ESTRATTO DELLA DELIBERA DI G.C. N. 12 DEL 23.02.2005

 

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

 

Ritenuto necessario provvedere alla determinazione dell’aliquota ICI, delle detrazioni e delle agevolazioni per l’anno 2005;

 

Visto il D. Lgs. n. 504 del 30.12.1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

 

Vista la L. 662 del 23.12.1996 art. 3 commi da 53 a 59;

 

Visto l’art. 58 della L. 446 del 15.12.1997 contenente modifiche alla disciplina dell’ICI;

 

Richiamato il disposto dell'art. 27, c. 8 della L. 448/2001 (legge finanziaria per l'anno 2002), in base al quale il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione;

 

Viste le disposizioni sopra richiamate che stabiliscono la possibilità di diversificazione delle aliquote e delle detrazioni d’imposta;

 

Visto il combinato disposto degli art. 42 comma f) e 48 comma 2 del D. Lgs. N. 267 del 18/08/2000;

 

Ritenuto:

-        di dover fissare per l’anno 2005 aliquote e detrazioni differenziate in modo da garantire una maggiore equità nell’applicazione dell’imposta, nonché le risorse indispensabili per la gestione dei servizi comunali di cui al bilancio di previsione;

 

-        di confermare le seguenti aliquote per l'anno 2005:

 

·       aliquota ordinaria del 6,1 per mille per tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad eccezione delle aree fabbricabili urbanizzate per i quali è stabilita un’aliquota maggiorata nella misura del 7 per mille;

·       aliquota ridotta del 5,1 per mille per tutte le unità immobiliari situate nel territorio comunale direttamente adibite ad abitazione principale del contribuente comprese le relative pertinenze;

·       aliquota agevolata del 4 per mille a favore dei proprietari che eseguono interventi di recupero di unità immobiliari inagibili ai sensi della Legge 27/12/97 n. 449 art. 1 comma 5;

 

-        di introdurre per l’anno 2005 un’aliquota dello zero per mille, in deroga al limite minimo come stabilito dal D. Lgs. 504/92, ai sensi dell'art. 2, c. 4 della L. 9 dicembre 1998, n. 431, per i proprietari che concedono in locazione, a titolo di abitazione principale, risultante da residenza anagrafica, immobili alle condizioni previste dagli accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative, ai sensi del c. 3 dello stesso art. 2 della L. 9 dicembre 1998, n. 431, previamente trasmessi al Comune, da applicarsi con le modalità di seguito specificate

 

-        in merito alle detrazioni dall’imposta, fissare in € 103,30 la detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo; in € 154,95 la detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in situazione di particolare disagio economico o sociale;

 

Visti i pareri ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

 

Con voti unanimi resi in forma palese;

 

 

D E L I B E R A

 

1) Di stabilire per l’anno 2005 le aliquote dell’imposta comunale sugli immobili come segue:

a)    aliquota ordinaria del 6,1 per mille per tutti gli immobili e le aree fabbricabili non urbanizzate situati nel territorio comunale ad eccezione di quelli elencati ai successivi punti per i quali è stabilita un’aliquota differenziata;

b)    aliquota ridotta del 5,1 per mille per tutte le unità immobiliari situate nel territorio comunale direttamente adibite ad abitazione principale del contribuente comprese le relative pertinenze;

c)    aliquota maggiorata nella misura del 7 per mille per le aree fabbricabili urbanizzate;

d)    aliquota agevolata nella misura del 4 per mille a favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili ai sensi dell’art. 1 comma 5 della Legge n. 449 del 27/12/97 (Finanziaria 1998);

e)    aliquota dello zero per mille, in deroga al limite minimo come stabilito dal D. Lgs. 504/92, ai sensi dell'art. 2, c. 4 della L. 9 dicembre 1998, n. 431, per i proprietari che concedono in locazione, a titolo di abitazione principale, risultante da residenza anagrafica, immobili alle condizioni previste dagli accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative, ai sensi del c. 3 dello stesso art. 2 della L. 9 dicembre 1998, n. 431, previamente trasmessi al Comune, da applicarsi con le modalità di seguito specificate:

 

                               I.     per permettere l'applicazione dell'aliquota agevolata, i contratti tipo definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative ai sensi del c. 3 dello stesso art. 2 della L. 9 dicembre 1998, n. 431, dovranno essere depositati in Comune a cura delle organizzazioni stesse e trasmessi al Servizio Tributi Associato;

                             II.     l'aliquota potrà essere applicata dai proprietari che, entro il termine per il pagamento della prima rata (ovvero della seconda se i requisiti per usufruire dell'aliquota dello zero per mille vengono acquisiti successivamente al termine per il pagamento della prima rata) ogni anno presentino al Servizi Tributi Associato apposita comunicazione, inerente l'utilizzo dell'aliquota agevolata, corredata da copia integrale del contratto d'affitto, da cui si possa desumere l'aderenza ai requisiti di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 2, L. 9 dicembre 1998, n. 431;

