Con delibera di Consiglio n. 71 del 22 dicembre 2008 sono state confermate per l’anno 2009 le aliquote e detrazioni stabilite per l’anno 2008.

 

Aliquote:

 

 

a) aliquota ridotta del 5,2 per mille

a) unità immobiliari (di categoria A1, A8 o A9) e relative pertinenze, direttamente adibite ad abitazione principale delle persone fisiche soggetti passivi residenti nel Comune;

 

b) aliquota ridotta del 5,2 per mille

b) unità immobiliari (di categoria A1, A8 o A9) e relative pertinenze, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto o di abitazione da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa costituisse l’abitazione principale dell’anziano o disabile prima del ricovero e non risulti locata;

 

c) aliquota ridotta del 5,2 per mille

c) unità immobiliari (di categoria A1, A8 o A9) e relative pertinenze, concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al 2° grado (padre o madre e figli, nonni e nipoti) che le occupano quale loro abitazione principale;

 

d) aliquota ordinaria del 6,9 per  mille

d) unità immobiliari ad uso abitativo, e relative pertinenze, concesse in uso gratuito a parenti in linea collaterale fino al 2 ° grado (fratelli e sorelle), affini fino al 1° grado (suoceri con i  generi e le nuore, patrigno e matrigna con i figliastri) e coniuge, che la occupano quale loro abitazione principale;

 

 



e) aliquota ordinaria del 6,9 per mille

e) unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze locate e/o date in comodato a terzi con contratto registrato;

 

 

f) aliquota agevolata dello 0,1 per mille

f) unità immobiliari ad uso abitativo, e relative pertinenze, concesse dai proprietari in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli appositi accordi di cui all’articolo 2, comma 3, della Legge n. 431/1998;

 

 

g) aliquota 7 per mille

g) alle unità immobiliari ad uso abitativo tenute a disposizione, e relative pertinenze, come individuate dal Regolamento unico delle entrate tributarie comunali;

 

 

h) aliquota 7 per mille

h) unità immobiliari ad uso abitativo non locate, e relative pertinenze, prive di contratto di locazione – debitamente registrato – da non più di 24 mesi

 

 

i) aliquota 9 per mille

i) unità immobiliari ad uso abitativo, e relative pertinenze, prive di contratto di locazione –debitamente registrato- da oltre 24 mesi;

 

 

l) aliquota ordinaria del 6,9 per mille

l) per tutti gli altri immobili che non rientrano nelle precedenti fattispecie indicate (es. terreni agricoli, aree fabbricabili, immobili diversi dalle abitazioni e loro pertinenze, fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili…)

 

 

a) aliquota ridotta del 5,2 per mille

a) unità immobiliari (di categoria A1, A8 o A9) e relative pertinenze, direttamente adibite ad abitazione principale delle persone fisiche soggetti passivi residenti nel Comune;

 

 

 

Detrazioni:

La detrazione per le abitazioni principali è di euro 129,11.

Per il 2009 è confermata l'ulteriore detrazione di € 50 per chi si trova nelle seguenti condizioni:

nuclei familiari in cui al 1° gennaio del 2009 è presente un portatore di handicap con una invalidità del 100% certificata da AUSL, INPS e INAIL

anziani con almeno 75 anni al 1° gennaio del 2009



In entrambi i casi il reddito imponibile ai fini IRPEF nel 2008 non deve essere superiore a:

Euro 7.500 per nuclei familiari con un solo componente;

Euro 11.775 per nuclei familiari con due componenti;

Euro 15.300 per nuclei familiari con tre componenti;

Euro 18.450 per nuclei familiari per famiglie con quattro componenti;

Euro 21.375 per famiglie con cinque componenti;

Euro 2.625 per ogni ulteriore componente oltre i cinque.



Per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale, la detrazione spettante è di euro 150,11 (a condizione che il canone versato dai soci sia inferiore o uguale al canone concordato).

Anche per il 2009 l'ulteriore detrazione di 50 euro è estesa ai soci assegnatari delle cooperative a proprietà indivisa qualora si trovino nelle condizioni di disagio economico e sociale viste prima.