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COMUNE DI SANT’AGATA BOLOGNESE
Provincia di Bologna |
GIUNTA COMUNALE
oggetto: |
Determinazione aliquote e detrazioni I.C.I. – Anno 2006.
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DELIBERA
- Di determinare l’aliquota ordinaria dell’imposta comunale sugli immobili per l’anno 2006 nella misura del 7,0 per mille.
- Di determinare un’aliquota ridotta nella misura del 6,0 per mille per le abitazioni principali dei soggetti anagraficamente residenti nell’abitazione stessa.
Sono equiparate alle abitazioni principali:
- Unità immobiliare, appartenente a cooperativa edilizia a proprietà indivisa, adibita a dimora abituale del socio assegnatario (ai sensi dell’art. 3, comma 55, punto 4, della Legge n. 662/96).
- Unità immobiliare posseduta nel territorio del Comune a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadino italiano residente all’estero per ragioni di lavoro, a condizione che non risulti locata (ai sensi del D.L. 16/93 conv. L. 75/93).
Si considera inoltre direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza anagrafica in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
Ai fini della sola applicazione dell’aliquota sono equiparate all’abitazione principale:
- L’abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti fino al 2° grado, anagraficamente residenti nell’immobile utilizzato come abitazione principale.
- L’abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in un altro comune per ragioni di servizio e/o lavoro, qualora l’unità immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai familiari residenti del possessore.
- Di determinare l’aliquota del 6,0 per mille da applicarsi:
- Abitazione locata, con contratto registrato, a persona fisica anagraficamente residente nell’immobile utilizzato come abitazione principale.
Il soggetto interessato deve, pena decadenza, attestare la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto per la fruizione dell’aliquota agevolata, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio o mediante presentazione di copia del contratto di locazione, entro e non oltre il 20/12/2006.
- Di determinare l’aliquota dello 0,1 per mille da applicarsi:
- Abitazione locata, a persona fisica anagraficamente residente nell’immobile utilizzato come abitazione principale, con contratto a canone "concordato" dalle Associazioni di categoria ai sensi della Legge 431/98, art. 2, comma 3.
La sussistenza di tale condizione deve, pena decadenza, essere segnalata in denuncia ICI ovvero comunicata con dichiarazione sostitutiva di atto notorio o mediante presentazione di copia del contratto di locazione, entro e non oltre il 20/12/2006.
- Di determinare la detrazione d’imposta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in € 114,00 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione e al numero dei proprietari anagraficamente residenti nell’abitazione.
- Di determinare la detrazione di € 170,00 nei confronti dei:
- pensionati proprietari esclusivamente di prima casa e massimo 3 pertinenze, titolari di un reddito imponibile ai fini IRPEF non superiore a € 9.250 annui.
La detrazione non si applica ai proprietari o titolari di diritti reali anche di ulteriori immobili quali terreni agricoli, aree fabbricabili, altri fabbricati e viene riconosciuta previa consegna di apposita autocertificazione dei dati e requisiti richiesti da presentare entro e non oltre il 20/12/2006, pena la perdita del diritto all’applicazione di suddetta detrazione.
- Di determinare la detrazione di € 25,00 per ogni "parte o fuoco" di terreno del Consorzio dei Partecipanti di Sant’Agata Bolognese, così come previsto dalla convenzione firmata in data 03/08/2002 di cui al comma 3 dell’art. 6 del vigente Regolamento I.C.I..
- Di dare atto che le autocertificazioni e/o documentazioni previste per usufruire delle agevolazioni di aliquota o detrazioni diverse da quella ordinaria per l’abitazione principale (€ 114,00), devono essere presentate entro e non oltre il 20 dicembre 2006, pena la perdita del diritto all’applicazione di suddette agevolazioni e detrazioni. L’Amministrazione si riserva di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato, nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni previste in materia.
- Di dare atto che le agevolazioni per l’equiparazione all’abitazione principale si applicano anche a massimo n. 3 pertinenze, purché site nello stesso complesso immobiliare, così come previsto dall’art. 16, comma 2, del Regolamento per l’applicazione dell’Imposta comunale sugli immobili.