Estratto della delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 3/03/2008

 

DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - ANNO 2008

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Visti:

-         il Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 504 e successive integrazioni e modificazioni;

-         l’art. 53 co. 16 della Legge 388 del 23.12.2000 che prevede l’approvazione delle tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del Bilancio di previsione;

-         la proposta di manovra sulle entrate che ha accompagnato la presentazione del Bilancio di Previsione 2008;

 

Considerato:

-         che l’imposta in questione ha natura reale e non personale nel senso che non tiene conto ai fini della sua determinazione delle condizioni economiche e personali del contribuente, e che la diffusione del fenomeno della proprietà dell’alloggio abitato fa presumere un diffuso forzato investimento stante la difficoltà del mercato dell’affitto, con conseguente creazione di situazione di particolare disagio sociale;

-         che le fattispecie sopra richiamate si riferiscono a determinate categorie sociali, che hanno nel bene casa non solo una fonte di investimento, bensì il luogo esclusivo della loro vita familiare;

-         che la prima casa non costituisce solo un bene e come tale oggetto di imposizione fiscale, ma che essa svolge anche una funzione, ovvero un servizio, quale quello di abitazione per coloro che ne detengono la proprietà;

 

Visti, altresì:

-         lo Statuto Comunale;

-         il regolamento di Contabilità;

-         il comma 169 dell’art. 1 della L. 296 del 27/12/2006, ai sensi del quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

-         il comma 156 dell’art. 1 della medesima L. 296/2006 che modifica l’art. 6 del DLgv. 504/1992 introducendo la competenza del Consiglio Comunale per la adozione della deliberazione con la quale vengono fissate le aliquote dell’imposta comunale sugli immobili;

-         il D.M.Interno in data 20/12/2007 con il quale è stato prorogato al 31.03.2008 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2008;

-         l’art. 2 comma 288 della Legge n. 244 del 24/12/2007 che prevede che i comuni possono deliberare aliquote dell’imposta comunale sugli immobili più favorevoli per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite negli accordi stessi fino all’esenzione dell’imposta;

-     la relazione del Direttore Area finanziari in data 25.02.2008;

 

            Acquisito, ai sensi dell’art. 49 – co.1 – d. lg. 267/2000, il parere favorevole espresso dal Direttore dell’Area interessato in ordine alla regolarità tecnica;

 

Con voti, espressi in forma palese: n. 12 favorevoli, n. 3 contrari (Consiglieri  FERRARI, GANDINI, FRISARIO)

 

 

D E L I B E R A

 

1.      Di fissare l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili per l’anno 2008 nella misura del 7 per mille;

 

2.      di differenziare l’aliquota come segue:

a)         al 5 per mille per abitazione principale come disciplinata dalla Legge e dall’art. 12 – co. 1, 4 e 5 – del Regolamento Comunale I.C.I;

 

b)        al 5,2 per mille per immobili posseduti da esercenti (commercianti ed artigiani) nei quali svolgono l’attività, penalizzati economicamente dalla protratta chiusura al traffico per lavori di oltre sei mesi (agevolazione rapportata al periodo dell’anno in cui si realizza l’interruzione) (art. 10 – co. 4 – Regolamento Comunale I.C.I.);

 

c)         al 0,00 per mille per le abitazione locate a seguito di convenzione sottoscritta con l’Amministrazione Comunale (agevolazione per l’intera durata della convenzione) e per abitazioni affidate ad AMA – Agenzia Metropolitana per l’Affitto;

 

d)        al 4 per mille:

 

-                per immobili classificati al gruppo D/1 – D/7 – D/8, interamente posseduti da “neo-imprese” (imprese di nuova costituzione  che iniziano l’attività) che si insediano nel territorio del Comune di San Pietro in Casale (aliquota agevolata da applicarsi per 36 mesi a decorrere dal mese di apertura dell’attività);

-                 per immobili posseduti ed utilizzati da imprese commerciali di nuova costituzione che iniziano l’attività nel Comune di San Pietro in Casale (aliquota agevolata da applicarsi per 36 mesi a decorrere dal mese di apertura dell’attività);

 

3.         di confermare la detrazione per l’abitazione principale a € 103,30;

 

4.         con successiva separata votazione, effettuata in forma palese, il cui esito è il seguente: voti n. 12 favorevoli, n. 3 contrari (Consiglieri  FERRARI, GANDINI, FRISARIO), la deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000.