LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che l’art. 3 del decreto legge 11 marzo 1997 n. 50, convertito in legge 9 maggio 1997, n. 122, recante "disposizioni tributarie urgenti", integra l’art. 8, comma 3, del D.Lgs. 504/1992, concernente le riduzioni e detrazioni dell’Imposta Comunale sugli Immobili, come sostituito dall’art. 3, comma 55 della Legge 23 dicembre 1996, n.662, dando la facoltà ai Comuni di concedere ulteriori detrazioni anche con riferimento a categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico e sociale;
Visto il vigente Regolamento per l’applicazione dell’Imposta comunale sugli immobili e atteso che sono state proposte al Consiglio Comunale le modifiche regolamentari che vengono recepite nel presente atto nelle more dell’approvazione delle modificazioni stesse;
Richiamata la deliberazione giuntale n. 164 in data odierna, avente ad oggetto: "Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) – Conferma aliquote e detrazioni a valere per l’anno 2006";
Visto l’art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448 (Finanziaria 2002), che fissa il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali e per l’approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali entro la data del bilancio di previsione, dando atto che i regolamenti, anche se adottati successivamente, hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento del bilancio di previsione;
Rilevato che l’imposta in questione ha natura reale e non personale nel senso che non tiene conto, ai fini della sua determinazione, delle condizioni economiche e personali del contribuente e che la diffusione del fenomeno della proprietà dell’alloggio abitativo fa presumere un diffuso forzato investimento stante la difficoltà del mercato dell’affitto, con conseguente creazione di situazioni di particolare disagio sociale;
Considerato che la prima casa non costituisce solo un bene, e come tale oggetto di imposizione fiscale, ma che essa svolge anche una funzione, ovvero un servizio quale quello abitativo per i nuclei familiari che la detengono in proprietà;
Tenuto conto della necessità di salvaguardare una politica di sostegno della famiglia con appropriate iniziative oltre che per i servizi sociali anche per le problematiche di carattere abitativo;
Valutato che il beneficio debba essere riconosciuto sulla base di criteri reddituali pro-capite collegati a particolari situazioni sociali;
Ferma restando la detrazione fissata in € 103,29 in via generale per le abitazioni principali, già fissata con il citato atto giuntale n. 164 in data odierna, si ritiene necessario e possibile deliberare per l’anno 2006, (come peraltro già deliberato per lo scorso anno 2005) anche l’aumento della detrazione I.C.I. da € 103,29 a € 154,94 per i possessori di abitazioni principali, con esclusione delle unità immobiliari di categoria: A1, A6, A7, A8 e A9, con le modalità, i requisiti ed i criteri di seguito specificati:
- Reddito lordo pro-capite (imponibile IRPEF) dei componenti il nucleo familiare non superiore a € 11.125,61 annui (debbono essere conteggiati in tale limite i rendimenti prodotti da eventuali rendite finanziarie, BOT,CCT, dividendi azionari, ecc….);
- Non essere proprietari di altri immobili oltre all’abitazione principale ed all’eventuale garage e cantina relativi alla stessa;
- Non essere proprietario di automobili di potenza superiore a 18 cavalli fiscali, autocaravan, di natanti a vela o a motore da diporto superiore a ml. 5, di non possedere aereomobili, cavalli da corsa o da equitazione;
Il reddito familiare (€ 11.125,61 moltiplicati per il numero dei componenti il nucleo familiare) viene elevato di una somma pari a € 5.562,80 in presenza di una delle seguenti condizioni:
- per la presenza nel nucleo familiare di :
- anziani con più di 65 anni compiuti all’1/1/2006;
- persona che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nella assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, ovvero, se minorenne, che abbia difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età (dette condizioni devono risultare da idonea certificazione, che dovrà essere esibita al Comune a seguito di esplicita richiesta);
- per nuclei familiari con almeno 5 componenti alla data del 1° gennaio 2006;
- nel caso di presenza , nel nucleo familiare con minori, di uno solo dei genitori;
- qualora, per l’acquisto dell’abitazione principale sia stato contratto mutuo ipotecario da non più di 5 anni antecedenti l’1/1/2006;
I contribuenti interessati dovranno presentare apposita richiesta attestante la sussistenza dei necessari requisiti, entro il termine del versamento dell’ultima rata; la comunicazione è valida anche per gli anni successivi, fino a quando sussistono le condizioni per avere diritto al beneficio; il beneficiario è tenuto a comunicare al Comune, entro i termini di versamento dell’imposta relativa all’anno di riferimento, il venir meno del diritto al beneficio;
In assenza della comunicazione entro il termine perentorio sopra stabilito, il Comune considera la fattispecie rientrante nella detrazione ordinaria, indipendentemente dal diritto maturato.
