Le novità del Decreto Legge 93/08

Con decreto legge del 27 maggio 2008 n. 93, è stata introdotta l’esenzione dell’ICI per le abitazioni principali (e pertinenze) nonché per gli alloggi (e pertinenze) ad esse assimilati in base a legge o a regolamento comunale, con esclusione delle abitazioni di categoria catastale A1, A8 e A9 (case di lusso, ville e castelli).

Fatte salve eventuali diverse indicazioni ministeriali in sede di conversione del decreto, che saranno rese note non appena disponibili, dal 2008, si considerano esenti dal pagamento dell’ICI:

• l.unità abitativa (e pertinenze ammesse) adibita a propria abitazione principale dal proprietario o titolare del diritto reale d.usufrutto, uso o abitazione;

• l.unità abitativa (e pertinenze ammesse) posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che l.unità immobiliare stessa non risulti locata;

le unità abitative (e pertinenze ammesse) concesse in uso gratuito a parenti fino al secondo grado civile, purché da questi utilizzate come abitazione principale;

• le due o più unità abitative contigue, occupate come abitazione dal contribuente a condizione che sia stata presentata regolare richiesta di variazione all’Agenzia del Territorio, ai fini dell.unificazione catastale delle unità medesime. Sono, inoltre, esenti:

l.unità abitativa (e pertinenze ammesse) del soggetto passivo di imposta non assegnatario della ex casa coniugale, a seguito di separazione o divorzio, a condizione che questi non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato a sua abitazione, situato nello stesso comune in cui è ubicata l’ex casa coniugale;

• l.unità abitativa (e pertinenze ammesse) appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

le unità abitative (e pertinenze ammesse) regolarmente assegnate dagli Istituti autonomi case popolari (ora ACER);

Per il riconoscimento dell’ esenzione sulle unità immobiliari assimilate all’abitazione principale (uso gratuito, ex coniuge non assegnatario, ricovero in struttura o fusione di due unità), il contribuente è tenuto a presentare, entro il 31.12.2008, dichiarazione sostitutiva di notorietà attestante i requisiti richiesti; la comunicazione avrà efficacia fino al perdurare delle medesime condizioni.

Qualora sia già stato effettuato un pagamento ICI 2008 per le unità immobiliari oggi escluse, senza perciò tenere conto delle nuove agevolazioni introdotte dal decreto legge, si può chiedere il rimborso della somma versata presentando la domanda in carta semplice al Servizio Tributi.

ICI [imposta comunale sugli immobili] 2008 ICI [imposta comunale sugli immobili] 2008

Restano in vigore per tutti i casi non ricompresi nei precedenti, le seguenti aliquote e detrazioni approvate dall. Amministrazione Comunale, ai fini dell. ICI per l’anno 2008:

• ALIQUOTA RIDOTTA 6,2 per mille

Per le unità abitative di categoria A1, A8 e A9

adibite a propria abitazione principale (e pertinenze) dal proprietario o titolare del diritto reale d.usufrutto, uso o abitazione;

assimilate all’abitazione principale dal vigente Regolamento comunale ICI

• ALIQUOTA RIDOTTA 2,0 per mille

Per le unità abitative (e pertinenze ammesse) affittate a canone concordato a persona fisica a titolo di abitazione principale ai sensi dell.art. 2 - comma 3 - Legge n. 431 del 9.12.1998.

Per il riconoscimento dell’aliquota ridotta per locazione, il contribuente è tenuto a presentare, entro il 31.12.2008, copia del contratto registrato o, in alternativa, dichiarazione sostitutiva di notorietà attestante i requisiti richiesti; la comunicazione avrà efficacia fino alla scadenza del contratto e al perdurare delle medesime condizioni.

• ALIQUOTA MAGGIORATA 9,00 per mille

Per le unità abitative (e pertinenze ammesse) prive di contratto di locazione, debitamente registrato, da almeno due anni alla data dell’1 gennaio 2008.

• ALIQUOTA ORDINARIA 6,8 per mille

Per tutti gli immobili - fabbricati, terreni e aree edificabili - siti sul territorio del Comune di Zola Predosa e non ricompresi nelle fattispecie sopra indicate.

DETRAZIONI PER ABITAZIONE PRINCIPALE

Per le unità abitative di categoria A1, A8 e A9 adibite a propria abitazione principale dal proprietario o titolare di altro diritto reale, la detrazione, prevista dall.art.8 comma 2 del D.Lgs. 504/92, è fissata dal Consiglio Comunale per l’anno 2008 nella misura di €174,00.