                           III.     effettuare la comunicazione è condizione indispensabile per poter usufruire dell'aliquota dello zero per mille;

                           IV.     è fatto obbligo agli interessati di comunicare eventuali variazioni;

                             V.     l'aliquota dello zero per mille dovrà essere applicata in ragione del periodo dell'anno in cui gli immobili sono locati nel rispetto delle previsioni della L. 9 dicembre 1998, n. 431 e sopra indicate;

 

2)  Di determinare la detrazione di imposta per l’abitazione principale nelle misure seguenti:

 

2.1 - detrazione di € 103,30 per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi;

 

2.2 – detrazione di € 103,30 per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto di anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata, ai sensi dell’art. 3 comma 56 della Legge 662/96;

 

2.3 - detrazione di € 154,95 per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi che si trovano nelle condizioni sottospecificate:

 

a) famiglie con più di due figli a carico ai fini fiscali, con reddito pro-capite imponibile IRPEF riferito all’anno precedente, non superiore a € 10.329,14 annui;

 

b) famiglie composte da uno o due componenti che abbiano entrambe compiuto il 65° anno di età all’01.01.2005, titolari di solo reddito di pensione, non superiore al minimo INPS;

 

c) contribuenti nel cui nucleo familiare sia presente un portatore di handicap, con invalidità superiore al 66% o anziano non autosufficiente, certificato dall’Azienda U.S.L., con reddito pro-capite imponibile IRPEF riferito all’anno precedente, non superiore a € 10.329,14 annui;

 

d) soggetto passivo facente parte di un nucleo familiare formato esclusivamente da giovani coppie, con o senza figli, avente i seguenti requisiti:

·     essere coniugati o conviventi da non oltre due anni alla data dell’01.01.2005;

·     essere entrambi di età inferiore a 35 anni alla data dell’01.01.2005;

·     reddito familiare complessivo imponibile IRPEF non superiore a € 10.329,14 pro-capite;

 

In tutti i casi enunciati l’applicazione del beneficio della ulteriore detrazione di € 51,65 è subordinata alla condizione che l’abitazione su cui grava l’imposta sia l’unico immobile posseduto a titolo di proprietà o altro diritto reale da parte di tutti i componenti il nucleo familiare alla data dell’01.01.2005. Le detrazioni saranno applicate al periodo dell’anno in cui permarrà la predetta condizione abitativa di proprietà;

 

La detrazione di € 154,95 spetta all’unico proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento sull’unità abitativa utilizzata dall’intero nucleo familiare o in proporzione fra i più soggetti che vi risiedono in caso di comproprietà o contitolari di altro diritto reale di godimento sulla medesima unità.

 

3)  Di determinare i seguenti criteri applicativi:

 

-        il contribuente deve presentare apposita autocertificazione nella quale deve dichiarare:

nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, tutte le indicazioni reddituali imponibili e quelle relative ai disagi di cui al punto 2 lett. c) che danno diritto alla detrazione di € 154,95. A titolo esemplificativo: per i portatori di handicap eventuale indicazione del documento prefettizio con il quale è stata dichiarata l’invalidità civile; per gli anziani non autosufficienti eventuale indicazione della certificazione dell’Unità di Valutazione Geriatrica dell’Azienda U.S.L.;

 

-        l'autocertificazione, firmata dall'interessato, dovrà essere inviata entro il mese di giugno 2005 al Servizio Tributi Associato con sede a Casalfiumanese, Via 1° Maggio 20, cap. 40020, a mezzo raccomandata A.R., oppure consegnata direttamente all’ufficio competente.

 

-        il contribuente che intenda avvalersi dell’aliquota agevolata del 4 per mille di cui al punto 1) lettera d) deve presentare apposita autocertificazione, contenente i dati identificativi del contribuente e dell’immobile oggetto di recupero, entro un mese dall’inizio lavori.

 

-        il contribuente che intenda avvalersi della detrazione per l’abitazione principale per i casi di cui al punto 2.2 deve presentare apposita autocertificazione, contenente i dati identificativi del contribuente e dell’immobile posseduto, specificando la condizione di non locazione dello stesso.

 

I contribuenti che avranno inviato la richiesta entro i termini, potranno, al momento del pagamento della 1° rata I.C.I. 2005, già tenere conto della detrazione richiesta.

 

In caso di comproprietà o contitolarità sull’unità abitativa di più soggetti aventi diritto alla maggiore detrazione I.C.I., la suddetta autocertificazione dovrà essere prodotta da ciascun soggetto.

 

I contribuenti nel cui nucleo familiare esistano titolari di redditi di lavoro autonomo o di impresa (artigiani, coltivatori diretti, commercianti, professionisti ecc.) non beneficiano automaticamente dell’ulteriore detrazione prevista, salvo motivata, documentata richiesta che il Comune si riserva di valutare con appositi e specifici accertamenti.

 

L’Amministrazione si riserva, in tutti i casi di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato.

 

Nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni previste dal D.Lgs. 504/92.

 

4)    Dare atto che, applicando le aliquote I.C.I. come determinate al punto 1) nonché le detrazioni di imposta di cui ai punti 2) e 3), vengono rispettati: la previsione di bilancio e l’equilibrio dello stesso.

 

5)    Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile con separata votazione unanime e palese.