- i contribuenti che presentano la richiesta entro i termini possono, al momento del pagamento delle rate ICI 2006, già tenere conto della ulteriore detrazione richiesta;
- l’Amministrazione si riserva di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato; nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente;
I suddetti requisiti sono validi a condizione che gli altri componenti il nucleo familiare del contribuente interessato non siano essi stessi proprietari di altre unità immobiliari possedute nell’intero territorio nazionale o posseduti all’estero;
Valutato che il beneficio debba essere riconosciuto sulla base di criteri reddituali pro-capite collegati a particolari situazioni sociali;
Dato atto che, comunque, queste ulteriori detrazioni previste non incideranno in maniera sostanziale circa il preventivato dell’ICI anno 2006, iscritto in bilancio, rimandando all’assestamento del bilancio eventuali maggiori e/o minori introiti del tributo di cui trattasi rispetto al preventivato;
Visto il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l’art. 42, comma 2, lett. f) del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, che esclude dalla competenza del Consiglio comunale la determinazione delle aliquote dei tributi;
Visto l’art. 151, c.1 , dello stesso Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno successivo da parte degli enti locali;
Visti:
- D.Lgs. n° 267 del 18/8/2000 (T.U.E.L.);
- lo Statuto vigente;
- il Regolamento comunale di contabilità operativo;
Acquisiti ai sensi dell’art.49, del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.), i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Dirigente del Settore Finanziario;
Dato atto che il documento previsionale 2006, redatto dalla Giunta Comunale, tiene conto di quanto previsto in questo atto deliberativo;
A voti unanimi resi nei modi di legge,
D E L I B E R A
Per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportate:
- Di riconoscere, per l’anno 2006, ai sensi dell’art. 8 – comma 3 – del D.Lgs.30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall’art.3 – comma 55 della Legge 23 dicembre 1996, n.662, ed integrato con l’art. 3 del Decreto Legge 11 marzo 1997, n. 50, un aumento di € 51,65 della detrazione di imposta ICI da aggiungersi alla detrazione di € 103,29 già prevista dallo stesso art. 8 del D.Lgs. n. 504/1992, portando la detrazione stessa a € 154,94, per i possessori di prima casa compresi garage e cantina (qualora a parte accatastata) con esclusione delle unità immobiliari di categoria A1-A6-A7-A8 e A9, tenendo presente che il beneficio della citata ulteriore detrazione è subordinato alla condizione che gli altri componenti del nucleo familiare non possiedano alcuna proprietà immobiliare sul territorio nazionale e all’estero;
- Di dare atto che per i soggetti passivi ICI di cui al punto 1) dovranno inoltre sussistere i seguenti requisiti:
- Reddito lordo pro-capite (imponibile IRPEF) riferito all’anno 2005 dei componenti il nucleo familiare alla data del 1° gennaio 2006 non superiore a € 11.125,61 annui (debbono essere conteggiati in tale limite i rendimenti prodotti da eventuali rendite finanziarie, BOT, CCT, dividendi azionari ecc…);
- Non essere proprietario, durante tutto l’anno di imposizione di altri immobili oltre all’abitazione principale ed all’eventuale garage e cantina relativi alla stessa. Anche nel caso in cui l’abitazione sia occupata a titolo del diritto di usufrutto, uso o abitazione, il contribuente non deve avere nessuna proprietà immobiliare;
- Il reddito familiare riferito all’anno 2005 (11.125,61 moltiplicato per il numero dei componenti il nucleo familiare alla data del 1° gennaio 2006) viene elevato di una somma pari a € 5.562,80 in presenza di una delle seguenti condizioni:
- per la presenza nel nucleo familiare di:
- anziani con più di 65 anni di età compiuti all’1/1/2006;
- persona che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nella assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, ovvero, se minorenne, che abbia difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età (dette condizioni devono risultare da idonea certificazione , che dovrà essere esibita al Comune a seguito di esplicita richiesta);
- per nuclei familiari con almeno 5 componenti alla data del 1 Gennaio dell’anno di imposizione;
- nel caso di presenza, nel nucleo familiare con minori, di uno solo dei genitori;
- qualora, per l’acquisto dell’abitazione principale sia stato contratto mutuo ipotecario da non più di 5 anni antecedenti l’1/1/2006;
- di stabilire che:
- i contribuenti interessati dovranno presentare apposita richiesta attestante la sussistenza dei necessari requisiti entro il termine del versamento dell’ultima rata; la comunicazione è valida anche per gli anni successivi, fino a quando sussistono le condizioni per avere diritto al beneficio; il beneficiario è tenuto a comunicare al Comune, entro i termini di versamento dell’imposta relativa all’anno di riferimento, il venir meno del diritto al beneficio; In assenza della comunicazione entro il termine perentorio sopra stabilito, il Comune considera la fattispecie rientrante nella detrazione ordinaria, indipendentemente dal diritto maturato;
