1.     di confermare l’istituzione, a valere per l’anno 2008, di aliquote diverse ai fini della determinazione dell’imposta Comunale sugli Immobili come di seguito indicato:

 

a)     aliquota del 4,80 per mille per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e relative pertinenze, ivi comprese :

-        abitazione nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, e i suoi familiari risiedono;

-        unità immobiliare appartenente a cooperativa edilizia a proprietà indivisa, adibita a residenza del socio assegnatario;

-        alloggio regolarmente assegnato dall’Istituto Autonomo Case Popolari;

-        due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che è stata presentata all’Agenzia del Territorio regolare richiesta di variazione ai fini della unificazione catastale delle unità medesime. In tal caso, l’equiparazione all’abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione;

-        per il solo anno 2008, in attesa di variazione del classamento, unità immobiliari di Via Garibaldi n. 2, destinate ad abitazione, possedute a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento, ancorché diversamente classificate, nelle quali il soggetto passivo d’imposta vi abbia la residenza alla data del 31 dicembre 2007, lasciando invariate le categorie e le rendite figuranti in catasto;

-        il garage o box o posto auto, coperto o scoperto (uno solo), la soffitta (una sola) e la cantina (una sola), che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l’abitazione principale, oppure il garage situato nel centro abitato nel quale è sita l’abitazione principale; l’assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, o il locatario finanziario dell’abitazione nella quale risiede sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, o locatario finanziario della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione;

 

E’ altresì, stabilita la stessa aliquota dell’abitazione principale anche per le seguenti abitazioni e pertinenze, a condizione che venga presentata comunicazione al Comune entro i termini di versamento dell’imposta; la comunicazione è valida anche per gli anni successivi, fino a quando sussistono le condizioni per avere diritto al beneficio; il beneficiario è tenuto a comunicare al Comune, entro i termini di versamento dell’imposta relativa all’anno di riferimento, il venir meno del diritto al beneficio; in assenza della comunicazione entro i termine perentorio sopra stabilito, il Comune considera la fattispecie rientrante nell’aliquota ordinaria, indipendentemente dal diritto maturato:

-        unità immobiliare posseduta nel territorio del Comune a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadino italiano già residente a Calderara di Reno ed ora residente all’estero per ragioni di lavoro, a condizione che non risulti locata;

-        unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile, già residente a Calderara di Reno, che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata;

-        abitazione locata con contratto registrato, dalle persone fisiche soggetti passivi residenti nel Comune di Calderara di Reno a soggetto che la utilizza come residenza ;

-        abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti fino al 2° grado in linea retta, che la occupano quale loro abitazione principale;

-        abitazione posseduta da un soggetto già residente a Calderara di Reno, che la legge obbliga a risiedere in altro Comune per ragioni di servizio, qualora l’unità immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai familiari del possessore;

 

b)     aliquota ordinaria del 7 per mille da applicare a tutti gli altri fabbricati diversi dagli alloggi di cui al punto 1 lettera a), sopra enunciato, fermo restando le previsioni dell’art. 7 del vigente regolamento per l’applicazione dell’I.C.I., aree fabbricabili e terreni agricoli, così come definiti dall’art. 2 del D.Lgs.30/12/92, n.504, nonché i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti (art.3,comma 55, legge 662/1996);

 

c)     aliquota del 9 per mille per gli alloggi non locati, classificati o classificabili nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A/10), utilizzabili a fini abitativi e al 1° gennaio 2008 non locati, per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da più di 6 mesi.

Fermo restando l’applicazione dell’aliquota maggiorata, è fatta salva la possibilità, da parte del soggetto passivo d’imposta, di comunicare al Comune con apposito Modello B) che l’immobile è affittato, con contratto registrato, da almeno sei mesi. La comunicazione deve essere presentata entro il 16 dicembre 2008 ed è valida anche per gli anni successivi, fino a quando sussistono tali condizioni. In assenza della comunicazione entro il termine perentorio sopra stabilito, il Comune considera l’aliquota maggiorata, indipendentemente dal diritto maturato;

 

d)     fermo restando che: a condizione che venga presentata comunicazione al Comune entro i termini di versamento dell’imposta, la comunicazione è valida anche per gli anni successivi, fino a quando sussistono le condizioni per avere diritto al beneficio; il beneficiario è tenuto a comunicare al Comune, entro i termini di versamento dell’imposta relativa all’anno di riferimento, il venir meno del diritto al beneficio; in assenza della comunicazione entro il termine perentorio stabilito, il Comune considera la fattispecie rientrante nell'aliquota ordinaria, indipendentemente dal diritto maturato; sono stabilite dal Consiglio Comunale aliquote diverse per le seguenti fattispecie:

-        aliquota del 4 per mille per l’unità immobiliare direttamente utilizzata dal soggetto passivo d’imposta per lo svolgimento di nuova attività produttiva regolarmente iscritta nel relativo albo o registro, per i primi tre anni di attività, a condizione che venga presentata comunicazione  al comune entro i termini di versamento dell’imposta. Per le attività iniziate in corso d’anno l’agevolazione è riconosciuta per l’intero anno d’inizio e per i due successivi;

-        aliquota del 5,50 per mille per i terreni agricoli dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli a titolo principale iscritti ai fini previdenziali negli elenchi previsti dall’articolo 11 della legge 9 Gennaio 1963, n° 9;

-         aliquota dello zero virgola zerouno per mille per gli alloggi affittati con contratti di locazione concertati previsti per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite in base alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, art.2, comma 3;

 

2.     di determinare per l’anno 2008, ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché del regolamento per l’applicazione dell’I.C.I., la detrazione annua di € 103,29 per l’abitazione principale, considerando, inoltre, che dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae un ulteriore importo pari all’1,33 per mille della base imponibile di cui all’articolo 5. L’ulteriore detrazione, comunque non superiore a 200 euro, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Più precisamente, la presente detrazione è prevista per tutte le abitazioni principali ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9.

