ESTRATTO DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 122  DEL 22/12/2005

 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI I.C.I. IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI PER L’ ANNO 2006

 

LA GIUNTA COMUNALE

DELIBERA

 

1) di adottare, per l’anno 2006, per le ragioni di cui in premessa e che si intendono integralmente riportate,  ai fini della determinazione dell’imposta comunale sugli immobili (ICI), le seguenti aliquote:

 

 

N.

Tipologie

Riferimenti normativi

ALIQUOTE

Note

1

abitazione principale e relative pertinenze

D.Lgs. 504/1992 nonche’ per le fattispecie assimilate ai sensi dell’art. 17 del vigente regolamento ICI

5,3

(cinque virgola tre) per mille

 

2

unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze, locate ai sensi dell’art. 2 comma 3 della Legge 431/98

dell’art. 2 comma 3 della Legge 431/98

2,00

(due virgola zero) per mille

aliquota agevolata

3

unita’ immobiliari ad uso abitativo tenute a disposizione, non occupate e non locate

dall’art. 8 del vigente regolamento ICI

7,00

(sette virgola zero) per mille

 

4

per tutte le altre tipologie non comprese in quelle precedenti

 

6,5

(sei virgola cinque) per mille

 

           

 

2) di adottare, per l’anno 2006, per le ragioni di cui in premessa e che si intendono integralmente riportate,   ai fini della determinazione dell’imposta comunale sugli immobili (ICI), le seguenti detrazioni:

 

 

DETRAZIONI

Euro

1

detrazione per abitazione principale  

107,00

2

ulteriore detrazione

103,29

 

Per un totale di :

210,29

 

Per le seguenti categorie di persone:

 

A)

proprietari della sola abitazione adibita ad abitazione principale titolari del solo reddito di pensione purché in possesso dei seguenti requisiti:

 

 

A1) possedere, a titolo di proprieta’ usufrutto, uso o abitazione,  nel territorio italiano, la sola abitazione adibita ad abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6,   eventualmente comprensiva di area  pertinenziale  e di pertinenze così c ome definite dall’ art. 19 del vigente regolamento ICI (garage o box o posto auto, soffitta e cantina ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale e’ sita l’abitazione principale).

 

A2) avere compiuto :

per gli uomini: i 65 anni di  età al  primo  gennaio  2006, ovvero compiere i 65 anni di età nel corso dell'anno 2006

per le donne: i  60  anni di età al primo gennaio 2006 ovvero compiere i 60 anni di età nel corso dell'anno 2006;

 

A3) vivere soli o in coppia al primo gennaio 2006. Per coppia si intende un nucleo familiare anche non legato da vincoli di parentela;

 

A4) essere in condizione non lavorativa ed avere percepito, nell'anno 2005 un reddito totale pari o inferiore a € 9.296,22, come di seguito determinato:

-         reddito da complessivo da pensione ai  fini  IRPEF pari o inferiore a € 9.296,22 (novemiladuecentonovantasei e ventidue centesimi);

-         redditi soggetti a ritenuta alla fonte o comunque non compresi nella dichiarazione annuale dei redditi nell'anno 2005, detti redditi, se percepiti per un importo pari o inferiore  a € 1.549,37 (millecinquecentoquarantanove e trentasette centesimi), non vengono considerati;

 

 

A5) nel caso di nucleo familiare composto da  due persone il reddito totale  deve valutarsi secondo le seguenti caratteristiche:

1.      per quanto riguarda il soggetto passivo ICI:

per le tipologie di reddito vale quanto indicato  al punto A4);

2.      per quanto riguarda il soggetto convivente si considera:

-          il  reddito  complessivo  ai  fini IRPEF, escluso il reddito dell'abitazione eventualmente posseduta in comproprieta` con il soggetto passivo ICI percepito nell’anno 2005;

-          eventuali redditi soggetti a ritenuta alla fonte o comunque non compresi nella dichiarazione annuale dei redditi nell'anno 2005, detti redditi, se percepiti per un importo pari o inferiore  a € 1.549,37 (millecinquecentoquarantanove e trentasette centesimi), non vengono considerati;

3.      per  quanto riguarda il reddito totale del nucleo familiare: esso, calcolato come ai  precedenti punti 1) e 2), non deve superare complessivamente € 18.592,44 (diciottomilacinquecentonovantadue e quarantaquattro centesimi);

qualora  un  componente  del  nucleo  familiare  sia  portatore di handicap, (a tal fine si intende tale il soggetto che sulla base delle certificazioni rilasciate ai sensi della legge n. 104 del 05.02.1992 risulta avere una diminuzione della capacita’ lavorativa superiore a 2/3 (66,66%) ) il reddito totale del nucleo famigliare, calcolato come ai precedenti punti 1) e 2) non deve essere superiore € 20.658,27 (ventimilaseicentocinquantotto e ventisette centesimi).

N.B.

Per poter usufruire dell'ulteriore detrazione le condizioni di cui sopra debbono essere tutte soddisfatte.

B)

giovani coppie purché in possesso dei seguenti requisiti:

 

B1) possedere, a titolo di proprieta’ usufrutto, uso o abitazione, nel territorio italiano, la sola abitazione adibita ad abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6,  eventualmente comprensiva di area  pertinenziale  e di pertinenze così come definite dall’ art. 19 del vigente regolamento ICI (garage o box o posto auto, soffitta e cantina ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale e’ sita l’abitazione principale).

