COMUNE DI S. LAZZARO DI SAVENA

Provincia di Bologna

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

 

 

COPIA

 

ATTO N. 266 del 21/12/2004

 

 

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI). ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2005.

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI). ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2005.

 

 

Il giorno 21 del mese 12 dell’anno 2004 alle ore 11:00 nella Casa Municipale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, sono stati convocati i componenti la Giunta Comunale.

 

All’appello risultano presenti:

 

Macciantelli Marco Sindaco Presente

Calzolari Guido Vicesindaco Presente

Furlani Alessandra Assessore Presente

Farini Giuseppina Assessore Presente

Pondrelli Marco Assessore Presente

Baldacci Maria Cristina Assessore Presente

Balestrini Manlio Assessore Presente

 

 

Assiste il SEGRETARIO GENERALE dr. TUDINI BRUNO che provvede alla redazione del presente verbale.

 

Il presidente, MACCIANTELLI MARCO riconosciuta legale l’adunanza invita la Giunta a prendere in esame l’oggetto sopra indicato.

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

Vista la proposta di deliberazione corredata dei pareri previsti dall’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 espressi come segue:

 

In ordine alla regolarità tecnica è stato espresso parere: FAVOREVOLE

Addì 16/12/2004 IL Responsabile del Servizio

DELLI GIULIETTA

 

In ordine alla regolarità contabile è stato espresso parere FAVOREVOLE

Addì 20/12/2004 IL Responsabile del Servizio

BARBIERI ANNA

 

 

con voto unanime e palese l’approva, adottando il seguente verbale , che dovrà essere comunicato in elenco ai capigruppo consiliari contestualmente all’affissione all’Albo.

 

 

Visto l’articolo 4 della L. 23 ottobre 1992, n. 421, e il D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, relativi all’istituzione e disciplina dell’imposta comunale sugli immobili (ICI);

 

Considerato che, ai sensi dell’articolo 6 del D. Lgs. N. 504 del 1992, l’aliquota da applicare alla base imponibile ai fini della determinazione dell’imposta, è stabilita dal Comune con deliberazione da adottare entro il 31 dicembre di ogni anno con effetto per l’anno successivo;

 

Considerato che, ai sensi dell’articolo 2, comma 4, della L. 9 dicembre 1998, n. 431:

i Comuni, per favorire la realizzazione degli accordi fra le organizzazioni della  proprietà  edilizia e quelle dei conduttori, possono deliberare, nel rispetto  dell'equilibrio  di  bilancio,  aliquote  più  favorevoli  per  i proprietari  che  concedono  in locazione a titolo di abitazione principale immobili  alle condizioni definite dagli accordi stessi di cui al comma 3, con possibilità di deroga  al  limite  minimo dell'aliquota stabilito dall'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 504 del 1992;

i  Comuni  di cui all'articolo 1 del Decreto Legge 30 dicembre 1988, n.551, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  21  febbraio 1989, n. 61, e successive  modificazioni,  per  la  medesima finalità, possono derogare al limite massimo stabilito dalla normativa vigente in misura non superiore al 2  per  mille,  limitatamente  agli  immobili  non  locati  per i quali non risultino  essere  stati  registrati  contratti  di locazione da almeno due anni;

 

Considerato che ai sensi dell’articolo 3, comma 6, del D. L. 13 settembre 2004 n. 240, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1 della L. 12 novembre 2004 n. 269, i Comuni possono deliberare aliquote agevolate o l’esenzione totale dall’imposta comunale sugli immobili relativamente agli alloggi oggetto dei contratti di cui all’articolo 2 del D. L. 240/2004, anche differenziando l’agevolazione in funzione delle diverse tipologie di contratto, al fine di ridurre le più marcate condizioni di disagio abitativo dei conduttori assoggettati a procedure esecutive di rilascio (sfratto) che siano, o abbiano nel proprio nucleo familiare, ultrasessantacinquenni o handicappati gravi e che inoltre:

non dispongano di altra abitazione o di redditi sufficienti ad accedere alla locazione di una nuova unità immobiliare;

siano beneficiari, anche per effetto di rinvii della data di esecuzione disposti dagli ufficiali giudiziari della sospensione della procedura esecutiva di rilascio ai sensi dell’articolo 80, comma 22, della L. 23 dicembre 2000 n. 388, e successivi differimenti e proroghe ovvero rientrino fra i soggetti di cui alla lettera a) che abbiano subito sentenza o ordinanza di sfratto fra il 1° luglio 2004 e il 13 settembre 2004;

siano tuttora in possesso dei requisiti economici previsti dal Ministero dei lavori pubblici ai sensi della citata L. n. 388 del 2000 e successivi differimenti e proroghe (art. 1 D. L. 240/2004);


