Con delibera di Consiglio n. 12 del 26 febbraio 2008 sono state stabilite le seguenti aliquote e detrazioni ICI per il 2008
Aliquote:
aliquota ridotta del 5,2 per mille |
per le abitazioni e le relative pertinenze adibite ad abitazione principale delle persone fisiche residenti nel Comune; | |
aliquota ridotta del 5,2 per mille |
per le abitazioni e relative pertinenze appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, che siano abitazione principale dei soci assegnatari | |
aliquota ridotta del 5,2 per mille |
per l'abitazione di un anziano o disabile che acquisisce la residenza in un istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, se abitazione principale prima del ricovero e sfitta | |
aliquota ridotta del 5,2 per mille |
per le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al 2° grado (padre o madre e figli, nonni e nipoti) che la occupano quale abitazione principale |
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aliquota ordinaria del 6,9 per mille |
per le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea collaterale fino al 2 ° grado (fratelli e sorelle), affini fino al 1° grado (suoceri con i generi e le nuore, patrigno e matrigna con i figliastri) e coniuge, che la occupano quale abitazione principale |
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aliquota ordinaria del 6,9 per mille |
per le abitazioni locate o date in comodato a terzi con contratto registrato |
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aliquota agevolata dello 0,1 per mille |
per le abitazioni concesse dai proprietari in affitto a titolo di abitazione principale a canone concordato |
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aliquota 7 per mille |
per gli immobili tenuti a disposizione |
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aliquota 7 per mille |
per gli immobili sfitti da non più di 24 mesi |
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aliquota del 9 per mille |
per gli immobili sfitti da oltre 24 mesi |
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aliquota ordinaria del 6,9 per mille |
per tutti gli altri immobili |
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Detrazioni:
La detrazione per le abitazioni principali è di euro 129,11.
Per il 2007 è confermata l'ulteriore detrazione di € 50 per chi si trova nelle seguenti condizioni:
In entrambi i casi il reddito imponibile ai fini IRPEF nel 2007 non deve essere superiore a:
Per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale, la detrazione spettante è di euro 150,11 (a condizione che il canone versato dai soci sia inferiore o uguale al canone concordato).
Anche per il