OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI RELATIVE ALL’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI PER L’ANNO 2005
LA GIUNTA COMUNALE
omissis
DELIBERA
Adottare, per l’anno 2005, ai fini della determinazione dell’imposta comunale sugli immobili, le seguenti aliquote:
2,0 (due) per mille a favore delle unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze, locate ai sensi dell’art. 2 – comma 3 – della Legge n. 431/98;
6,2 (sei virgola due) per mille a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze, utilizzate direttamente dai proprietari o titolari del diritto reale di usufrutto, uso o abitazione, nonché a favore delle unità immobiliari assimilate, a tal fine, all’abitazione principale ai sensi del vigente Regolamento comunale per l’applicazione dell’ICI.
9,00 (nove) per mille per le unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze, prive di contratto di locazione registrato da almeno due anni alla data dell’1 gennaio 2005;
6,8 (sei virgola otto) per mille per tutti gli immobili non compresi nelle fattispecie sopra individuate.
Fissare, per l’anno 2005, in euro 174,00 la detrazione d’imposta per l’unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relative pertinenze, utilizzate direttamente dai proprietari o titolari del diritto reale di usufrutto, uso o abitazione, nonché a favore delle unità immobiliari assimilate, a tal fine, all’abitazione principale, ai sensi del vigente Regolamento comunale per l’applicazione dell’ICI.
Fissare, per l’anno 2005, le ulteriori detrazioni d’imposta, fra loro alternative e non cumulabili, da aggiungersi a quella già prevista per l’abitazione principale, a favore delle categorie di soggetti in possesso dei requisiti previsti dal vigente regolamento ICI e sotto riportati, nella misura di:
euro 72,00 per i nuclei famigliari con tre figli di età inferiore a 18 anni alla data dell’1/1/2005 e con reddito complessivo del nucleo famigliare, riferito all’anno 2004, non superiore ad euro 39.000,00 annui lordi, imponibili ai fini IRPEF;
euro 72,00 per i nuclei famigliari composti da cinque o più componenti alla data dell’1/1/2005 e con reddito complessivo del nucleo famigliare, riferito all’anno 2004, non superiore ad euro 39.000,00 annui lordi, imponibili ai fini IRPEF;
euro 102,00 per i nuclei famigliari con quattro o più figli di età inferiore a 18 anni alla data dell’1/1/2005 e con reddito complessivo del nucleo famigliare, riferito all’anno 2004, non superiore ad euro 39.000,00 annui lordi, imponibili ai fini IRPEF;
euro 102,00 per le coppie con mutuo per l’acquisto della prima casa contratto da non più di sei anni all’1/1/2005, dove entrambi i soggetti che compongono la coppia sono di età inferiore a 37 anni alla data dell’1/1/2005 e con reddito complessivo del nucleo famigliare riferito all’anno 2004, non superiore ad euro 34.000,00 annui lordi, imponibili ai fini IRPEF, detratta la somma corrispondente agli interessi pagati sul mutuo nel 2004.
Dare atto che, ai fini del riconoscimento dell’aliquota ridotta per le abitazioni assimilate all’abitazione principale, il contribuente interessato è tenuto a presentare dichiarazione sostitutiva di notorietà attestante il possesso dei requisiti richiesti entro il 31/12/2005 salvo che la medesima dichiarazione non sia stata già presentata per l’anno 2004.
Dare atto che, ai fini del riconoscimento delle ulteriori detrazioni, il contribuente interessato è tenuto a presentare dichiarazione sostitutiva di notorietà attestante il possesso dei requisiti richiesti entro il 31/12/2005.
Dare atto che, ai fini del riconoscimento dell’aliquota ridotta per le abitazioni concesse in locazione ai sensi dell’art. 2 – comma 3 – della Legge n. 431/98, il contribuente interessato è tenuto a presentare, entro il 31/12/2005, copia del contratto registrato o, in alternativa, dichiarazione sostitutiva di notorietà attestante il possesso dei requisiti richiesti.