che eseguono interventi di recupero di unità immobiliari inagibili ai sensi della Legge 27/12/97 n. 449 art. 1 comma 5;
· aliquota dello 0,1 per mille, in deroga al limite minimo come stabilito dal D. Lgs. 504/92, ai sensi dell'art. 2, c. 4 della L. 9 dicembre 1998, n. 431, per i proprietari che concedono in locazione, a titolo di abitazione principale, risultante da residenza anagrafica, immobili alle condizioni previste dagli accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative, ai sensi del c. 3 dello stesso art. 2 della L. 9 dicembre 1998, n. 431, previamente trasmessi al Comune, da applicarsi con le modalità di seguito specificate
- in merito alle detrazioni dall’imposta, fissare in € 103,30 la detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo; in € 154,95 la detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in situazione di particolare disagio economico o sociale;
Visti i pareri ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
Con voti unanimi resi in forma palese;
D E L I B E R A
1) Di stabilire per l’anno 2007 le aliquote dell’imposta comunale sugli immobili come segue:
a) aliquota ordinaria del 6,1 per mille per tutti gli immobili e le aree fabbricabili situati nel territorio comunale ad eccezione di quelli elencati ai successivi punti per i quali è stabilita un’aliquota differenziata;
b) aliquota ridotta del 5,1 per mille per tutte le unità immobiliari situate nel territorio comunale direttamente adibite ad abitazione principale del contribuente comprese le relative pertinenze;
c) aliquota agevolata nella misura del 4 per mille a favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili ai sensi dell’art. 1 comma 5 della Legge n. 449 del 27/12/97 (Finanziaria 1998);
d) aliquota dello 0,1 per mille, in deroga al limite minimo come stabilito dal D. Lgs. 504/92, ai sensi dell'art. 2, c. 4 della L. 9 dicembre 1998, n. 431, per i proprietari che concedono in locazione, a titolo di abitazione principale, risultante da residenza anagrafica, immobili alle condizioni previste dagli accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative, ai sensi del c. 3 dello stesso art. 2 della L. 9 dicembre 1998, n. 431, previamente trasmessi al Comune, da applicarsi con le modalità di seguito specificate:
2) Di determinare la detrazione di imposta per l’abitazione principale nelle misure seguenti:
2.1 - detrazione di € 103,30 per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi;
2.2 – detrazione di € 103,30 per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto di anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata, ai sensi dell’art. 3 comma 56 della Legge 662/96;
2.3 - detrazione di € 154,95 per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi che si trovano nelle condizioni sottospecificate:
a) famiglie con più di due figli a carico ai fini fiscali, con reddito pro-capite imponibile IRPEF riferito all’anno precedente, non superiore a € 10.329,14 annui;
b) famiglie composte da uno o due componenti che abbiano entrambe compiuto il 65° anno di età all’01.01.2007, titolari di solo reddito di pensione, non superiore al minimo INPS;
c) contribuenti nel cui nucleo familiare sia presente un portatore di handicap, con invalidità superiore al 66% o anziano non autosufficiente, certificato dall’Azienda U.S.L., con reddito pro-capite imponibile IRPEF riferito all’anno precedente, non superiore a € 10.329,14 annui;
d) soggetto passivo facente parte di un nucleo familiare formato esclusivamente da giovani coppie, con o senza figli, avente i seguenti requisiti:
· essere coniugati o conviventi da non oltre due anni alla data dell’01.01.2007;
· essere entrambi di età inferiore a 35 anni alla data dell’01.01.2007;
· reddito familiare complessivo imponibile IRPEF non superiore a € 10.329,14 pro-capite;
In tutti i casi enunciati l’applicazione del beneficio della ulteriore detrazione di € 51,65 è subordinata alla condizione che l’abitazione su cui grava l’imposta sia l’unico immobile posseduto a titolo di proprietà o altro diritto reale da parte di tutti i componenti il nucleo familiare alla data dell’01.01.2007. Le detrazioni saranno applicate al periodo dell’anno in cui permarrà la predetta condizione abitativa di proprietà;
La detrazione di € 154,95 spetta all’unico proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento sull’unità abitativa utilizzata dall’intero nucleo familiare o in proporzione fra i più soggetti che vi risiedono in caso di comproprietà o contitolari di altro diritto reale di godimento sulla medesima unità.
3) Di determinare i seguenti criteri applicativi:
- il contribuente deve presentare apposita autocertificazione nella quale deve dichiarare:
nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, tutte le indicazioni reddituali imponibili e quelle relative ai disagi di cui al punto 2 lett. c) che danno diritto alla detrazione di € 154,95. A titolo esemplificativo: per i portatori di handicap eventuale indicazione del documento prefettizio con il quale è stata dichiarata l’invalidità civile; per gli anziani non autosufficienti eventuale indicazione della certificazione dell’Unità di Valutazione Geriatrica dell’Azienda U.S.L.;
- l'autocertificazione, firmata dall'interessato, dovrà essere inviata entro il mese di giugno 2007 al Servizio Tributi Associato con sede a Casalfiumanese, Via 1° Maggio 20, cap. 40020, a mezzo raccomandata A.R., oppure consegnata direttamente all’ufficio competente.
- il contribuente che intenda avvalersi dell’aliquota agevolata del 4 per mille di cui al punto 1) lettera d) deve presentare apposita autocertificazione, contenente i dati identificativi del contribuente e dell’immobile oggetto di recupero, entro un mese dall’inizio lavori.
- il contribuente che intenda avvalersi della detrazione per l’abitazione principale per i casi di cui al punto 2.2 deve presentare apposita autocertificazione, contenente i dati identificativi del contribuente e dell’immobile posseduto, specificando la condizione di non locazione dello stesso.
I contribuenti che avranno inviato la richiesta entro i termini, potranno, al momento del pagamento della 1° rata I.C.I. 2007, già tenere conto della detrazione richiesta.
In caso di comproprietà o contitolarità sull’unità abitativa di più soggetti aventi diritto alla maggiore detrazione I.C.I., la suddetta autocertificazione dovrà essere prodotta da ciascun soggetto.
I contribuenti nel cui nucleo familiare esistano titolari di redditi di lavoro autonomo o di impresa (artigiani, coltivatori diretti, commercianti, professionisti ecc.) non beneficiano automaticamente dell’ulteriore detrazione prevista, salvo motivata, documentata richiesta che il Comune si riserva di valutare con appositi e specifici accertamenti.
L’Amministrazione si riserva, in tutti i casi di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato.
Nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni previste dal D.Lgs. 504/92.
4) Dare atto che, applicando le aliquote I.C.I. come determinate al punto 1) nonché le detrazioni di imposta di cui ai punti 2) e 3), vengono rispettati: la previsione di bilancio e l’equilibrio dello stesso.
5) Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile con separata votazione unanime e palese.