Oltre alla detrazione suddetta, l’Amministrazione Comunale riconferma anche quest.anno l.ulteriore detrazione a favore di particolari categorie di contribuenti a condizione che nessun membro del nucleo famigliare possieda, all.1.1.2008, altri immobili (terreni e fabbricati) sull.intero territorio comunale, ad eccezione dell.appartamento abitato e delle relative pertinenze.

Nel dettaglio, la misura dell.ulteriore detrazione ed i requisiti richiesti per poterne usufruire:

a) €72,00 per famiglie con 3 figli di età inferiore ai 18 anni all.1/01/2008 e con reddito complessivo del nucleo famigliare, riferito all.anno 2007, non superiore ad euro 39.000,00 annui lordi, imponibili ai fini Irpef

b) €72,00 per famiglie con 5 o più componenti il nucleo famigliare all.1/01/2008 e con reddito complessivo del nucleo famigliare, riferito all.anno 2007, non superiore ad euro 39.000,00 annui lordi, imponibili ai fini Irpef

c) €102,00 per famiglie con 4 o più figli di età inferiore ai 18 anni all.1/01/2008 e con reddito complessivo del nucleo famigliare, riferito all.anno 2007, non superiore ad euro 39.000,00 annui lordi, imponibili ai fini Irpef

d) €102,00 giovani coppie con mutuo prima casa: entrambi i soggetti con età inferiore a 37 anni all.1/01/2008; con mutuo contratto per l.acquisto della prima casa in ammortamento da non più di 6 (sei) anni alla data dell.1.1.2008 e con reddito complessivo del nucleo famigliare riferito, all.anno 2007, non è superiore ad euro 34.000,00 annui lordi, imponibili ai fini Irpef, detratta la somma corrispondente agli interessi pagati sul mutuo nel 2007;

Per il riconoscimento dell’ulteriore detrazione, i contribuenti dovranno far pervenire, entro il 31.12.2008, dichiarazione sostitutiva di notorietà attestante i requisiti richiesti.

A seguito dell.entrata in vigore del decreto per l.esenzione dell.ICI per l.abitazione principale sono abrogati gli articoli della Legge Finanziaria 2008 relativi all.ulteriore detrazione di imposta dell’1,33 per mille.

INFORMAZIONI UTILI

1) Per la presentazione dei documenti e il calcolo dell’imposta

a) Facsimile di autocertificazioni, per riconoscimento di aliquota ridotta e ulteriore detrazione, è in distribuzione all.URCA -Sportello del Cittadino; Si ricorda che l.Amministrazione ha facoltà di verificarne la veridicità e nel caso di dichiarazione mendace saranno applicate le sanzioni previste dalla Legge; La mancata presentazione dell.autocertificazione prevista dal regolamento, sarà sanzionata, ai sensi dell’art.14 comma 3 D.Lgs.504/1992, con applicazione di una sanzione variabile fra un minimo di euro 51,46 ed un massimo di euro 258,23 in quanto la tempestiva trasmissione della stessa è considerata elemento essenziale per il buon esito delle attività di gestione e controllo sull.imposta.

b) La dichiarazione ICI per le variazioni intervenute nel 2007 dovrà essere presentata al Comune di Zola Predosa . Servizio Tributi - tramite consegna diretta all.URCA-Sportello del Cittadino o a mezzo raccomandata, nel periodo fra il 1 Giugno e il 31 Luglio 2008, utilizzando il modello ministeriale disponibile sempre presso l.URCA-Sportello del Cittadino

c) La base imponibile per il calcolo dell.ICI si ottiene moltiplicando i seguenti coefficienti, nel caso di fabbricato, per la rendita catastale rivalutata del 5%, e, nel caso di terreno agricolo, per il reddito dominicale rivalutato del 25%:

coefficiente 100 fabbricati del gruppo .A. esclusi gli A10 e .C. esclusi i .C1.

coefficiente 140 fabbricati del gruppo .B.

coefficiente 50 fabbricati del gruppo .D. e .A10.

coefficiente 34 fabbricati .C1.

coefficiente 75 terreni agricoli

2) Per i versamenti

a) Le scadenze per i versamenti ICI sono: 16 GIUGNO (acc.to e rata unica) - 16 DICEMBRE (saldo)

b) Tutti i versamenti devono essere arrotondati all’unità di euro, per difetto con decimali fino a 49 centesimi e per eccesso da 50 centesimi;

c) L’ICI non è dovuta quando l.importo complessivo relativo all.intera annualità è pari o inferiore ad euro 12,00;

d) Il versamento può essere eseguito:

- con bollettino postale sul c.c. n. 88663448 intestato a EQUITALIA POLIS SPA . ZOLA PREDOSA (BO) - ICI;

Il vecchio C/C rimarrà aperto. Eventuali pagamenti effettuati sul conto corrente n° 546408 saranno comunque accreditati correttamente.

