LA GIUNTA COMUNALE

 

Premesso che l’art. 3 del decreto legge 11 marzo 1997 n. 50, convertito in legge 9 maggio 1997, n. 122, recante "disposizioni tributarie urgenti", integra l’art. 8, comma 3, del D.Lgs. 504/1992, concernente le riduzioni e detrazioni dell’Imposta Comunale sugli Immobili, come sostituito dall’art. 3, comma 55 della Legge 23 dicembre 1996, n.662, dando la facoltà ai Comuni di concedere ulteriori detrazioni anche con riferimento a categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico e sociale;

Visto il vigente Regolamento per l’applicazione dell’Imposta comunale sugli immobili e atteso che sono state proposte al Consiglio Comunale le modifiche regolamentari che vengono recepite nel presente atto nelle more dell’approvazione delle modificazioni stesse;

Richiamata la deliberazione giuntale n. 164 in data odierna, avente ad oggetto: "Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) – Conferma aliquote e detrazioni a valere per l’anno 2006";

Visto l’art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448 (Finanziaria 2002), che fissa il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali e per l’approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali entro la data del bilancio di previsione, dando atto che i regolamenti, anche se adottati successivamente, hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento del bilancio di previsione;

Rilevato che l’imposta in questione ha natura reale e non personale nel senso che non tiene conto, ai fini della sua determinazione, delle condizioni economiche e personali del contribuente e che la diffusione del fenomeno della proprietà dell’alloggio abitativo fa presumere un diffuso forzato investimento stante la difficoltà del mercato dell’affitto, con conseguente creazione di situazioni di particolare disagio sociale;

Considerato che la prima casa non costituisce solo un bene, e come tale oggetto di imposizione fiscale, ma che essa svolge anche una funzione, ovvero un servizio quale quello abitativo per i nuclei familiari che la detengono in proprietà;

Tenuto conto della necessità di salvaguardare una politica di sostegno della famiglia con appropriate iniziative oltre che per i servizi sociali anche per le problematiche di carattere abitativo;

Valutato che il beneficio debba essere riconosciuto sulla base di criteri reddituali pro-capite collegati a particolari situazioni sociali;

Ferma restando la detrazione fissata in € 103,29 in via generale per le abitazioni principali, già fissata con il citato atto giuntale n. 164 in data odierna, si ritiene necessario e possibile deliberare per l’anno 2006, (come peraltro già deliberato per lo scorso anno 2005) anche l’aumento della detrazione I.C.I. da € 103,29 a € 154,94 per i possessori di abitazioni principali, con esclusione delle unità immobiliari di categoria: A1, A6, A7, A8 e A9, con le modalità, i requisiti ed i criteri di seguito specificati:

  1. Reddito lordo pro-capite (imponibile IRPEF) dei componenti il nucleo familiare non superiore a € 11.125,61 annui (debbono essere conteggiati in tale limite i rendimenti prodotti da eventuali rendite finanziarie, BOT,CCT, dividendi azionari, ecc….);
  2. Non essere proprietari di altri immobili oltre all’abitazione principale ed all’eventuale garage e cantina relativi alla stessa;
  3. Non essere proprietario di automobili di potenza superiore a 18 cavalli fiscali, autocaravan, di natanti a vela o a motore da diporto superiore a ml. 5, di non possedere aereomobili, cavalli da corsa o da equitazione;

Il reddito familiare (€ 11.125,61 moltiplicati per il numero dei componenti il nucleo familiare) viene elevato di una somma pari a € 5.562,80 in presenza di una delle seguenti condizioni:

  1. per la presenza nel nucleo familiare di :

  1. per nuclei familiari con almeno 5 componenti alla data del 1° gennaio 2006;
  2. nel caso di presenza , nel nucleo familiare con minori, di uno solo dei genitori;
  3. qualora, per l’acquisto dell’abitazione principale sia stato contratto mutuo ipotecario da non più di 5 anni antecedenti l’1/1/2006;

I contribuenti interessati dovranno presentare apposita richiesta attestante la sussistenza dei necessari requisiti, entro il termine del versamento dell’ultima rata; la comunicazione è valida anche per gli anni successivi, fino a quando sussistono le condizioni per avere diritto al beneficio; il beneficiario è tenuto a comunicare al Comune, entro i termini di versamento dell’imposta relativa all’anno di riferimento, il venir meno del diritto al beneficio;

In assenza della comunicazione entro il termine perentorio sopra stabilito, il Comune considera la fattispecie rientrante nella detrazione ordinaria, indipendentemente dal diritto maturato.