Ritenuto di confermare, nel rispetto della disciplina vigente e alla  luce  della necessità di contenere l'aumento dell'inflazione e la pressione  fiscale, l’applicazione anche per l’anno 2005 delle stesse aliquote previste per lo scorso anno 2004, fatta salva l’introduzione:

dell’aliquota del 9 per mille relativamente alle unità immobiliari ad uso abitativo prive di contratto di locazione da oltre 24 mesi;

dell’aliquota dello zero per mille agli alloggi oggetto dei contratti di cui all’articolo 2 del D. L. 240/2004, convertito, con modificazioni, dalla L. 269/2004;

 

Dato atto che le suddette aliquote sono in coerenza con gli equilibri complessivi previsti dal progetto di bilancio in corso di approvazione, ai sensi della normativa vigente, tenuto conto anche delle disposizioni regolamentari e dei provvedimenti adottati dal Comune in materia di ICI;

 

Ritenuto inoltre, nell’esercizio della facoltà prevista dall’articolo 8, comma 3, del D. Lgs. N. 504 del 1992, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio, di:

confermare anche per l’anno 2005 l’importo della detrazione di imposta in euro 129,11 per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per gli immobili ad essa a tal fine equiparati con disposizione regolamentare adottata dal Comune;

 

di riconoscere una ulteriore detrazione di imposta nella misura di euro 50 per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dei soggetti passivi che si trovano nelle condizioni personali e patrimoniali di disagio economico sociale individuate con Deliberazione del Consiglio Comunale n.75 del 14.12.2004,

 

Richiamato il Regolamento Unico delle Entrate Tributarie Comunali e la deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 del 14.12.2004 che indica le modalità ed i termini entro i quali presentare al Comune le autocertificazioni richieste;

 

Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;

 

DELIBERA

 

1. Di confermare per l’anno 2005, per le ragioni in premessa esposte, le aliquote ICI già applicate nel 2004 e di introdurre l’aliquota del 9 per mille relativamente alle unità immobiliari ad uso abitativo prive di contratto di locazione da oltre 24 mesi e l’aliquota dello zero per mille agli alloggi oggetto dei contratti di cui all’articolo 2 del D. L. 240/2004, convertito con modificazioni, dalla L. 269/2004.

 

Le aliquote ICI applicabili per l’anno 2005 sono pertanto le seguenti:

:

 

del 5,2 per mille aliquota ordinaria applicabile:

:

 

del 7 per mille applicabile:

:

 

del 9 per mille

 

dello zero per mille

 

dello zero per mille

 

2. Di confermare anche per l’anno 2005 nella misura di Euro 129,11 l’importo della detrazione di imposta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per gli immobili ad essa a tal fine equiparati con disposizione regolamentare adottata dal Comune.

 

3. Di stabilire per l’anno 2005 un’ulteriore detrazione di imposta nella misura di euro 50 per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dei soggetti passivi che si trovano nelle condizioni personali e patrimoniali di disagio economico sociale individuate con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 14.12.2004;

 

4. Di dare atto che le aliquote come sopra stabilite sono in coerenza con gli equilibri complessivi previsti dal progetto di bilancio per l’esercizio 2005 in corso di approvazione, ai sensi della normativa vigente, tenuto conto anche delle disposizioni regolamentari e dei provvedimenti adottati dal Comune in materia di ICI;.

 

5. Di subordinare comunque l’esecutività della presente deliberazione alle definitive determinazioni del Consiglio Comunale in sede di approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2005.

 

Indi, stante l’urgenza, la presente deliberazione con votazione unanime e palese viene dichiarata immediatamente eseguibile.

 

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266

 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue :

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

F.to dr. MACCIANTELLI MARCO F.to dr. TUDINI BRUNO

 

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Copia conforme all’originale

San Lazzaro di Savena 28/12/2004

Il Funzionario Incaricato dal Sindaco

 

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CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

 

Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari e contestualmente pubblicata all’Albo Pretorio del Comune dal 28/12/2004 senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di illegittimità ai sensi dell’art. 124 comma 1 del D.Lgs 267/2000, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 dello stesso D.Lgs. 267/2000

 

Dalla Residenza Comunale,

IL RESPONSABILE delegato dal

SEGRETARIO GENERALE

 

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Copia conforme all’originale Il Funzionario Incaricato dal Sindaco

 

San Lazzaro di Savena .......................... ..............................................................

 

Copia Delibera 266 del 21.12.2004