1.       Di stabilire le aliquote e le detrazioni ICI per l'anno 2007, confermandole nella misura già stabilita per lo scorso anno 2006, come di seguito riportate:

 

1 per mille

per i fabbricati facenti parte di nuovi insediamenti produttivi posti sulle aree di tipo D2 e D4 del capoluogo e/o frazioni come definite dal nuovo Piano Regolatore esecutivo dal 3.2.2000, per tre anni a partire dalla data di agibilità degli immobili mede­simi, così come stabilito dall'art.7 del vigente regolamento ICI;

 

1 per mille

per le unità immobiliari E RELATIVE PERTINENZE concesse in locazione con regolare contratto a canone "concordato" ai sensi dell'art. 2 commi 3/4/5 della legge n.431/'98, come stabilito nell'art.6 del vigente regolamento ICI;

 

4,7 per mille

per le unità immobiliari E RELATIVE PERTINENZE adibite ad ABITAZIONE PRINCIPALE del proprietario o del titolare  di diritto di usufrutto, uso, o abitazione; ed anche se:

- lo stesso ha acquisito la residenza in istituto sanitario o struttura protetta a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'unità immobiliare medesima non risulti locata;

- lo stesso ha concesso l'unità immobiliare e relativa pertinenza in comodato gratuito al coniuge o a un parente e/o affine di primo grado;

 

7 per mille

ALIQUOTA ORDINARIA per tutte le altre tipologie di immobili comprese le abitazioni E RELATIVE PERTINENZE non locate e/o a disposizione;

 

2.     Di confermare per l'anno 2007 l'importo della detrazione annua per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale in Euro 113,60;

 

3.       Di confermare inoltre per l'anno 2007 l'importo delle maggiori detrazioni per abitazione principale stabilite nell'art.8 del vigente regolamento ICI come segue:

 

          - lettera a) "portatori handicap grave" in Euro 139,45;

 

          - lettera b) "nuclei familiari con almeno tre figli considerati fiscalmente a carico" in Euro 139,45;

 

4.       Di precisare inoltre che per poter usufruire delle detrazioni di cui sopra occorre presentare al momento del versamento o al massimo entro il termine per la dichiarazione di variazione ICI relativa all'anno per il quale si versa l'imposta, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n.445 predisposta e disponibile presso l'ufficio tributi del comune ed allegare la prevista documentazione;

 

5.       Che l'imposta dovuta relativamente alle aree fabbricabili deve essere calcolata nel rispetto dei valori minimi indicati nell'apposita delibera della Giunta Comunale;

 

6.       Che la presente deliberazione divenuta esecutiva sia pubblicata a cura dell'ufficio tributi, con le modalità previste dalla legge.