ALIQUOTE
Le aliquote ICI vigenti per l'anno 2007 sono le seguenti:
a) Aliquota del 4,80 per mille per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, ivi comprese le seguenti abitazioni e pertinenze :
abitazione nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, e i suoi familiari risiedono;
unità immobiliare appartenente a cooperativa edilizia a proprietà indivisa, adibita a dimora abituale del socio assegnatario
alloggio regolarmente assegnato dall'Azienda Casa Emilia-Romagna
due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che è stata presentata all'Agenzia del Territorio regolare richiesta di variazione ai fini della unificazione catastale delle unità medesime. In tal caso, l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione;
per il solo anno 2007 in attesa di variazione di classamento le unità immobiliari di Via Garibaldi n. 2, destinate ad abitazione, possedute a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento, ancorché diversamente classificate, nelle quali il soggetto passivo d'imposta vi abbia la residenza alla data del 31 dicembre 2006, lasciando invariate le categorie e le rendite figuranti in catasto
il garage o box o posto auto, coperto o scoperto (uno solo), la soffitta (una sola) e la cantina (una sola), che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale, oppure il garage situato nel centro abitato nel quale è sita l'abitazione principale; l'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, o il locatario finanziario dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, o locatario finanziario della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione;
E' altresì, stabilita la stessa aliquota del 4,80 per mille dell'abitazione principale anche per le seguenti abitazioni e pertinenze, a condizione che venga presentata comunicazione al Comune entro i termini di versamento dell'imposta; la comunicazione è valida anche per gli anni successivi, fino a quando sussistono le condizioni per avere diritto al beneficio; il beneficiario è tenuto a comunicare al Comune, entro i termini di versamento dell'imposta relativa all'anno di riferimento, il venir meno del diritto al beneficio. In assenza della comunicazione entro il termine perentorio sopra stabilito, il Comune considera la fattispecie rientrante nell'aliquota ordinaria, indipendentemente dal diritto maturato:
unità immobiliare posseduta nel territorio del Comune a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadino italiano già residente a Calderara di Reno ed ora residente all'estero per ragioni di lavoro, a condizione che non risulti locata;
unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile, già residente a Calderara di Reno, che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata;
abitazione locata con contratto registrato, dalle persone fisiche soggetti passivi residenti nel Comune di Calderara di Reno a soggetto che la utilizza come residenza;
abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti fino al 2° grado in linea retta, che la occupano quale loro abitazione principale;
abitazione posseduta da un soggetto già residente a Calderara di Reno, che la legge obbliga a risiedere in altro Comune per ragioni di servizio, qualora l'unità immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai familiari del possessore.
b) Aliquota ordinaria del 7 per mille da applicare a tutti gli altri fabbricati diversi dagli alloggi di cui alla lettera a), fermo restando le previsioni dell'art. 7 del vigente regolamento per l'applicazione dell'I.C.I., aree fabbricabili e terreni agricoli, così come definiti dall'art. 2 del D.Lgs.30/12/92, n.504, nonché i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti (art.3,comma 55, legge 662/1996);
c) Aliquota del 9 per mille per gli alloggi non locati, classificati o classificabili nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A/10), utilizzabili a fini abitativi e al 1° gennaio 2007 non locati, per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni.
Fermo restando l'applicazione dell'aliquota maggiorata, è fatta salva la possibilità, da parte del soggetto passivo d'imposta, di comunicare con apposito Modello B) che l'immobile è affittato, con contratto registrato, da almeno due anni. La comunicazione deve essere presentata entro il 16 dicembre 2007 ed è valida anche per gli anni successivi, fino a quando sussistono tali condizioni. In assenza della comunicazione entro il termine perentorio sopra stabilito, il Comune considera l'aliquota maggiorata, indipendentemente dal diritto maturato;
d) fermo restando che:
- a condizione che venga presentata comunicazione mediante il Mod. B) entro i termini di versamento dell'imposta e che la comunicazione è valida anche per gli anni successivi, fino a quando sussistono le condizioni per avere diritto al beneficio;
- il beneficiario è tenuto a comunicare al Comune, entro i termini di versamento dell'imposta relativa all'anno di riferimento, il venir meno del diritto al beneficio;
- in assenza della comunicazione entro il termine perentorio stabilito, il Comune considera la fattispecie rientrante nell'aliquota ordinaria, indipendentemente dal diritto maturato.
