COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE

Provincia di Bologna

Estratto della deliberazione adottata dalla Giunta Comunale di San Pietro in Casale (Provincia di

Bologna) n.13 del 22.02.2005 in materia di aliquota ICI per l’anno di imposta 2005.

Il Comune di SAN PIETRO IN CASALE (provincia di Bologna) ha adottato il 22.02.2005 la

seguente deliberazione in materia di determinazione aliquote e detrazione per l’abitazione

principale dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l’anno 2005.

(Omissis)

1. Di fissare l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili per l’anno 2005 nella misura del 7

per mille.

2. Di differenziare l’aliquota come segue:

a) Al 4,3 per mille per abitazione principale come disciplinata dalla Legge e dall’art.12 –

co. 1, 4 e 5 – del Regolamento Comunale I.C.I.;

b) al 4,5 per mille per:

immobili già dichiarati inagibili ed inabitabili e di fatto non utilizzati, per i quali sia

in atto l’intervento di recupero – agevolazione per un massimo di tre anni a

decorrere dall’anno successivo a quello effettivo d’inizio dei lavori (art.10 – co.4 –

Regolamento Comunale I.C.I.);

immobili posseduti da esercenti (commercianti ed artigiani) nei quali svolgono

l’attività, penalizzati economicamente dalla protratta chiusura al traffico per lavori

di oltre sei mesi (agevolazione rapportata al periodo dell’anno in cui si realizza

l’interruzione) (art.10 – co. 4 – Regolamento Comunale I.C.I.);

immobili classificati al gruppo D/1 - D/7 - D/8, interamente posseduti da imprese che

aprono l’attività nel Comune di San Pietro in Casale (agevolazione per 60 mesi a

decorrere dal mese di apertura dell’attività) (art.10 – co.4 – Regolamento

Comunale I.C.I.);

terreni agricoli sui quali viene realizzato un intervento di riequilibrio ecologico

(agevolazione per anni cinque a decorrere dall’anno di realizzazione

dell’intervento) (art.10 – co.4 – Regolamento Comunale I.C.I.);

abitazioni concesse in uso gratuito a parenti ed affini di 1° grado (agevolazione da

applicarsi per gli effettivi mesi durante i quali si verifica tale situazione);

immobili posseduti ed utilizzati da imprese commerciali che aprono l’attività nel

Comune di San Pietro in Casale (agevolazione per 60 mesi a decorrere da quello di

apertura);

3. Di confermare, per l’anno 2005, l’esonero dal pagamento dell’I.C.I. per le ONLUS secondo

quanto previsto all’art.4 del Regolamento delle Entrate e per le abitazioni locate a seguito di

convenzione sottoscritta con l’Amministrazione Comunale (agevolazione per l’intera durata

della convenzione);

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4. Di confermare la detrazione per abitazione principale ad Euro 103,30.

5. Di stabilire che i contribuenti, per sé e per gli altri contitolari, interessati alle riduzioni di

aliquota di cui al punto 2b) del presente atto dovranno presentare apposita istanza, pena

l’esclusione, entro i termini previsti per la consegna della dichiarazione di variazione I.C.I. anno

2005.

(Omissis).