ESTRATTO DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 19  DEL 26/02/2005
 
 
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ICI ANNO 2005 - REVOCA PRECEDENTE DELIBERA G.C. N. 1  DEL 13/1/2005
 
LA GIUNTA COMUNALE

DELIBERA

 
1 – di revocare, per le ragioni di cui in premessa e che si intendono qui integralmente riportate, la propria precedente delibera G.C. n. 1 del 13.01.2005
 
2 - di adottare, per l’anno 2005, per le ragioni di cui in premessa e che si intendono integralmente riportate,  ai fini della determinazione dell’imposta comunale sugli immobili (ICI), le seguenti aliquote:
 
  1. abitazione principale, e relative pertinenze (così’ come definita dal D.Lgs. 504/1992 nonche’ per le fattispecie assimilate ai sensi dell’art. 17 del vigente regolamento ICI) 5,3 (cinque virgola tre) per mille;
 
  1. unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze, locate ai sensi dell’art. 2 comma 3 della Legge 431/98    2,00 (due virgola zero) per mille (aliquota agevolata);
 
  1. unita’ immobiliari ad uso abitativo tenute a disposizione, non occupate e non locate (cosi’ come individuate dall’art. 8 del vigente regolamento ICI)    e relative pertinenze             7,00 (sette virgola zero) per mille.
 
  1. per tutte le altre tipologie non comprese in quelle precedenti             6,3 (sei virgola tre) per mille.
 
3 – di adottare, per l’anno 2005, per le ragioni di cui in premessa e che si intendono integralmente riportate,   ai fini della determinazione dell’imposta comunale sugli immobili (ICI), le seguenti detrazioni:
 
1. detrazione per abitazione principale   € 107,00;
 
2. ulteriore detrazione di € 103,29  per un totale di € 210,29 per le seguenti categorie di persone:
 
A) proprietari della sola abitazione adibita ad abitazione principale titolari del solo reddito di pensione purché in possesso dei seguenti requisiti:
 
A1) possedere, a titolo di proprieta’ usufrutto, uso o abitazione,  nel territorio italiano, la sola abitazione adibita ad abitazione principale,  eventualmente comprensiva di posto auto, autorimessa, cantina,  area  pertinenziale e classificata nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6.
 
A2) avere compiuto i 65 anni di  età al  primo  gennaio  2004, ovvero compiere i 65 anni di età nel corso dell'anno 2004 per gli uomini, avere  compiuto  i  60  anni di età al primo gennaio 2004 ovvero compiere i 60 anni di età nel corso dell'anno 2004 per le donne;
 
A3) vivere soli o in coppia al primo gennaio 2004. Per coppia si intende un nucleo familiare anche non legato da vincoli di parentela;
 
A4) essere in condizione non lavorativa ed avere percepito, nell'anno 2004 un reddito complessivo come di seguito determinato pari o inferiore a € 9.296,22:
·        reddito da pensione imponibile ai  fini  IRPEF pari o inferiore a € 9.296,22 (novemiladuecentonovantasei e ventidue centesimi);
·        redditi soggetti a ritenuta alla fonte o comunque non compresi nella dichiarazione annuale dei redditi nell'anno 2004, se percepiti per un importo pari o inferiore  a € 1.549,37 (millecinquecentoquarantanove e trentasette centesimi) non vengono considerati;
 
A5) nel caso di nucleo familiare composto da  due persone il reddito complessivo  deve valutarsi secondo le seguenti caratteristiche:
 
1.      per quanto riguarda il soggetto passivo ICI: per le tipologie di reddito vale quanto indicato  al punto A4);
2.      per quanto riguarda il soggetto convivente si considera il  reddito  imponibile  ai  fini IRPEF, considerato escluso il reddito dell'abitazione eventualmente posseduta in comproprieta` con il soggetto passivo ICI percepito nell’anno 2004;  e non si considerano eventuali redditi soggetti a ritenuta alla fonte o comunque non compresi nella dichiarazione annuale dei redditi nell'anno 2004, per un importo pari o inferiore  a € 1.549,37 (millecinquecentoquarantanove e trentasette centesimi);
3.      per  quanto riguarda il reddito complessivo del nucleo familiare: esso, calcolato come ai  precedenti punti 1) e 2), non deve superare complessivamente € 18.592,44 (diciottomilacinquecentonovantadue e quarantaquattro centesimi);
4.      qualora  un  componente  del  nucleo  familiare  sia  portatore di handicap, (a tal fine si intende tale il soggetto che sulla base delle certificazioni rilasciate ai sensi della legge n. 104 del 05.02.1992 risulta avere una diminuzione della capacita’ lavorativa superiore a 2/3 (66,66%) ) esso, calcolato come ai precedenti punti 1) e 2) non deve essere superiore € 20.658,27 (ventimilaseicentocinquantotto e ventisette centesimi).
 
Per poter usufruire dell'ulteriore detrazione le condizioni di cui sopra debbono essere tutte soddisfatte;
 
B) giovani coppie purché in possesso dei seguenti requisiti:
 
B1) possedere, a titolo di proprieta’ usufrutto, uso o abitazione, nel territorio italiano, la sola abitazione adibita ad abitazione principale,  eventualmente comprensiva di posto auto, autorimessa, cantina,  area  pertinenziale e classificata nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6.
 