- i contribuenti che presentano la richiesta entro i termini possono, al momento del pagamento delle rate ICI 2006, già tenere conto della ulteriore detrazione richiesta;
- l’Amministrazione si riserva di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato; nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente;
- di dare atto che, i suddetti requisiti sono validi a condizione che gli altri componenti il nucleo familiare del contribuente interessato non siano essi proprietari durante tutto l’anno di imposizione, per altre unità immobiliari possedute nell’intero territorio nazionale o posseduti all’estero;
- di dare atto che, in via generale, resta comunque valida la detrazione fissata in € 103,29 per le abitazioni principali, di cui all’atto giuntale n. 164 in data odierna che ha determinato le aliquote e detrazioni I.C.I. a valere per l’anno 2006;
- di riservarsi, ad intervenuta approvazione della Legge Finanziaria, le opportune modifiche ed integrazioni;
- di dichiarare, con esplicita e separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del T.U.E.L. – D. Lgs. 267/2000.
LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la propria deliberazione n. 10 del 25/01/2005, esecutiva, con la quale sono state determinate le aliquote e le detrazioni ICI a valere per l’anno 2005;
Richiamato l’art.6 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni, relativo ai criteri di determinazione delle aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili;
Visto il vigente regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili e atteso che sono state proposte al Consiglio Comunale le modifiche regolamentari che vengono recepite nel presente atto nelle more dell’approvazione delle modificazioni stesse;
Considerato che nella predisposizione del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2006 si è tenuto conto del gettito del tributo, con particolare riguardo alla determinazione dell’aliquota, per sopperire a riscontrate difficoltà per il raggiungimento del pareggio del bilancio stesso e quindi per assicurare e mantenere lo standard qualitativo dei servizi erogati da questo Ente, i cui costi, come è dato riscontrare, sono aumentati in virtù del tasso inflattivo;
Atteso che, per il 2006, i trasferimenti ordinari e consolidati dello Stato, non prevedono alcun aumento rispetto al trasferimento 2005;
Ravvisata l’opportunità di determinare, per l’anno 2006, le seguenti aliquote diverse ai fini dell’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili: possessori di unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, aliquota del 4,80 per mille; aliquota ordinaria sette per mille per tutti gli altri fabbricati diversi dagli alloggi non locati (cioè non occupati), aree fabbricabili e terreni agricoli assoggettati all’imposta comunale sugli immobili; aliquota del nove per mille per gli alloggi non locati; aliquota dello zero virgola zerouno per mille per gli alloggi locati a titolo di abitazione principale alle condizioni definite in base alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, art.2, comma 3; aliquota del cinque virgola cinquanta per mille per i terreni agricoli dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli a titolo principale iscritti ai fini previdenziali negli elenchi previsti dall’articolo 11 della Legge 9/1/1963, n° 9; aliquota del 4 per mille per l’unità immobiliare direttamente utilizzata dal soggetto passivo d’imposta per lo svolgimento di attività produttiva regolarmente iscritta nel relativo albo o registro a decorrere dal 1° Gennaio 2004 e per i primi tre anni;
Ritenuto, altresì, di confermare la detrazione di imposta I.C.I. nella misura minima fissata dall’art. 8 del D. Lgs 504/92, così come modificato dalla Legge 662/1996, pari ad Euro 103,29 per le abitazioni principali di tutti i soggetti passivi dell’Imposta comunale sugli immobili che si trovino nelle condizioni dettate dal citato Regolamento per l’applicazione dell’I.C.I., a valere per l’anno 2006;
Visto l’art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448 (Finanziaria 2002), che fissa il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali e per l’approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali entro la data del bilancio di previsione, dando atto che i regolamenti, anche se adottati successivamente, hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento del bilancio di previsione;
Visto l’art. 151, c.1., del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno successivo da parte degli enti locali;
