ESTRATTO DELLA DELIBERA DI GIUNTA N. 29 DEL 16/02/06
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..........1. Di determinare a decorrere dal 1° gennaio 2006, sulla base delle ragioni in premessa esposte, le seguenti aliquote dell’imposta comunale sugli immobili (ICI):
a) aliquota ridotta del 5,2 per mille |
a) unità immobiliari ad uso abitativo, e relative pertinenze, direttamente adibite ad abitazione principale delle persone fisiche soggetti passivi residenti nel Comune; |
b) aliquota ridotta del 5,2 per mille |
b) unità immobiliari ad uso abitativo, e relative pertinenze, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, direttamente adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, residenti nel Comune; |
c) aliquota ridotta del 5,2 per mille |
c) unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto o di abitazione da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa costituisse l’abitazione principale dell’anziano o disabile prima del ricovero e non risulti locata; |
d) aliquota ridotta del 5,2 per mille |
d) unità immobiliari ad uso abitativo, e relative pertinenze, concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al 2° grado (padre o madre e figli, nonni e nipoti) che la occupano quale loro abitazione principale; |
e) aliquota ordinaria del 5,5 per mille |
e) unità immobiliari ad uso abitativo, e relative pertinenze, concesse in uso gratuito a parenti in linea collaterale fino al 2 ° grado (fratelli e sorelle), affini fino al 1° grado (suoceri con i generi e le nuore, patrigno e matrigna con i figliastri) e coniuge, che la occupano quale loro abitazione principale; |
f) aliquota ordinaria del 5,5 per mille |
f) unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze locate e/o date in comodato a terzi con contratto registrato; |
g) aliquota agevolata dello 0,1 per mille |
g) unità immobiliari ad uso abitativo, e relative pertinenze, concesse dai proprietari in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli appositi accordi di cui all’articolo 2, comma 3, della Legge n. 431/1998; |
h) aliquota 7 per mille |
h) alle unità immobiliari ad uso abitativo tenute a disposizione, e relative pertinenze, come individuate dal Regolamento unico delle entrate tributarie comunali; |
i) aliquota 7 per mille |
i) unità immobiliari ad uso abitativo non locate, e relative pertinenze, prive di contratto di locazione – debitamente registrato – da non più di 24 mesi |
j) aliquota 9 per mille |
j) unità immobiliari ad uso abitativo, e relative pertinenze, prive di contratto di locazione –debitamente registrato- da oltre 24 mesi; |
l) aliquota ordinaria del 5,5 per mille |
l) per tutti gli altri immobili che non rientrano nelle precedenti fattispecie indicate. |
2. Di confermare anche per l’anno 2006 nella misura di Euro 129,11 l’importo della detrazione di imposta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per gli immobili ad essa a tal fine equiparati con disposizione regolamentare adottata dal Comune.
3. Di confermare per l’anno 2006 l’ulteriore detrazione di imposta nella misura di euro 50,00 per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dei soggetti passivi che si trovano nelle condizioni personali e patrimoniali di disagio economico sociale individuate con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 14.12.2004.
4. Di stabilire per l’anno 2006 la detrazione di Euro 150,11 alle unità immobiliari ad uso abitativo, e relative pertinenze, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, direttamente adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, residenti nel Comune, a condizione che il canone versato alla cooperativa dal socio sia uguale o inferiore al canone concordato applicabile in caso di locazione dell’immobile alle condizioni definite dagli accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori.
5. Di dare atto che ai fini dell’applicazione delle aliquote di cui alle lettere d), e), f) e g) del presente provvedimento nonché dell’ulteriore detrazione di imposta è obbligatoria la comunicazione di cui all’art. 53 del Regolamento unico delle entrate tributarie comunali e l’autocertificazione prevista con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 14.12.2004 in premessa indicati.
6. Di dare atto che le aliquote e le detrazioni di imposta come sopra stabilite sono in coerenza con gli equilibri complessivi del progetto di bilancio per l’esercizio 2006 in corso di approvazione, ai sensi della normativa vigente, tenuto conto anche delle disposizioni regolamentari e dei provvedimenti adottati dal Comune in materia di ICI.
7. Di subordinare comunque l’esecutività della presente deliberazione alle definitive determinazioni del Consiglio Comunale in sede di approvazione definitiva del bilancio di previsione per l’esercizio 2006.
8. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. N. 267/2000, il presente provvedimento non comportando impegno di spesa o diminuzione di entrata non necessita dell’assunzione del parere di regolarità contabile del Responsabile di Ragioneria.