- con modello F24 presso gli sportelli postali o bancari.

Codice Comune: M185

Codici Tributo: 3901 - ICI per l’abitazione principale;

3902 - ICI per i terreni agricoli;

3903 - ICI per le aree fabbricabili;

3904 - ICI per gli altri fabbricati

Il modello di versamento F24 e le istruzioni per la compilazione sono disponibili presso gli istituti di credito e gli uffici postali.

e) La modulistica è reperibile presso gli sportelli di Equitalia Polis spa, presso gli uffici postali e bancari o presso l.URCA -Sportello del Cittadino.

SPORTELLO ICI

È aperto lo sportello per la compilazione gratuita dei bollettini e delle denunce di variazione per tutti i cittadini residenti a Zola Predosa con più di 60 anni - informazioni e prenotazioni allo 051/61.61.680 Servizio Tributi

APPENDICE

ABITAZIONE PRINCIPALE: per abitazione principale s.intende quella nella quale il soggetto e i suoi familiari dimorano abitualmente in conformità alle risultanze anagrafiche;

PERTINENZE: per pertinenze si intendono i garage (C6) o box o posti auto (C7), le soffitte (C2), e le cantine (C2) ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l.abitazione principale, a condizione che le stesse siano durevolmente ed esclusivamente asservite alla predetta abitazione. In tal caso le agevolazioni previste per l.abitazione principale sono applicate anche alle pertinenze.

TERRENI AGRICOLI: i terreni agricoli definiti di Collina o di Montagna sono ESENTI da ICI; nel Comune di Zola Predosa sono quelli situati a SUD della .Bazzanese. e ad EST di .via Matilde di Canossa. (definiti ai sensi dell.art. 15 Legge 27.12.1977 n.984). Informazioni più dettagliate sulle aree ricomprese nella fascia di esenzione possono essere richieste all.Ufficio TRIBUTI.

AREE EDIFICABILI: con provvedimento del Consiglio Comunale sono stati aggiornati i criteri ed i parametri per la determinazione del valore delle aree edificabili che saranno seguiti dall.Ufficio preposto in sede di controllo delle denunce. I contribuenti che volessero indicazioni per determinare il valore della propria area in conformità ai criteri deliberati o per verificare la congruità del valore definito autonomamente, possono richiederne copia all’URCA-Sportello del Cittadino.

FABBRICATI INAGIBILI E/O INABITABILI: per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e, di fatto, non utilizzati, l’ICI può essere ridotta del 50%. La riduzione dell’imposta si applica dalla data di "comunicazione" dello stato di inagibilità o inabitabilità al Servizio Tributi e fino alla data d.inizio dei lavori per il ripristino dei fabbricati stessi.

Per inagibilità o inabitabilità s.intende un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), superabile con interventi di restauro o risanamento conservativo (Legge Regionale n.31 del 25/11/2002). Non possono considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretto alla conservazione o all.ammodernamento degli edifici.

Lo stato di inagibilità o inabitabilità può essere accertato:

a) mediante perizia da parte dell.ufficio tecnico comunale con spese a carico del proprietario dell.immobile;

b) mediante dichiarazione sostitutiva rilasciata dal proprietario ai sensi della DPR 445/2000. In quest.ultimo caso il Comune si riserva di verificare la veridicità di tale dichiarazione anche con sopralluogo da parte di personale incaricato.

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•per ulteriori informazioni:

URCA – Sportello del Cittadino

telefono 051.61.61.610

fax 051.61.61.711

urca@comune.zolapredosa.bo.it

lunedì, martedì, mercoledì, sabato dalle 7,45 alle 13,00

giovedì dalle 7,45 alle 18,30 - chiuso il venerdì

Servizio Tributi

telefono 051.61.61.680

fax 051.61.61.711

tributi@comune.zolapredosa.bo.it

lunedì, martedì e sabato dalle 9,00 alle 12,00

giovedì dalle 15,00 alle 18,00

Per approfondimenti e modulistica: www.comune.zolapredosa.bo.it