Sono stabilite aliquote diverse per le seguenti fattispecie:
Aliquota del 4 per mille per l'unità immobiliare direttamente utilizzata dal soggetto passivo d'imposta per lo svolgimento di attività produttiva regolarmente iscritta nel relativo albo o registro, per i primi tre anni di attività. Per le attività iniziate in corso d'anno l'agevolazione è riconosciuta per l'intero anno d'inizio e per i due successivi, a condizione che ne venga data comunicazione al Comune entro i termini di versamento del saldo dell'imposta – Modello B;
Aliquota del 5,5 per mille per i terreni agricoli dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli a titolo principale iscritti ai fini previdenziali negli elenchi previsti dall'articolo 11 della legge 9 Gennaio 1963, n° 9, a condizione che ne venga data comunicazione al Comune entro i termini di versamento del saldo dell'imposta – Modello B;
Aliquota dello 0,01 per mille per gli alloggi affittati con contratti di locazione concertati previsti per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite in base alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, art.2, comma 3, a condizione che ne venga data comunicazione al Comune entro i termini di versamento del saldo dell'imposta – Modello B;
L'importo della detrazione di imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, per l'anno 2007 è fissata in Euro 103,29 Più precisamente, la detrazione spetta per:
l'abitazione nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, insieme ai suoi familiari vi risiede;
l'unità immobiliare, appartenente a cooperativa edilizia a proprietà indivisa, adibita a dimora abituale del socio assegnatario;
l'alloggio regolarmente assegnato dall'Azienda Casa Emilia Romagna;
l'unità immobiliare posseduta nel territorio del Comune a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadino italiano già residente a Calderara di Reno ed ora residente all'estero per ragioni di lavoro, a condizione che non risulti locata;
l'abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti fino al 2° grado in linea retta, che la occupano quale loro abitazione principale;
l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile già residente a Calderara di Reno, che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che è stata presentata all'Agenzia del Territorio regolare richiesta di variazione ai fini della unificazione catastale delle unità medesime. In tale caso, l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione;
l'abitazione posseduta da un soggetto già residente a Calderara di Reno, che la legge obbliga a risiedere in altro Comune per ragioni di servizio, qualora l'unità immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai familiari del possessore;
per il solo anno 2007, in attesa di variazione di classamento le unità immobiliari di Via Garibaldi n. 2, destinate ad abitazione, nel Capoluogo, possedute a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento, ancorché diversamente classificate, nelle quali il soggetto passivo d'imposta vi abbia la residenza alla data del 31 dicembre 2006, lasciando invariate le categorie e le rendite figuranti in catasto
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E' stata riconosciuta per l'anno 2007 un'ulteriore detrazione di imposta di Euro 51,65 da aggiungersi a quella di Euro 103,29 prevista per l'abitazione principale, e così per complessivi Euro 154,94 per i possessori di prima casa compresi garage e cantina (qualora a parte accatastata) con esclusione delle unità immobiliari di categoria A1-A6-A7-A8 e A9, tenendo presente che il beneficio della citata ulteriore detrazione è subordinato alla condizione che gli altri componenti del nucleo familiare non possiedano alcuna proprietà immobiliare sul territorio nazionale e all'estero;
Per i succitati soggetti passivi ICI dovranno inoltre sussistere i seguenti requisiti:
Reddito lordo pro-capite (imponibile IRPEF) riferito all'anno 2006 dei componenti il nucleo familiare, alla data del 1° gennaio 2007, non superiore a Euro 11.348,12 annui (debbono essere conteggiati in tale limite i rendimenti prodotti da eventuali rendite finanziarie, BOT, CCT, dividendi azionari ecc...);
Non essere proprietario, durante tutto l'anno di imposizione per altri tipi di immobili oltre all'abitazione principale ed all'eventuale garage e cantina relativi alla stessa. Anche nel caso in cui l'abitazione sia occupata a titolo del diritto di usufrutto, uso o abitazione, il contribuente non deve avere nessuna proprietà immobiliare;
Il reddito familiare riferito all'anno 2006 (Euro 11.348,12 moltiplicato per il numero dei componenti il nucleo familiare alla data del 1° gennaio 2007) viene elevato di una somma pari a Euro 5.674,06 in presenza di una delle seguenti condizioni:
anziani con più di 65 anni di età compiuti all'1/1/2007;
persona che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nella assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, ovvero, se minorenne, che abbia difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età (dette condizioni devono risultare da idonea certificazione , che dovrà essere esibita al Comune a seguito di esplicita richiesta);