OGGETTO N. 8 DEL 10/01/2005
DETERMINAZIONI IN ORDINE ALL’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI I.C.I. PER L’ANNO 2005.
- Premesso che il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 ha istituito, al titolo I l’Imposta comunale sugli Immobili (I.C.I.), avente come presupposto d’imposta il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, a qualsiasi uso destinati;
- Richiamato il disposto dell’articolo 6 del precitato decreto legislativo 504/92, nel testo conseguente alle modifiche apportate allo stesso dall’art. 3 della legge 662 del 23.12.1996, ai sensi del quale il Comune provvede a determinare le aliquote da applicare per la riscossione dell’imposta I.C.I. in misura non inferiore al 4 per mille e non superiore al 7 per mille, potendosi, entro tali limiti, diversificare l’aliquota con riferimento agli immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all’abitazione principale e per gli alloggi non locati;
- Visto l’articolo 8 del decreto legislativo 504/1992, che prevede una detrazione per l’abitazione principale pari a lire 200.000, corrispondenti ad euro 103,29, con possibilità di elevare la stessa detrazione fino ad un massimo di lire 500.000 pari a euro 258,23;
- Visto l’articolo 1 comma 5 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, il quale prevede che i comuni possano fissare aliquote agevolate ICI anche inferiori al 4 per mille, a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all’utilizzo di sottotetti. L’aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori;
- Visto l’art. 15 comma 2 a) e b) del Regolamento per l’applicazione della Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) approvato con deliberazione C.C. n. 143 del 29/12/1998 e successive modificazioni;
- Visto l’art. 2 comma 4 della legge 9 dicembre 1998 n. 431, che prevede di derogare al limite minimo stabilito dal D. Lgs. 504/92, per i proprietari che concedono in locazione, a titolo di abitazione principale, risultante da residenza anagrafica, immobili alle condizioni previste dagli accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative, ai sensi del comma 3 dello stesso art. 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431;
- Richiamata la deliberazione G.C. n. 208 del 24/11/2003, esecutiva, con la quale sono state definite le aliquote e detrazioni per la riscossione dell’I.C.I. nell’anno 2004;
- Visto lo schema di Bilancio previsionale per l’anno 2005 che ha stabilito una previsione di gettito per l’I.C.I. di competenza dell’anno 2005 di 3.212.414,78 euro, mediante la quale è definito il pareggio del Bilancio di previsione;
- Considerato che il predetto valore è stato definito ipotizzando l’applicazione del sottoriportato sistema di aliquote e detrazioni e il trend storico di aumento urbanistico-residenziale:
· aliquota ordinaria 6,5 per mille
· aliquota ridotta (per abitazione principale o equiparati) 5 per mille
· aliquota agevolata per interventi di recupero 4 per mille
· aliquota agevolata per contratti concordati 0 per mille
· aliquota maggiorata per alloggi non locati e aree fabbricabili 7 per mille
· detrazione per l’abitazione principale 104,00 euro;
- Visto il Decreto Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare l’articolo 42 lettera f), in cui si dettagliano le competenze del Consiglio Comunale, e da cui si evince che le determinazioni delle aliquote e tariffe sono competenza residuale della Giunta Comunale;
- Ritenuto pertanto, con il presente atto, doversi assumere ogni determinazione occorrente per l’applicazione dell’ICI nel Comune di Medicina per l’anno di imposta 2005;
- Ribadito che le determinazioni della presente deliberazione concorrono alla definizione dell’equilibrio complessivo del Bilancio 2005;
- Visto l’articolo 27 comma 8 della legge 448 del 28 dicembre 2001, il quale ha stabilito che il termine per deliberare le tariffe e le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- Preso atto ai sensi dell’art. 49 - 1° comma - della Legge D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000 del parere del Capo II° Settore in ordine alla regolarità tecnica;
Con voti palesi unanimi
a) Di determinare per l’anno 2005 ai fini I.C.I.:
1. l’aliquota ordinaria nella misura del 6,5 per mille, da applicarsi per tutti i casi non espressamente assoggettati a diversa aliquota;
2. l’aliquota ridotta nella misura del 5 per mille esclusivamente per :
· l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
· l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto di anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata;
· l’unità immobiliare concessa dal possessore in comodato gratuito a parenti in linea retta di 1° grado (genitori/figli), che la occupano quale abitazione principale, risultante dalla residenza anagrafica previa autocertificazione da presentare all’Ufficio Tributi entro il termine per il pagamento della prima rata, ovvero della seconda rata se i requisiti vengono acquisiti successivamente. La comunicazione è condizione indispensabile per poter usufruire dell’aliquota agevolata ed è fatto obbligo agli interessati di comunicare eventuali variazioni.
dando atto che la stessa aliquota trova applicazione per la pertinenza nei limiti indicati dall’articolo 15 bis del vigente Regolamento comunale di applicazione dell’ICI;
3. l’aliquota agevolata nella misura dello 0 per mille, in deroga al limite minimo stabilito dal D. Lgs. n. 504/92, ai sensi dell’art. 2 comma 4 della Legge 9/12/1998 n. 431, a favore dei proprietari che concedono in locazione, a titolo di abitazione principale risultante da residenza anagrafica, immobili alle condizioni previste dagli accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative, ai sensi del comma 3 dello stesso art. 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 previamente trasmessi al Comune. L’aliquota agevolata potrà essere applicata dai proprietari che, ogni anno, entro il termine per il pagamento della prima rata ovvero della seconda rata se i requisiti vengono acquisiti successivamente presentino all’Ufficio Tributi apposita comunicazione corredata da copia integrale del contratto d’affitto da cui si possa desumere l’aderenza ai requisiti di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 2 della Legge 9/12/1998 n. 431. La comunicazione è condizione indispensabile per poter usufruire dell’aliquota agevolata ed è fatto obbligo agli interessati di comunicare eventuali variazioni.
4. l’ aliquota agevolata nella misura del 4 per mille a favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto non pertinenziali, per una durata di tre anni dall’inizio dei lavori;
5. l’aliquota maggiorata nella misura del 7 per mille per gli alloggi non locati e per le aree fabbricabili;
b) di stabilire la detrazione per l’abitazione principale in euro 104,00;
c) di dare atto che con l’applicazione del sopra descritto sistema di aliquote e detrazioni la previsione di entrata per I.C.I. da indicare nel Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2005, è calcolata in euro 3.212.414,78;
d) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 - 4° comma – del D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000.
SMR/smr