I suddetti requisiti sono validi a condizione che gli altri componenti il nucleo familiare del contribuente interessato non siano essi stessi proprietari di altre unità immobiliari possedute nell’intero territorio nazionale o posseduti all’estero;

Valutato che il beneficio debba essere riconosciuto sulla base di criteri reddituali pro-capite collegati a particolari situazioni sociali;

Dato atto che, comunque, queste ulteriori detrazioni previste non incideranno in maniera sostanziale circa il preventivato dell’ICI anno 2006, iscritto in bilancio, rimandando all’assestamento del bilancio eventuali maggiori e/o minori introiti del tributo di cui trattasi rispetto al preventivato;

Visto il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l’art. 42, comma 2, lett. f) del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, che esclude dalla competenza del Consiglio comunale la determinazione delle aliquote dei tributi;

Visto l’art. 151, c.1 , dello stesso Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno successivo da parte degli enti locali;

 

Visti:

Acquisiti ai sensi dell’art.49, del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.), i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Dirigente del Settore Finanziario;

Dato atto che il documento previsionale 2006, redatto dalla Giunta Comunale, tiene conto di quanto previsto in questo atto deliberativo;

A voti unanimi resi nei modi di legge,

 

D E L I B E R A

 

Per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

  1. Di riconoscere, per l’anno 2006, ai sensi dell’art. 8 – comma 3 – del D.Lgs.30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall’art.3 – comma 55 della Legge 23 dicembre 1996, n.662, ed integrato con l’art. 3 del Decreto Legge 11 marzo 1997, n. 50, un aumento di € 51,65 della detrazione di imposta ICI da aggiungersi alla detrazione di € 103,29 già prevista dallo stesso art. 8 del D.Lgs. n. 504/1992, portando la detrazione stessa a € 154,94, per i possessori di prima casa compresi garage e cantina (qualora a parte accatastata) con esclusione delle unità immobiliari di categoria A1-A6-A7-A8 e A9, tenendo presente che il beneficio della citata ulteriore detrazione è subordinato alla condizione che gli altri componenti del nucleo familiare non possiedano alcuna proprietà immobiliare sul territorio nazionale e all’estero;
  2. Di dare atto che per i soggetti passivi ICI di cui al punto 1) dovranno inoltre sussistere i seguenti requisiti:

  1. Reddito lordo pro-capite (imponibile IRPEF) riferito all’anno 2005 dei componenti il nucleo familiare alla data del 1° gennaio 2006 non superiore a € 11.125,61 annui (debbono essere conteggiati in tale limite i rendimenti prodotti da eventuali rendite finanziarie, BOT, CCT, dividendi azionari ecc…);
  2. Non essere proprietario, durante tutto l’anno di imposizione di altri immobili oltre all’abitazione principale ed all’eventuale garage e cantina relativi alla stessa. Anche nel caso in cui l’abitazione sia occupata a titolo del diritto di usufrutto, uso o abitazione, il contribuente non deve avere nessuna proprietà immobiliare;
  3. Il reddito familiare riferito all’anno 2005 (11.125,61 moltiplicato per il numero dei componenti il nucleo familiare alla data del 1° gennaio 2006) viene elevato di una somma pari a € 5.562,80 in presenza di una delle seguenti condizioni:

  1. per la presenza nel nucleo familiare di:

