ESTRATTO DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 14  DEL 06/03/2007.

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI RELATIVE ALL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI PER L'ANNO 2007.

 

 

IL CONSIGLIO  COMUNALE

 

DELIBERA

 

1) di adottare, per l’anno 2007, per le ragioni di cui in premessa e che si intendono integralmente riportate,  ai fini della determinazione dell’imposta comunale sugli immobili (ICI), le seguenti aliquote:

 

N.

Tipologie

Riferimenti normativi

ALIQUOTE

Note

1

abitazione principale e relative pertinenze

D.Lgs. 504/1992 nonché per le fattispecie assimilate ai sensi dell’art. 17 del vigente regolamento ICI

5,3

(cinque virgola tre) per mille

 

2

unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze, locate ai sensi dell’art. 2 comma 3 della Legge 431/98

dell’art. 2 comma 3 della Legge 431/98

2,00

(due virgola zero) per mille

aliquota agevolata

3

unita’ immobiliari ad uso abitativo tenute a disposizione, non occupate e non locate

dall’art. 8 del vigente regolamento ICI

7,00

(sette virgola zero) per mille

 

4

per tutte le altre tipologie non comprese in quelle precedenti

 

6,5

(sei virgola cinque) per mille

 

           

 

2) di adottare, per l’anno 2007, per le ragioni di cui in premessa e che si intendono integralmente riportate,   ai fini della determinazione dell’imposta comunale sugli immobili (ICI), le seguenti detrazioni:

 

 

DETRAZIONI

Euro

1

detrazione per abitazione principale  

107,00

2

ulteriore detrazione

103,29

 

Per un totale di :

210,29

 

Per le seguenti categorie di persone:

 

A)

proprietari della sola abitazione adibita ad abitazione principale titolari del solo reddito di pensione purché in possesso dei seguenti requisiti:

 

 

A1) possedere, a titolo di proprietà usufrutto, uso o abitazione,  nel territorio italiano, la sola abitazione adibita ad abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6,   eventualmente comprensiva di area  pertinenziale  e di pertinenze così come definite dall’ art. 19 del vigente regolamento ICI (garage o box o posto auto, soffitta e cantina ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale e’ sita l’abitazione principale).

 

A2) avere compiuto :

per gli uomini: i 65 anni di  età al  primo  gennaio  2007, ovvero compiere i 65 anni di età nel corso dell'anno 2007

per le donne: i  60  anni di età al primo gennaio 2007 ovvero compiere i 60 anni di età nel corso dell'anno 2007;

 

A3) vivere soli o in coppia al primo gennaio 2007. Per coppia si intende un nucleo familiare anche non legato da vincoli di parentela;

 

A4) essere in condizione non lavorativa ed avere percepito, nell'anno 2006 un reddito totale pari o inferiore a € 9.812,68, come di seguito determinato:

-        reddito da complessivo da pensione ai  fini  IRPEF pari o inferiore a € 9.812,68 (novemilaottocentododici e sessantotto centesimi);

-        redditi soggetti a ritenuta alla fonte o comunque non compresi nella dichiarazione annuale dei redditi nell'anno 2006, detti redditi, se percepiti per un importo pari o inferiore  a € 1.549,37 (millecinquecentoquarantanove e trentasette centesimi), non vengono considerati;

 

 

A5) nel caso di nucleo familiare composto da  due persone il reddito totale  deve valutarsi secondo le seguenti caratteristiche:

1.      per quanto riguarda il soggetto passivo ICI:

per le tipologie di reddito vale quanto indicato  al punto A4);

2.     per quanto riguarda il soggetto convivente si considera:

-           il  reddito  complessivo  ai  fini IRPEF, escluso il reddito dell'abitazione eventualmente posseduta in comproprietà con il soggetto passivo ICI percepito nell’anno 2006;

-           eventuali redditi soggetti a ritenuta alla fonte o comunque non compresi nella dichiarazione annuale dei redditi nell'anno 2006, detti redditi, se percepiti per un importo pari o inferiore  a € 1.549,37 (millecinquecentoquarantanove e trentasette centesimi), non vengono considerati;

3.      per  quanto riguarda il reddito totale del nucleo familiare: esso, calcolato come ai  precedenti punti 1) e 2), non deve superare complessivamente € 19.625,36 (diciannovemilaseicentoventicinque e trentasei centesimi);

qualora  un  componente  del  nucleo  familiare  sia  portatore di handicap, (a tal fine si intende tale il soggetto che sulla base delle certificazioni rilasciate ai sensi della legge n. 104 del 05.02.1992 risulta avere una diminuzione della capacità lavorativa superiore a 2/3 (66,66%) ) il reddito totale del nucleo famigliare, calcolato come ai precedenti punti 1) e 2) non deve essere superiore € 20.658,27 (ventimilaseicentocinquantotto e ventisette centesimi).

