ATTO N. 82 del 22.12.2009
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
ATTO N. 82 del 22.12.2009
OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI). ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2010.
1. Di confermare per l’anno 2010, sulla base delle ragioni in premessa esposte, le seguenti aliquote dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) in vigore nell'anno 2009:
a) aliquota ridotta del 5,2 per mille |
a) unità immobiliari di categoria A1, A8 e A9 ad uso abitativo, e relative pertinenze, direttamente adibite ad abitazione principale delle persone fisiche soggetti passivi residenti nel Comune; |
b) aliquota ridotta del 5,2 per mille |
b) unità immobiliari di categoria A1, A8 e A9 ad uso abitativo, e relative pertinenze, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, direttamente adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, residenti nel Comune; |
c) aliquota ridotta del 5,2 per mille |
c) unità immobiliari di categoria A1, A8 e A9 possedute a titolo di proprietà o di usufrutto o di abitazione da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa costituisse l’abitazione principale dell’anziano o disabile prima del ricovero e non risulti locata; |
d) aliquota ridotta del 5,2 per mille |
d) unità immobiliari di categoria A1, A8 e A9 ad uso abitativo, e relative pertinenze, concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al 2° grado (padre o madre e figli, nonni e nipoti) che la occupano quale loro abitazione principale; |
e) aliquota ridotta del 5,2 per mille |
e) unità immobiliari possedute in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto, dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate; |
e) aliquota ordinaria del 6,9 per mille |
e) unità immobiliari ad uso abitativo, e relative pertinenze, concesse in uso gratuito a parenti in linea collaterale fino al 2 ° grado (fratelli e sorelle), affini fino al 1° grado (suoceri con i generi e le nuore, patrigno e matrigna con i figliastri) e coniuge, che la occupano quale loro abitazione principale; |
f) aliquota ordinaria del 6,9 per mille |
f) unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze locate e/o date in comodato a terzi con contratto registrato; |
g) aliquota agevolata dello 0,1 per mille |
g) unità immobiliari ad uso abitativo, e relative pertinenze, concesse dai proprietari in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli appositi accordi di cui all’articolo 2, comma 3, della Legge n. 431/1998; |
h) aliquota 7 per mille |
h) alle unità immobiliari ad uso abitativo tenute a disposizione, e relative pertinenze, come individuate dal Regolamento unico delle entrate tributarie comunali; |
i) aliquota 7 per mille |
i) unità immobiliari ad uso abitativo non locate, e relative pertinenze, prive di contratto di locazione – debitamente registrato – da non più di 24 mesi |
j) aliquota 9 per mille |
j) unità immobiliari ad uso abitativo, e relative pertinenze, prive di contratto di locazione –debitamente registrato- da oltre 24 mesi; |
l) aliquota ordinaria del 6,9 per mille |
l) per tutti gli altri immobili che non rientrano nelle precedenti fattispecie indicate. |
2. Di confermare per l’anno 2010 nella misura di Euro 129,11 l’importo della detrazione di imposta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per gli immobili ad essa a tal fine equiparati con disposizione regolamentare adottata dal Comune.
3. Di confermare per l’anno 2010 l’ulteriore detrazione di imposta nella misura di Euro 50,00 per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dei soggetti passivi che si trovano nelle condizioni personali e patrimoniali di disagio economico sociale individuate con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 14.12.2004.
4. Di confermare per l’anno 2010 la detrazione di Euro 150,11 alle unità immobiliari ad uso abitativo, e relative pertinenze, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, direttamente adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, residenti nel Comune, a condizione che il canone versato alla cooperativa dal socio sia uguale o inferiore al canone concordato applicabile in caso di locazione dell’immobile alle condizioni definite dagli accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori e l’ulteriore detrazione di Euro 50,00 qualora sussistano le condizioni personali e patrimoniali di disagio economico sociale di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 14.12.2004.
5. Di stabilire che per usufruire dell’esenzione prevista per le unità immobiliari ad uso abitativo concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al 2° grado (padre o madre e figli, nonni e nipoti) che la occupano quale loro abitazione principale, esenti dal 2008 per effetto del D. L. n. 93 del 2008, delle aliquote agevolate e/o delle ulteriori detrazioni, i soggetti in possesso dei necessari requisiti, pena l’esclusione dal diritto, devono presentare all’Ufficio Entrate, entro il 31 dicembre dell’anno d’imposta, apposita comunicazione su modello predisposto dall’ufficio. Non sono tenuti alla presentazione della comunicazione coloro che hanno già provveduto negli anni precedenti e le cui situazioni corrispondono per l’anno 2010 ai requisiti richiesti.
6. Di dare atto che il presente provvedimento è in coerenza con gli equilibri complessivi del progetto di bilancio predisposto per l’esercizio 2010.