IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA
1) Di determinare l’aliquota ordinaria dell’imposta comunale sugli immobili per l’anno 2008 nella misura del 7,0 per mille.
2) Di determinare un’aliquota ridotta nella misura del 6,0 per mille per le abitazioni principali dei soggetti anagraficamente residenti nell’abitazione stessa.
Sono equiparate alle abitazioni principali:
· Unità immobiliare, appartenente a cooperativa edilizia a proprietà indivisa, adibita a dimora abituale del socio assegnatario (ai sensi dell’art. 3, comma 55, punto 4, della Legge n. 662/96).
· Unità immobiliare posseduta nel territorio del Comune a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadino italiano residente all’estero per ragioni di lavoro, a condizione che non risulti locata (ai sensi del D.L. 16/93 conv. L. 75/93).
· Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza anagrafica in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
Ai fini della sola applicazione dell’aliquota sono equiparate all’abitazione principale:
· L’abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti fino al 2° grado, anagraficamente residenti nell’immobile utilizzato come abitazione principale.
3) Di determinare l’aliquota del 6,0 per mille da applicarsi:
· Abitazione locata, con contratto registrato, a persona fisica anagraficamente residente nell’immobile utilizzato come abitazione principale.
Il soggetto interessato deve, pena decadenza, attestare la sussistenza delle condizioni di diritto e
di fatto per la fruizione dell’aliquota agevolata, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio o mediante presentazione di copia del contratto di locazione, entro e non oltre il 16/12/2008.
4) Di determinare l’aliquota dello 0,0 per mille da applicarsi:
· Abitazione locata, a persona fisica anagraficamente residente nell’immobile utilizzato come abitazione principale, con contratto a canone “concordato” dalle Associazioni di categoria ai sensi della Legge 431/98, art. 2, comma 3.
La sussistenza di tale condizione deve, pena decadenza, essere segnalata in denuncia ICI ovvero comunicata con dichiarazione sostitutiva di atto notorio o mediante presentazione di copia del contratto di locazione, entro e non oltre il 16/12/2008.
5) Di determinare la detrazione d’imposta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale
del soggetto passivo in € 114,00rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione e al numero dei proprietari anagraficamente residenti nell’abitazione.
6) Di determinare la detrazione di € 170,00nei confronti dei:
- pensionati proprietari esclusivamente di prima casa e massimo 3 pertinenze, titolari di un reddito imponibile ai fini IRPEF non superiore a €9.250 annui.
La detrazione non si applica ai proprietari o titolari di diritti reali anche di ulteriori immobili quali terreni agricoli, aree fabbricabili, altri fabbricati e viene riconosciuta previa consegna di apposita autocertificazione dei dati e requisiti richiesti da presentare entro e non oltre il
16/12/2008, pena la perdita del diritto all’applicazione di suddetta detrazione.
7) Di determinare la detrazione di € 25,00per ogni “parte o fuoco” di terreno del Consorzio dei
Partecipanti di Sant’Agata Bolognese, così come previsto dalla convenzione firmata in data
03/08/2002 di cui al comma 3 dell’art. 6 del vigente Regolamento I.C.I..
8) Di dare atto che le autocertificazioni e/o documentazioni previste per usufruire delle agevolazioni
di aliquota o detrazioni diverse da quella ordinaria per l’abitazione principale (€ 114,00), devono essere presentate entro e non oltre il 16/12/2008, pena la perdita del diritto all’applicazione di suddette agevolazioni e detrazioni. L’Amministrazione si riserva di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato, nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate
le sanzioni previste in materia.
9) Di dare atto che le agevolazioni per l’equiparazione all’abitazione principale si applicano anche a massimo n. 3 pertinenze, purché site nello stesso complesso immobiliare, così come previsto dall’art. 16, comma 2, del Regolamento per l’applicazione dell’Imposta comunale sugli immobili.
10) Di dare atto che le aliquote e le detrazioni approvate con il presente provvedimento garantiscono
il gettito previsto nel rispetto degli equilibri di bilancio.
11) Di trasmettere ad esecutività il presente atto in copia al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento per le politiche fiscali.