1.     di confermare l’istituzione, a valere per l’anno 2009, di aliquote diverse ai fini della determinazione dell’imposta Comunale sugli Immobili, come di seguito indicato:

 

a)     aliquota del 4,80 per mille per le unità immobiliari classificate A/1, A/8 o A/9 direttamente adibite ad abitazione principale e relative pertinenze, ivi comprese :

-        abitazione nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, e i suoi familiari risiedono;

-        unità immobiliare appartenente a cooperativa edilizia a proprietà indivisa, adibita a residenza del socio assegnatario;

-        due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che è stata presentata all’Agenzia del Territorio regolare richiesta di variazione ai fini della unificazione catastale delle unità medesime. In tal caso, l’equiparazione all’abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione;

-        pertinenze classificate C/6 (una sola), C/2 (una sola) e C/7 (una sola), che sono ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l’abitazione principale, oppure il garage situato nel centro abitato nel quale è sita l’abitazione principale; l’assimilazione opera a condizione che il proprietario o il titolare del diritto reale di godimento, anche se in quota parte, o il locatario finanziario dell’abitazione nella quale risiede sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, o locatario finanziario della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione;

 

            E’ altresì, stabilita la stessa aliquota dell’abitazione principale anche per le seguenti abitazioni e pertinenze, a condizione che venga presentata comunicazione al Comune entro i termini di versamento dell’imposta; la comunicazione è valida anche per gli anni successivi, fino a quando sussistono le condizioni per avere diritto al beneficio; il beneficiario è tenuto a comunicare al Comune, entro i termini di versamento dell’imposta relativa all’anno di riferimento, il venir meno del diritto al beneficio; in assenza della comunicazione entro il termine perentorio sopra stabilito, il Comune considera la fattispecie rientrante nell’aliquota ordinaria, indipendentemente dal diritto maturato:

-        unità immobiliare posseduta nel territorio del Comune a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadino italiano già residente a Calderara di Reno ed ora residente all’estero per ragioni di lavoro, a condizione che non risulti locata;

-        unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile, già residente a Calderara di Reno, che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata;

-        abitazione locata con contratto registrato, dalle persone fisiche soggetti passivi residenti nel Comune di Calderara di Reno a soggetto che la utilizza come residenza ;

-        abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti fino al 2° grado in linea retta, che la occupano quale loro abitazione principale;

-        abitazione posseduta da un soggetto già residente a Calderara di Reno, che la legge obbliga a risiedere in altro Comune per ragioni di servizio, qualora l’unità immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai familiari del possessore;

 

b)     aliquota ordinaria del 7 per mille da applicare a tutti gli altri fabbricati diversi dagli alloggi di cui al punto 1 lettera a), sopra enunciato, fermo restando le previsioni dell’art. 7 del vigente regolamento per l’applicazione dell’I.C.I., aree fabbricabili e terreni agricoli, così come definiti dall’art. 2 del D.Lgs.30/12/92, n.504, nonché i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti (art.3,comma 55, legge 662/1996);

 

c)     aliquota del 9 per mille per gli alloggi non locati, classificati o classificabili nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A/10), utilizzabili a fini abitativi, per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da più di 6 mesi o nei quali non risultino residenze anagrafiche.

Fermo restando l’applicazione dell’aliquota maggiorata, è fatta salva la possibilità, da parte del soggetto passivo d’imposta, di comunicare al Comune con apposito Modello B) che l’immobile è affittato, con contratto registrato, o che è occupato da persona residente. La comunicazione deve essere presentata entro il 16 dicembre 2009 ed è valida anche per gli anni successivi, fino a quando sussistono tali condizioni. In assenza della comunicazione entro il termine perentorio sopra stabilito, il Comune considera l’aliquota maggiorata, indipendentemente dal diritto maturato;

 

d)     aliquota del 4 per mille per l’unità immobiliare direttamente utilizzata dal soggetto passivo d’imposta per lo svolgimento di nuova attività produttiva regolarmente iscritta nel relativo albo o registro, per i primi tre anni di attività, a condizione che venga presentata comunicazione  al comune entro i termini di versamento dell’imposta. Per le attività iniziate in corso d’anno l’agevolazione è riconosciuta per l’intero anno d’inizio e per i due successivi;

-        aliquota del 5,50 per mille per i terreni agricoli dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli a titolo principale iscritti ai fini previdenziali negli elenchi previsti dall’articolo 11 della legge 9 Gennaio 1963, n° 9 , a condizione che venga presentata comunicazione  al comune entro i termini di versamento dell’imposta;

-         esenzione dall’imposta per gli alloggi, e relative pertinenze, affittati con contratti di locazione concertati previsti per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite in base alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, art.2, comma 3, a condizione che venga presentata comunicazione  al comune entro i termini di versamento dell’imposta;

Le comunicazioni sono valide anche per gli anni successivi, fino a quando sussistono le condizioni per avere diritto al beneficio; il beneficiario è tenuto a comunicare al Comune, entro i termini di versamento dell’imposta relativa all’anno di riferimento, il venir meno del diritto al beneficio; in assenza della comunicazione entro il termine perentorio stabilito, il Comune considera la fattispecie rientrante nell'aliquota ordinaria indipendentemente dal diritto maturato.