Visto l’art. 42, comma 2, lett. f) dello stesso Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n° 267 che esclude dalla competenza del Consiglio Comunale la determinazione delle aliquote dei tributi;
Visti:
- D.Lgs. n° 267 del 18/8/2000 (T.U.E.L.);
- lo Statuto vigente;
- il Regolamento comunale di contabilità operativo;
Acquisiti, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.), i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Dirigente del Settore Finanziario;
Dato atto che il documento previsionale 2006, redatto dalla Giunta Comunale, tiene conto di quanto previsto in questo atto deliberativo;
Con voti unanimi, resi nei modi di legge,
D E L I B E R A
per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportate:
- di confermare l’istituzione, a valere per l’anno 2006, di aliquote diverse ai fini della determinazione dell’imposta Comunale sugli Immobili come di seguito indicato:
- aliquota del 4,80 per mille per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e relative pertinenze, ivi comprese :
- abitazione nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, e i suoi familiari dimorano abitualmente;
- unità immobiliare appartenente a cooperativa edilizia a proprietà indivisa, adibita a dimora abituale del socio assegnatario;
- alloggio regolarmente assegnato dall’Istituto Autonomo Case Popolari;
- due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che è stata presentata all’Agenzia del Territorio regolare richiesta di variazione ai fini della unificazione catastale delle unità medesime. In tal caso, l’equiparazione all’abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione;
- per il solo anno 2006, in attesa di variazione del classamento, unità immobiliari di Via Garibaldi n. 2, destinate ad abitazione, possedute a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento, ancorché diversamente classificate, nelle quali il soggetto passivo d’imposta vi abbia la residenza alla data del 31 dicembre 2005 e vi dimori abitualmente, lasciando invariate le categorie e le rendite figuranti in catasto;
- il garage o box o posto auto, coperto o scoperto (uno solo), la soffitta (una sola) e la cantina (una sola), che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l’abitazione principale, oppure il garage situato nel centro abitato nel quale è sita l’abitazione principale; l’assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, o il locatario finanziario dell’abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, o locatario finanziario della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione;
E’ altresì, stabilita la stessa aliquota dell’abitazione principale anche per le seguenti abitazioni e pertinenze, a condizione che venga presentata comunicazione al Comune entro i termini di versamento dell’imposta; la comunicazione è valida anche per gli anni successivi, fino a quando sussistono le condizioni per avere diritto al beneficio; il beneficiario è tenuto a comunicare al Comune, entro i termini di versamento dell’imposta relativa all’anno di riferimento, il venir meno del diritto al beneficio.
In assenza della comunicazione entro i termine perentorio sopra stabilito, il Comune considera la fattispecie rientrante nell’aliquota ordinaria, indipendentemente dal diritto maturato:
- unità immobiliare posseduta nel territorio del Comune a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadino italiano già residente a Calderara di Reno ed ora residente all’estero per ragioni di lavoro, a condizione che non risulti locata;
- unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile, già residente a Calderara di Reno, che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata;
- abitazione locata con contratto registrato, dalle persone fisiche soggetti passivi residenti nel Comune di Calderara di Reno a soggetto che la utilizza come dimora abituale;
- abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti fino al 2° grado in linea retta, che la occupano quale loro abitazione principale;
- abitazione posseduta da un soggetto già residente a Calderara di Reno, che la legge obbliga a risiedere in altro Comune per ragioni di servizio, qualora l’unità immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai familiari del possessore;
- aliquota ordinaria del 7 per mille da applicare a tutti gli altri fabbricati diversi dagli alloggi di cui al punto 1 lettera a), sopra enunciato, fermo restando le previsioni dell’art. 7 del vigente regolamento per l’applicazione dell’I.C.I., aree fabbricabili e terreni agricoli, così come definiti dall’art. 2 del D.Lgs.30/12/92, n.504, nonché i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti (art.3,comma 55, legge 662/1996);
- aliquota del 9 per mille per gli alloggi non locati, classificati o classificabili nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A/10), utilizzabili a fini abitativi e al 1° gennaio 2006 non locati, per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni.
