COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE
Provincia di Bologna
Estratto della deliberazione adottata dalla Giunta Comunale di San Pietro in Casale (Provincia di
Bologna) n.13 del 22.02.2005 in materia di aliquota ICI per l’anno di imposta 2005.
Il Comune di SAN PIETRO IN CASALE (provincia di Bologna) ha adottato il 22.02.2005 la
seguente deliberazione in materia di determinazione aliquote e detrazione per l’abitazione
principale dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l’anno 2005.
(Omissis)
1. Di fissare l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili per l’anno 2005 nella misura del 7
per mille.
2. Di differenziare l’aliquota come segue:
a) Al 4,3 per mille per abitazione principale come disciplinata dalla Legge e dall’art.12 –
co. 1, 4 e 5 – del Regolamento Comunale I.C.I.;
b) al 4,5 per mille per:
•
immobili già dichiarati inagibili ed inabitabili e di fatto non utilizzati, per i quali siain atto l’intervento di recupero – agevolazione per un massimo di tre anni a
decorrere dall’anno successivo a quello effettivo d’inizio dei lavori (art.10 – co.4 –
Regolamento Comunale I.C.I.);
•
immobili posseduti da esercenti (commercianti ed artigiani) nei quali svolgonol’attività, penalizzati economicamente dalla protratta chiusura al traffico per lavori
di oltre sei mesi (agevolazione rapportata al periodo dell’anno in cui si realizza
l’interruzione) (art.10 – co. 4 – Regolamento Comunale I.C.I.);
•
immobili classificati al gruppo D/1 - D/7 - D/8, interamente posseduti da imprese cheaprono l’attività nel Comune di San Pietro in Casale (agevolazione per 60 mesi a
decorrere dal mese di apertura dell’attività) (art.10 – co.4 – Regolamento
Comunale I.C.I.);
•
terreni agricoli sui quali viene realizzato un intervento di riequilibrio ecologico(agevolazione per anni cinque a decorrere dall’anno di realizzazione
dell’intervento) (art.10 – co.4 – Regolamento Comunale I.C.I.);
•
abitazioni concesse in uso gratuito a parenti ed affini di 1° grado (agevolazione daapplicarsi per gli effettivi mesi durante i quali si verifica tale situazione);
•
immobili posseduti ed utilizzati da imprese commerciali che aprono l’attività nelComune di San Pietro in Casale (agevolazione per 60 mesi a decorrere da quello di
apertura);
3. Di confermare, per l’anno 2005, l’esonero dal pagamento dell’I.C.I. per le ONLUS secondo
quanto previsto all’art.4 del Regolamento delle Entrate e per le abitazioni locate a seguito di
convenzione sottoscritta con l’Amministrazione Comunale (agevolazione per l’intera durata
della convenzione);
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4. Di confermare la detrazione per abitazione principale ad Euro 103,30.
5. Di stabilire che i contribuenti, per sé e per gli altri contitolari, interessati alle riduzioni di
aliquota di cui al punto 2b) del presente atto dovranno presentare apposita istanza, pena
l’esclusione, entro i termini previsti per la consegna della dichiarazione di variazione I.C.I. anno
2005.
(Omissis).