B2) far parte di un nucleo famigliare, al primo gennaio 2005, così come definito dalla normativa ISEE, composto da persone che non abbiano compiuto i 31 anni di  età al  primo  gennaio  2005;
 
B3) avere percepito nell’anno 2004 un reddito complessivo, ISEE inferiore a € 23.000,00;
        
Per poter usufruire dell'ulteriore detrazione le condizioni di cui sopra debbono essere tutte soddisfatte così come per tutti i componenti del nucleo famigliare;
 
4 - di determinare i seguenti criteri applicativi per poter usufruire dell’ ulteriore  detrazione di cui al precedente punto 2  lett. A  e B:
     
       Il contribuente deve produrre apposita comunicazione  debitamente documentata, per l’applicazione dell’ulteriore detrazione, entro 31 dicembre 2005, a pena di decadenza, indirizzata al  "Comune  di Crespellano - Ufficio Tributi"  direttamente  all'Ufficio Protocollo del Comune o a mezzo raccomandata con avviso di  ricevimento. Nel caso di invio tramite il servizio postale fa fede la data del timbro postale.
 
La comunicazione:
·        dovrà contenere, oltre i dati anagrafici del richiedente, dichiarazione sostitutiva di notorietà attestante il possesso dei requisiti richiesti. Il Comune si riserva di richiedere documentazione integrata comprovante quanto dichiarato.
·        deve  essere  prodotta , anche se gia’ presentata per l’anno 2004. 
 
Nel caso di dichiarazione infedele saranno applicate le sanzioni previste dalla legge; nel caso di mancata comunicazione si procedera’ al recupero delli  imposta non versata senza applicazione di sanzioni.
 
5 – di disporre, ai sensi dell’art. 17 del vigente regolamento comunale ICI che alle fattispecie nelle stesso indicate venga riconosciuta l’assimilazione all’abitazione principale ai soli fini dell’applicazione dell’aliquota e NON della detrazione.
 
6 – di dare atto che ai fini dell’ applicazione dell’aliquota agevolata per i casi di assimilazione all’abitazione principale, nonche’ per i casi di immobili concessi in locazione ai sensi dell’art. dell’art. 2 comma 3 della Legge 431/98 dovra’ essere presentata apposita comunicazione così come prevsiti dall’art. 17bis del vigente regolamento comunale per l’applicazione dell’ICI.
 

NOTE

Per completezza e per una migliore comprensione si riporta il testo dell’art. 17 e dell’art. 17bis del vigente regolamento comunale per l’applicazione dell’ICI
 

Articolo 17 - Abitazione principale

 
1.                              In aggiunta alle fattispecie di abitazione principale definite dal D.Lgs. 504/1992, l’organo competente per legge, con l’atto di determinazione dell’aliquota, potra’ individuare, sentito il parere della Commissione Bilancio, le seguenti fattispecie:
 
a)                                      l'unita' immobiliare, ed eventuali pertinenze, possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.  A tal fine si considera:
·         anziano il soggetto ultrasessantacinquenne;
·         disabile il soggetto risultante tale in base alla certificazione rilasciata ai sensi della legge n. 104 del 05.02.1992 o il non autosufficiente certificato ai sensi della L.R. 5/1994;
 
b)                                      l'abitazione, ed  eventuali pertinenze, concesse dal possessore in uso gratuito a parenti  o affini fino al 1° grado, che la occupano quale loro abitazione principale, purche' residenti sulla base delle risultanze anagrafiche;
 
c)                                      l'abitazione, ed  eventuali pertinenze, possedute da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro Comune per ragioni di servizio, qualora l'unita' immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale e purche’ residenti sulla base delle risultanze anagrafiche, dai parenti o affini fino al 1° grado  del possessore.
 
d)                                      due o piu' unita' immobiliari contigue, ed eventuali pertinenze, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che e' stata presentata all'U.T.E., nonche' al competente ufficio tecnico comunale, regolare richiesta di variazione ai fini dell'unificazione catastale delle unita' medesime. In tal caso, l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione.
 
 
Articolo 17 bis Comunicazione agevolazioni ed aliquote agevolate applicate
 
1.      Le agevolazioni di cui al precedente art 17 decorrono dal mese (calcolato secondo la disciplina del tributo) in cui si e’ verificata la condizione prevista dai commi precedenti a condizione che il contribuente presenti, apposita comunicazione.
 
2.                              La comunicazione deve essere presentata, con le medesime modalita’ previste per la dichiarazione, entro il 31 dicembre dell’anno in cui si sono verificate le condizioni sopra previste.
 
3.                              Qualora non si verifichino variazioni successivamente alla presentazione della comunicazione la stessa si intende prorogata anche per gli anni successivi.
 
4.                              Qualora si verifichino variazioni successivamente alla presentazione della comunicazione il contribuente e’ tenuto a presentare nuova comunicazione.
 
5.                              Qualora il contribuente usufruisca delle agevolazioni di cui al precedente art 17 senza aver presentato la comunicazione si procedera’ al recupero dell’imposta non versata senza applicazione di sanzioni
 
6.                              In caso di dichiarazione infedele si procedera’ al recupero dell’imposta non versata considerando un parziale pagamento.
 
7.                              Con le stesse modalita’,  termini e conseguenze  di cui sopra deve essere presentata comunicazione per indicare le aliquote ICI agevolate previste nella manovra tariffaria attuata dal Comune.
 
2.                              La sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto, devono essere adeguatamente comprovate.