Fermo restando l’applicazione dell’aliquota maggiorata, è fatta salva la possibilità, da parte del soggetto passivo d’imposta, di comunicare al Comune con apposito Modello B) che l’immobile è affittato, con contratto registrato, da almeno due anni. La comunicazione deve essere presentata entro il 20 dicembre 2006 ed è valida anche per gli anni successivi, fino a quando sussistono tali condizioni. In assenza della comunicazione entro il termine perentorio sopra stabilito, il Comune considera l’aliquota maggiorata, indipendentemente dal diritto maturato;
- fermo restando che: a condizione che venga presentata comunicazione al Comune entro i termini di versamento dell’imposta, la comunicazione è valida anche per gli anni successivi, fino a quando sussistono le condizioni per avere diritto al beneficio; il beneficiario è tenuto a comunicare al Comune, entro i termini di versamento dell’imposta relativa all’anno di riferimento, il venir meno del diritto al beneficio; in assenza della comunicazione entro il termine perentorio stabilito, il Comune considera la fattispecie rientrante nell'aliquota ordinaria, indipendentemente dal diritto maturato; sono stabilite dalla Giunta Comunale aliquote diverse per le seguenti fattispecie:
- aliquota del 4 per mille per l’unità immobiliare direttamente utilizzata dal soggetto passivo d’imposta per lo svolgimento di nuova attività produttiva regolarmente iscritta nel relativo albo o registro a decorrere dal 1° Gennaio 2005, per i primi tre anni di attività, a condizione che venga presentata comunicazione al comune entro i termini di versamento dell’imposta, Per le attività iniziate in corso d’anno l’agevolazione è riconosciuta per l’intero anno d’inizio e per i due successivi;
- aliquota del 5,50 per mille per i terreni agricoli dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli a titolo principale iscritti ai fini previdenziali negli elenchi previsti dall’articolo 11 della legge 9 Gennaio 1963, n° 9;
- aliquota dello zero virgola zerouno per mille per gli alloggi affittati con contratti di locazione concertati previsti per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite in base alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, art.2, comma 3;
- di determinare per l’anno 2006, ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché del regolamento per l’applicazione dell’I.C.I., la detrazione annua di € 103,29 per l’abitazione principale, e più precisamente per:
- l’abitazione nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, insieme ai suoi familiari vi dimora abitualmente;
- l’unità immobiliare, appartenente a cooperativa edilizia a proprietà indivisa, adibita a dimora abituale del socio assegnatario;
- l’alloggio regolarmente assegnato dall’Istituto Autonomo Case Popolari;
- l’unità immobiliare posseduta nel territorio del Comune a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadino italiano già residente a Calderara di Reno ed ora residente all’estero per ragioni di lavoro, a condizione che non risulti locata;
- l’abitazione concessa dal possessore, in uso gratuito a parenti fino al 2° grado in linea retta, che la occupano quale loro abitazione principale;
- l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile già residente a Calderara di Reno, che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che è stata presentata all’Agenzia del Territorio regolare richiesta di variazione ai fini della unificazione catastale delle unità medesime. In tale caso, l’equiparazione all’abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione;
- l’abitazione posseduta da un soggetto già residente a Calderara di Reno, che la legge obbliga a risiedere in altro Comune per ragioni di servizio, qualora l’unità immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai familiari del possessore;
- le unità immobiliari di Via Garibaldi n. 2, nel Capoluogo, possedute a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento, ancorché diversamente classificate, nelle quali il soggetto passivo d’imposta vi abbia la residenza alla data del 31 dicembre 2005 e vi dimori abitualmente, lasciando invariate le categorie e le rendite figuranti in catasto;
Per l’abitazione locata, con contratto registrato, da soggetto residente a Calderara di Reno che la utilizza come abitazione principale è riconosciuta l’aliquota ridotta dell’abitazione principale, con esclusione della detrazione;
- di dare atto che con l’applicazione di tali aliquote e detrazioni si ritiene congrua la previsione d’entrata per l’imposta comunale sugli immobili da indicare nel bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2006, sulla base di proiezioni calcolate sul gettito 2005;
- di riservarsi, ad intervenuta approvazione della Legge Finanziaria, le opportune modifiche ed integrazioni;
- di dichiarare, con esplicita e separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del T.U.E.L. – D. Lgs. 267/2000.