  1. per nuclei familiari con almeno 5 componenti alla data del 1 Gennaio dell’anno di imposizione;
  2. nel caso di presenza, nel nucleo familiare con minori, di uno solo dei genitori;
  3. qualora, per l’acquisto dell’abitazione principale sia stato contratto mutuo ipotecario da non più di 5 anni antecedenti l’1/1/2006;

  1. di stabilire che:

  1. di dare atto che, i suddetti requisiti sono validi a condizione che gli altri componenti il nucleo familiare del contribuente interessato non siano essi proprietari durante tutto l’anno di imposizione, per altre unità immobiliari possedute nell’intero territorio nazionale o posseduti all’estero;
  2. di dare atto che, in via generale, resta comunque valida la detrazione fissata in € 103,29 per le abitazioni principali, di cui all’atto giuntale n. 164 in data odierna che ha determinato le aliquote e detrazioni I.C.I. a valere per l’anno 2006;
  3. di riservarsi, ad intervenuta approvazione della Legge Finanziaria, le opportune modifiche ed integrazioni;
  4. di dichiarare, con esplicita e separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del T.U.E.L. – D. Lgs. 267/2000.

 

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

Richiamata la propria deliberazione n. 10 del 25/01/2005, esecutiva, con la quale sono state determinate le aliquote e le detrazioni ICI a valere per l’anno 2005;

Richiamato l’art.6 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni, relativo ai criteri di determinazione delle aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili;

Visto il vigente regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili e atteso che sono state proposte al Consiglio Comunale le modifiche regolamentari che vengono recepite nel presente atto nelle more dell’approvazione delle modificazioni stesse;

Considerato che nella predisposizione del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2006 si è tenuto conto del gettito del tributo, con particolare riguardo alla determinazione dell’aliquota, per sopperire a riscontrate difficoltà per il raggiungimento del pareggio del bilancio stesso e quindi per assicurare e mantenere lo standard qualitativo dei servizi erogati da questo Ente, i cui costi, come è dato riscontrare, sono aumentati in virtù del tasso inflattivo;

Atteso che, per il 2006, i trasferimenti ordinari e consolidati dello Stato, non prevedono alcun aumento rispetto al trasferimento 2005;

Ravvisata l’opportunità di determinare, per l’anno 2006, le seguenti aliquote diverse ai fini dell’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili: possessori di unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, aliquota del 4,80 per mille; aliquota ordinaria sette per mille per tutti gli altri fabbricati diversi dagli alloggi non locati (cioè non occupati), aree fabbricabili e terreni agricoli assoggettati all’imposta comunale sugli immobili; aliquota del nove per mille per gli alloggi non locati; aliquota dello zero virgola zerouno per mille per gli alloggi locati a titolo di abitazione principale alle condizioni definite in base alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, art.2, comma 3; aliquota del cinque virgola cinquanta per mille per i terreni agricoli dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli a titolo principale iscritti ai fini previdenziali negli elenchi previsti dall’articolo 11 della Legge 9/1/1963, n° 9; aliquota del 4 per mille per l’unità immobiliare direttamente utilizzata dal soggetto passivo d’imposta per lo svolgimento di attività produttiva regolarmente iscritta nel relativo albo o registro a decorrere dal 1° Gennaio 2004 e per i primi tre anni;

Ritenuto, altresì, di confermare la detrazione di imposta I.C.I. nella misura minima fissata dall’art. 8 del D. Lgs 504/92, così come modificato dalla Legge 662/1996, pari ad Euro 103,29 per le abitazioni principali di tutti i soggetti passivi dell’Imposta comunale sugli immobili che si trovino nelle condizioni dettate dal citato Regolamento per l’applicazione dell’I.C.I., a valere per l’anno 2006;

Visto l’art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448 (Finanziaria 2002), che fissa il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali e per l’approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali entro la data del bilancio di previsione, dando atto che i regolamenti, anche se adottati successivamente, hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento del bilancio di previsione;

Visto l’art. 151, c.1., del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno successivo da parte degli enti locali;

Visto l’art. 42, comma 2, lett. f) dello stesso Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n° 267 che esclude dalla competenza del Consiglio Comunale la determinazione delle aliquote dei tributi;

