PER L´ANNO 2009 SI CONFERMA QUANTO GIÀ DISPOSTO PER L´ANNO 2008

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

 

DELIBERA

 

1)   Di determinare l’aliquota ordinaria dell’imposta comunale sugli immobili per l’anno 2008 nella misura del 7,0 per mille.

 

2)   Di determinare unaliquota ridotta nella misura del 6,0 per mille per le abitazioni principali dei soggetti anagraficamente residenti nell’abitazione stessa.

Sono equiparate alle abitazioni principali:

·      Unità immobiliare, appartenente a cooperativa edilizia a proprietà indivisa, adibita a dimora abituale del socio assegnatario (ai sensi dell’art. 3, comma 55, punto 4, della Legge n. 662/96).

·      Unità immobiliare posseduta nel territorio del Comune a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadino italiano residente all’estero per ragioni di lavoro, a condizione che non risulti locata (ai sensi del D.L. 16/93 conv. L. 75/93).

·      Unità  immobiliare  posseduta  a  titolo  di  proprietà  o  di  usufrutto  da  anziano  o  disabile  che acquisisce  la  residenza  anagrafica  in  istituto  di  ricovero  o  sanitario  a  seguito  di  ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

 

Ai fini della sola applicazione dell’aliquota sono equiparate all’abitazione principale:

·    Labitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti fino al grado, anagraficamente residenti nell’immobile utilizzato come abitazione principale.


 

 

 

3)   Di determinare l’aliquota del 6,0 per mille da applicarsi:

·    Abitazione   locata,   con   contratto   registrato,   a   persona   fisica   anagraficamente   residente nell’immobile utilizzato come abitazione principale.

Il soggetto interessato deve, pena decadenza, attestare la sussistenza delle condizioni di diritto e

di  fatto  per  la  fruizione  dell’aliquota  agevolata,  con  dichiarazione  sostitutiva  di  atto  notorio  o mediante presentazione di copia del contratto di locazione, entro e non oltre il 16/12/2008.

 

4)   Di determinare l’aliquota dello 0,0 per mille da applicarsi:

·    Abitazione  locata,  a  persona  fisica  anagraficamente  residente  nell’immobile  utilizzato  come abitazione principale, con contratto a canone “concordato” dalle Associazioni di categoria ai sensi della Legge 431/98, art. 2, comma 3.

La sussistenza di tale condizione deve, pena decadenza, essere segnalata in denuncia ICI ovvero comunicata  con  dichiarazione  sostitutiva  di  atto  notorio  o mediante presentazione di  copia del contratto di locazione, entro e non oltre il 16/12/2008.

 

5)   Di  determinare  la  detrazione  d’imposta  per  l’unità  immobiliare  adibita ad abitazione principale

del  soggetto passivo in 114,00rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione e al numero dei proprietari anagraficamente residenti nell’abitazione.

 

6)   Di determinare la detrazione di € 170,00nei confronti dei:

-     pensionati proprietari esclusivamente di prima casa e massimo 3 pertinenze, titolari di un reddito imponibile ai fini IRPEF non superiore a 9.250 annui.

 

La  detrazione  non  si  applica  ai  proprietari  o  titolari  di  diritti  reali  anche  di  ulteriori  immobili quali  terreni  agricoli,  aree  fabbricabili,  altri  fabbricati  e  viene  riconosciuta  previa  consegna  di apposita  autocertificazione  dei  dati  e  requisiti  richiesti  da  presentare  entro  e  non  oltre  il

16/12/2008, pena la perdita del diritto all’applicazione di suddetta detrazione.

 

7)   Di  determinare  la  detrazione  di   25,00per  ogni  “parte  o  fuoco”  di  terreno  del  Consorzio  dei

Partecipanti  di  Sant’Agata  Bolognese,  così  come  previsto  dalla  convenzione  firmata  in  data

03/08/2002 di cui al comma 3 dell’art. 6 del vigente Regolamento I.C.I..

 

8)   Di dare atto che le autocertificazioni e/o documentazioni previste per usufruire delle agevolazioni

di aliquota o detrazioni diverse da quella ordinaria per l’abitazione principale ( 114,00), devono essere  presentate  entro  e  non  oltre  il  16/12/2008,  pena  la  perdita  del  diritto  all’applicazione  di suddette  agevolazioni  e  detrazioni.  LAmministrazione  si  riserva  di  richiedere  documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato, nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate

le sanzioni previste in materia.

 

9)   Di dare atto che le agevolazioni per l’equiparazione all’abitazione principale si applicano anche a massimo  n.  3  pertinenze,  purché  site  nello  stesso  complesso  immobiliare,  così  come  previsto dall’art. 16, comma 2, del Regolamento per l’applicazione dell’Imposta comunale sugli immobili.

 

10) Di dare atto che le aliquote e le detrazioni approvate con il presente provvedimento garantiscono

il gettito previsto nel rispetto degli equilibri di bilancio.

 

11) Di trasmettere ad esecutività il presente atto in copia al Ministero dell’Economia e delle Finanze Dipartimento per le politiche fiscali.