OGGETTO N. 7 del 9/1/2006
DETERMINAZIONI IN ORDINE ALL’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI I.C.I. PER L’ANNO 2006.
- ....omissis
a) Di determinare per l’anno 2006 ai fini I.C.I.:
1. l’aliquota ordinaria nella misura del 6,5 per mille, da applicarsi per tutti i casi non espressamente assoggettati a diversa aliquota;
2. l’aliquota ridotta nella misura del 5 per mille esclusivamente per :
· l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
· l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto di anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata;
· l’unità immobiliare concessa dal possessore in comodato gratuito a parenti in linea retta di 1° grado (genitori/figli), che la occupano quale abitazione principale, risultante dalla residenza anagrafica previa autocertificazione da presentare all’Ufficio Tributi entro il termine per il pagamento della prima rata, ovvero della seconda rata se i requisiti vengono acquisiti successivamente. La comunicazione è condizione indispensabile per poter usufruire dell’aliquota agevolata ed è fatto obbligo agli interessati di comunicare eventuali variazioni.
dando atto che la stessa aliquota trova applicazione per la pertinenza nei limiti indicati dall’articolo 15 bis del vigente Regolamento comunale di applicazione dell’ICI;
3. l’aliquota agevolata nella misura dello 0,1 per mille, in deroga al limite minimo stabilito dal D. Lgs. n. 504/92, ai sensi dell’art. 2 comma 4 della Legge 9/12/1998 n. 431, a favore dei proprietari che concedono in locazione, a titolo di abitazione principale risultante da residenza anagrafica, immobili alle condizioni previste dagli accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative, ai sensi del comma 3 dello stesso art. 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 previamente trasmessi al Comune. L’aliquota agevolata potrà essere applicata dai proprietari che, ogni anno, entro il termine per il pagamento della prima rata ovvero della seconda rata se i requisiti vengono acquisiti successivamente presentino all’Ufficio Tributi apposita comunicazione corredata da copia integrale del contratto d’affitto da cui si possa desumere l’aderenza ai requisiti di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 2 della Legge 9/12/1998 n. 431. La comunicazione è condizione indispensabile per poter usufruire dell’aliquota agevolata ed è fatto obbligo agli interessati di comunicare eventuali variazioni.
4. l’ aliquota agevolata nella misura del 4 per mille a favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto non pertinenziali, per una durata di tre anni dall’inizio dei lavori;
5. l’aliquota maggiorata nella misura del 7 per mille per gli alloggi non locati e per le aree fabbricabili;
b) di stabilire la detrazione per l’abitazione principale in euro 104,00;
c) di dare atto che con l’applicazione del sopra descritto sistema di aliquote e detrazioni la previsione di entrata per I.C.I. da indicare nel Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2006, è calcolata in euro 3.220.000,00;
d) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 - 4° comma – del D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000.