 

B2) far parte di un nucleo famigliare, al primo gennaio 2006, così come definito dalla normativa ISEE, composto da persone che non abbiano compiuto i 31 anni di  età al  primo  gennaio  2006;

 

B3) avere percepito nell’anno 2005 un reddito complessivo, ISEE inferiore a € 23.000,00;

 

N.B.

Per poter usufruire dell'ulteriore detrazione le condizioni di cui sopra debbono essere tutte soddisfatte così come per tutti i componenti del nucleo famigliare.

 

3 ) di determinare i seguenti criteri applicativi per poter usufruire dell’ ulteriore  detrazione di cui al precedente punto 3  lett. A  e B: “Il contribuente deve produrre apposita comunicazione  debitamente documentata, per l’applicazione dell’ulteriore detrazione, entro 31 dicembre 2006, a pena di decadenza, indirizzata al  "Comune  di Crespellano - Settore Tributi"  direttamente  all'Ufficio Protocollo del Comune o a mezzo raccomandata con avviso di  ricevimento. Nel caso di invio tramite il servizio postale fa fede la data del timbro postale.

 

La comunicazione deve  essere  prodotta , anche se gia’ presentata per l’anno 2005.

Il Comune si riserva di richiedere documentazione integrata comprovante quanto dichiarato.

Nel caso di dichiarazione infedele saranno applicate le sanzioni previste dalla legge.

Nel caso di mancata comunicazione si procedera’ al recupero dell’Imposta non versata senza applicazione di sanzioni.”

 

4) di disporre, ai sensi dell’articolo 17 del vigente regolamento comunale ICI che alle fattispecie nelle stesso indicate venga riconosciuta l’assimilazione all’abitazione principale ai soli fini dell’applicazione dell’aliquota e NON della detrazione;

 

5) di dare atto che ai fini dell’applicazione dell’aliquota agevolata per i casi di assimilazione all’abitazione principale, nonche’ per i casi di immobili concessi in locazione ai sensi dell’art. dell’art. 2 comma 3 della Legge 431/98 dovra’ essere presentata apposita comunicazione così come previsti dall’art. 17bis del vigente regolamento comunale per l’applicazione dell’ICI;

 

 

 

 

NOTE

Per completezza e per una migliore comprensione si riporta il testo dell’art. 17 e dell’art. 17bis del vigente regolamento comunale per l’applicazione dell’ICI

 

Articolo 17 - Abitazione principale

 

1.                  In aggiunta alle fattispecie di abitazione principale definite dal D.Lgs. 504/1992, l’organo competente per legge, con l’atto di determinazione dell’aliquota, potra’ individuare, sentito il parere della Commissione Bilancio, le seguenti fattispecie:

a)      l'unita' immobiliare, ed eventuali pertinenze, possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.  A tal fine si considera:

·         anziano il soggetto ultrasessantacinquenne;

·         disabile il soggetto risultante tale in base alla certificazione rilasciata ai sensi della legge n. 104 del 05.02.1992 o il non autosufficiente certificato ai sensi della L.R. 5/1994;

b)      l'abitazione, ed  eventuali pertinenze, concesse dal possessore in uso gratuito a parenti  fino al 1° grado, che la occupano quale loro abitazione principale, purche' residenti sulla base delle risultanze anagrafiche; (nota 4)

c)      l'abitazione, ed  eventuali pertinenze, possedute da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro Comune per ragioni di servizio, qualora l'unita' immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale e purche’ residenti sulla base delle risultanze anagrafiche, dai parenti fino al 1° grado  del possessore;  (nota 4)

d)      due o piu' unita' immobiliari contigue, ed eventuali pertinenze, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che e' stata presentata all'U.T.E., nonche' al competente ufficio tecnico comunale, regolare richiesta di variazione ai fini dell'unificazione catastale delle unita' medesime. In tal caso, l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione.

 

 

Articolo 17 bis Comunicazione agevolazioni ed aliquote agevolate applicate

 

1.                  Le agevolazioni di cui al precedente art 17 decorrono dal mese (calcolato secondo la disciplina del tributo) in cui si e’ verificata la condizione prevista dai commi precedenti a condizione che il contribuente presenti, apposita comunicazione.

 

2.                  La comunicazione deve essere presentata, con le medesime modalita’ previste per la dichiarazione, entro il 31 dicembre dell’anno in cui si sono verificate le condizioni sopra previste.

 

3.                  Qualora non si verifichino variazioni successivamente alla presentazione della comunicazione la stessa si intende prorogata anche per gli anni successivi.

 

4.                  Qualora si verifichino variazioni successivamente alla presentazione della comunicazione il contribuente e’ tenuto a presentare nuova comunicazione.

 

5.                  Qualora il contribuente usufruisca delle agevolazioni di cui al precedente art 17 senza aver presentato la comunicazione si procedera’ al recupero dell’imposta non versata senza applicazione di sanzioni

 

6.                  In caso di dichiarazione infedele si procedera’ al recupero dell’imposta non versata considerando un parziale pagamento.

 

7.                  Con le stesse modalita’,  termini e conseguenze  di cui sopra deve essere presentata comunicazione per indicare le aliquote ICI agevolate previste nella manovra tariffaria attuata dal Comune.

 

8.         La sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto, devono essere adeguatamente comprovate.