N.B.

Per poter usufruire dell'ulteriore detrazione le condizioni di cui sopra debbono essere tutte soddisfatte.

B)

giovani coppie purché in possesso dei seguenti requisiti:

 

B1) possedere, a titolo di proprietà usufrutto, uso o abitazione, nel territorio italiano, la sola abitazione adibita ad abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6,  eventualmente comprensiva di area  pertinenziale  e di pertinenze così come definite dall’ art. 19 del vigente regolamento ICI (garage o box o posto auto, soffitta e cantina ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale e’ sita l’abitazione principale).

 

B2) far parte di un nucleo famigliare, al primo gennaio 2007, così come definito dalla normativa ISEE, composto da persone che non abbiano compiuto i 31 anni di  età al  primo  gennaio  2007;

 

B3) avere percepito nell’anno 2006 un reddito complessivo, ISEE inferiore a € 23.000,00;

 

N.B.

Per poter usufruire dell'ulteriore detrazione le condizioni di cui sopra debbono essere tutte soddisfatte così come per tutti i componenti del nucleo famigliare.

C)

Nucleo famigliare composto da almeno un genitore con tre o più figli purché in possesso dei seguenti requisiti al 1° gennaio 2007:

 

C1) possedere, a titolo di proprietà usufrutto, uso o abitazione, nel territorio italiano, la sola abitazione adibita ad abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6,  eventualmente comprensiva di area  pertinenziale  e di pertinenze così come definite dall’ art. 19 del vigente regolamento ICI (garage o box o posto auto, soffitta e cantina ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale e’ sita l’abitazione principale).

 

C2) i figli devono risultare di età inferiore ad anni 18 (diciotto) e/o risultare a carico del nucleo famigliare;

 

C3) avere percepito nell’anno 2006 un reddito complessivo imponibile IRPEF inferiore a € 40.000,00;

 

N.B.

Per poter usufruire dell'ulteriore detrazione le condizioni di cui sopra debbono essere tutte soddisfatte così come per tutti i componenti del nucleo famigliare.

 

3 ) di determinare i seguenti criteri applicativi per poter usufruire dell’ ulteriore  detrazione di cui al precedente punto 2  lett. A  e B e C : “Il contribuente deve produrre apposita comunicazione  debitamente documentata, per l’applicazione dell’ulteriore detrazione, entro 31 dicembre 2007, a pena di decadenza, indirizzata al  "Comune  di Crespellano - Settore Tributi"  direttamente  all'Ufficio Protocollo del Comune o a mezzo raccomandata con avviso di  ricevimento. Nel caso di invio tramite il servizio postale fa fede la data del timbro postale.

 

La comunicazione deve  essere  prodotta , anche se già presentata per l’anno 2006.

Il Comune si riserva di richiedere documentazione integrata comprovante quanto dichiarato.

Nel caso di dichiarazione infedele saranno applicate le sanzioni previste dalla legge.

Nel caso di mancata comunicazione si procederà al recupero dell’Imposta non versata senza applicazione di sanzioni.”

 

4) di disporre, ai sensi dell’articolo 17 del vigente regolamento comunale ICI che alle fattispecie nelle stesso indicate venga riconosciuta l’assimilazione all’abitazione principale ai soli fini dell’applicazione dell’aliquota e NON della detrazione;

 

5) di dare atto che ai fini dell’applicazione dell’aliquota agevolata per i casi di assimilazione all’abitazione principale, nonchè per i casi di immobili concessi in locazione ai sensi dell’art. dell’art. 2 comma 3 della Legge 431/98 dovrà essere presentata apposita comunicazione così come previsti dall’art. 17bis del vigente regolamento comunale per l’applicazione dell’ICI;

 

6) successivamente con separata votazione e con voti favorevoli unanimi (n. 15 su n. 15 consiglieri presenti e votanti), la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.

 

 

 


 

 

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