Visti:

Acquisiti, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.), i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Dirigente del Settore Finanziario;

Dato atto che il documento previsionale 2006, redatto dalla Giunta Comunale, tiene conto di quanto previsto in questo atto deliberativo;

Con voti unanimi, resi nei modi di legge,

 

D E L I B E R A

 

per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

  1. di confermare l’istituzione, a valere per l’anno 2006, di aliquote diverse ai fini della determinazione dell’imposta Comunale sugli Immobili come di seguito indicato:

  1. aliquota del 4,80 per mille per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e relative pertinenze, ivi comprese :

E’ altresì, stabilita la stessa aliquota dell’abitazione principale anche per le seguenti abitazioni e pertinenze, a condizione che venga presentata comunicazione al Comune entro i termini di versamento dell’imposta; la comunicazione è valida anche per gli anni successivi, fino a quando sussistono le condizioni per avere diritto al beneficio; il beneficiario è tenuto a comunicare al Comune, entro i termini di versamento dell’imposta relativa all’anno di riferimento, il venir meno del diritto al beneficio.

In assenza della comunicazione entro i termine perentorio sopra stabilito, il Comune considera la fattispecie rientrante nell’aliquota ordinaria, indipendentemente dal diritto maturato:

  1. aliquota ordinaria del 7 per mille da applicare a tutti gli altri fabbricati diversi dagli alloggi di cui al punto 1 lettera a), sopra enunciato, fermo restando le previsioni dell’art. 7 del vigente regolamento per l’applicazione dell’I.C.I., aree fabbricabili e terreni agricoli, così come definiti dall’art. 2 del D.Lgs.30/12/92, n.504, nonché i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti (art.3,comma 55, legge 662/1996);
  2. aliquota del 9 per mille per gli alloggi non locati, classificati o classificabili nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A/10), utilizzabili a fini abitativi e al 1° gennaio 2006 non locati, per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni.
  3. Fermo restando l’applicazione dell’aliquota maggiorata, è fatta salva la possibilità, da parte del soggetto passivo d’imposta, di comunicare al Comune con apposito Modello B) che l’immobile è affittato, con contratto registrato, da almeno due anni. La comunicazione deve essere presentata entro il 20 dicembre 2006 ed è valida anche per gli anni successivi, fino a quando sussistono tali condizioni. In assenza della comunicazione entro il termine perentorio sopra stabilito, il Comune considera l’aliquota maggiorata, indipendentemente dal diritto maturato;

  4. fermo restando che: a condizione che venga presentata comunicazione al Comune entro i termini di versamento dell’imposta, la comunicazione è valida anche per gli anni successivi, fino a quando sussistono le condizioni per avere diritto al beneficio; il beneficiario è tenuto a comunicare al Comune, entro i termini di versamento dell’imposta relativa all’anno di riferimento, il venir meno del diritto al beneficio; in assenza della comunicazione entro il termine perentorio stabilito, il Comune considera la fattispecie rientrante nell'aliquota ordinaria, indipendentemente dal diritto maturato; sono stabilite dalla Giunta Comunale aliquote diverse per le seguenti fattispecie:

  1. di determinare per l’anno 2006, ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché del regolamento per l’applicazione dell’I.C.I., la detrazione annua di € 103,29 per l’abitazione principale, e più precisamente per:

Per l’abitazione locata, con contratto registrato, da soggetto residente a Calderara di Reno che la utilizza come abitazione principale è riconosciuta l’aliquota ridotta dell’abitazione principale, con esclusione della detrazione;

  1. di dare atto che con l’applicazione di tali aliquote e detrazioni si ritiene congrua la previsione d’entrata per l’imposta comunale sugli immobili da indicare nel bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2006, sulla base di proiezioni calcolate sul gettito 2005;
  2. di riservarsi, ad intervenuta approvazione della Legge Finanziaria, le opportune modifiche ed integrazioni;
  3. di dichiarare, con esplicita e separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del T.U.E.L. – D. Lgs. 267/2000.