 

Sono considerate abitazioni principali:

-        l’abitazione nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, insieme ai suoi familiari vi risiede;

-        l’unità immobiliare, appartenente a cooperativa edilizia a proprietà indivisa, adibita a residenza del socio assegnatario;

-        l’alloggio regolarmente assegnato dall’Istituto Autonomo Case Popolari;

-        l’unità immobiliare posseduta nel territorio del Comune a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadino italiano già residente a Calderara di Reno ed ora residente all’estero per ragioni di lavoro, a condizione che non risulti locata;

-        l’abitazione concessa dal possessore, in uso gratuito a parenti fino al 2° grado in linea retta, che la occupano quale loro abitazione principale;

-        l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile già residente a Calderara di Reno, che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

-        due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che è stata presentata all’Agenzia del Territorio regolare richiesta di variazione ai fini della unificazione catastale delle unità medesime. In tale caso, l’equiparazione all’abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione;

-        l’abitazione posseduta da un soggetto già residente a Calderara di Reno, che la legge obbliga a risiedere in altro Comune per ragioni di servizio, qualora l’unità immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai familiari del possessore;

-        le unità immobiliari di Via Garibaldi n. 2, nel Capoluogo, possedute a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento, ancorché diversamente classificate, nelle quali il soggetto passivo d’imposta vi abbia la residenza alla data del 31 dicembre 2007, lasciando invariate le categorie e le rendite figuranti in catasto;

 

Per l’abitazione locata, con contratto registrato, da soggetto residente a Calderara di Reno che la utilizza come abitazione principale è riconosciuta l’aliquota ridotta dell’abitazione principale, con esclusione della detrazione;

 

1.     Di riconoscere, per l’anno 2008, ai sensi dell’art. 8 – comma 3 – del D.Lgs.30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall’art.3 – comma 55 della Legge 23 dicembre 1996, n.662, ed integrato con l’art. 3 del Decreto Legge 11 marzo 1997, n. 50, un aumento di € 51,65 della detrazione di imposta ICI da aggiungersi alla detrazione già prevista dallo stesso art. 8 del D.Lgs. n. 504/1992, per i possessori di prima casa compresi garage e cantina (qualora a parte accatastata) con esclusione delle unità immobiliari di categoria A1-A6-A7-A8 e A9, tenendo presente che il beneficio della citata ulteriore detrazione è subordinato alla condizione che gli altri componenti del nucleo familiare non possiedano alcuna proprietà immobiliare sul territorio nazionale e all’estero;

 

2.     Di dare atto che per i soggetti passivi ICI di cui al punto 1) dovranno inoltre sussistere i seguenti requisiti:

a.     Reddito lordo pro-capite (imponibile IRPEF) riferito all’anno 2007 dei componenti il nucleo familiare alla data del 1° gennaio 2008 non superiore a € 11.541,04 annui (debbono essere conteggiati in tale limite i rendimenti prodotti da eventuali rendite finanziarie, BOT, CCT, dividendi azionari ecc…);

b.     Non essere proprietario, durante tutto l’anno di imposizione di altri  immobili oltre all’abitazione principale ed all’eventuale garage e cantina relativi alla stessa. Anche nel caso in cui l’abitazione sia occupata a titolo del diritto di usufrutto, uso o abitazione, il contribuente non deve avere nessuna proprietà immobiliare;

c.     Il reddito familiare riferito all’anno 2007 (11.541,04 moltiplicato per il numero dei componenti il nucleo familiare alla data del 1° gennaio 2008) viene elevato di una somma pari a € 5.770,52 in presenza di una delle seguenti condizioni:

 

per la presenza nel nucleo familiare di:

- anziani con più di 65 anni di età compiuti all’1/1/2008;

- persona che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nella assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, ovvero, se minorenne, che abbia difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età (dette condizioni devono risultare da idonea certificazione, che dovrà essere esibita al Comune a seguito di esplicita richiesta);

 

per nuclei familiari con almeno 5 componenti alla data del 1 Gennaio dell’anno di imposizione;

 

      nel caso di presenza, nel nucleo familiare con minori, di uno solo dei genitori;

qualora, per l’acquisto dell’abitazione principale sia stato contratto mutuo ipotecario da non più di 5 anni antecedenti l’1/1/2008;

 

3.     di stabilire che:

-            i contribuenti interessati dovranno presentare apposita richiesta attestante la sussistenza dei necessari requisiti entro il termine del versamento dell’ultima rata; la comunicazione è valida anche per gli anni successivi, fino a quando sussistono le condizioni per avere diritto al beneficio; il beneficiario è tenuto a comunicare al Comune, entro i termini di versamento dell’imposta relativa all’anno di riferimento, il venir meno del diritto al beneficio; In assenza della comunicazione entro il termine perentorio sopra stabilito, il Comune considera la             fattispecie rientrante nella detrazione ordinaria, indipendentemente dal diritto maturato;

-            i contribuenti che presentano la richiesta entro i termini possono, al momento del pagamento             delle rate ICI 2008, già tenere conto della ulteriore detrazione richiesta;

-            l’Amministrazione si riserva di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato; nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente;

 

4.     di dare atto che, i suddetti requisiti sono validi a condizione che gli altri componenti il nucleo familiare del contribuente interessato non siano essi proprietari durante tutto l’anno di imposizione, per altre unità immobiliari possedute nell’intero territorio nazionale o posseduti all’estero;