1) Di determinare l’aliquota ordinaria dell’imposta comunale sugli immobili per l’anno 2005 nella misura del 7 per mille.
2) Di determinare un’aliquota ridotta nella misura del 5,5 per mille per le abitazioni principali dei soggetti anagraficamente residenti nell’abitazione stessa.
Sono equiparate alle abitazioni principali:
· Unità immobiliare, appartenente a cooperativa edilizia a proprietà indivisa, adibita a dimora abituale del socio assegnatario (ai sensi dell’art. 3, comma 55, punto 4, della Legge n. 662/96).
· Alloggio regolarmente assegnato dall’ACER (ai sensi dell’art. 3, comma 55, punto 4, della Legge n. 662/96).
· Unità immobiliare posseduta nel territorio del Comune a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadino italiano residente all’estero per ragioni di lavoro, a condizione che non risulti locata (ai sensi del D.L. 16/93 conv. L. 75/93).
Si considera inoltre direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza anagrafica in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
Ai fini della sola applicazione dell’aliquota sono equiparate all’abitazione principale:
· L’abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti fino al 2° grado o ad affini fino al 1° grado, anagraficamente residenti nell’immobile utilizzato come abitazione principale.
· L’abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in un altro comune per ragioni di servizio e/o lavoro, qualora l’unità immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai familiari residenti del possessore.
3) Di determinare l’aliquota del 5,5 per mille da applicarsi:
· Abitazione locata, con contratto registrato, a soggetto anagraficamente residente nell’immobile utilizzato come abitazione principale.
Il soggetto interessato deve, pena decadenza, attestare la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto per la fruizione dell’aliquota agevolata, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio o mediante presentazione di copia del contratto di locazione, entro e non oltre il 20/12/2005.
4) Di determinare l’aliquota dello 0,0 per mille da applicarsi:
· Abitazione locata, a soggetto anagraficamente residente nell’immobile utilizzato come abitazione principale, con contratto a canone “concordato” dalle Associazioni di categoria ai sensi della Legge 431/98, art. 2, comma 3.
La sussistenza di tale condizione deve, pena decadenza, essere segnalata in denuncia ICI ovvero comunicata con dichiarazione sostitutiva di atto notorio o mediante presentazione di copia del contratto di locazione, entro e non oltre il 20/12/2005.
· Agli immobili di nuova costruzione, da destinarsi ad attività produttive e commerciali, per il primo anno di utilizzo a partire dal momento della denuncia di fine lavori del nuovo fabbricato regolarmente denunciato.
Il soggetto interessato deve attestare, pena decadenza, la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto per la fruizione dell’aliquota agevolata, mediante presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto notorio entro e non oltre il 20/12/2005 allegando copia della denuncia di fine lavori.
L’agevolazione non è applicabile:
a) alle imprese che svolgono attività immobiliare in genere;
b) alle imprese che affittano in tutto o in parte immobili di loro proprietà;
c) a privati che affittano a terzi.
5) Di determinare la detrazione d’imposta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in € 114,00 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione e al numero dei proprietari anagraficamente residenti nell’abitazione.
6) Di determinare la detrazione di € 155,00 nei confronti dei:
- pensionati abitanti nell’unica casa di proprietà, titolari di un reddito imponibile ai fini IRPEF non superiore a € 9.250 annui.
La detrazione viene riconosciuta previa consegna di apposita autocertificazione dei dati e requisiti richiesti da presentare entro e non oltre il 20/12/2005, pena la perdita del diritto all’applicazione di suddetta detrazione.
7) Di determinare la detrazione di € 25,00 per ogni “parte o fuoco” di terreno del Consorzio dei Partecipanti di Sant’Agata Bolognese, così come previsto dalla convenzione firmata in data 03/08/2002 di cui al comma 3 dell’art. 6 del vigente Regolamento I.C.I..
8) Di dare atto che le autocertificazioni e/o documentazioni previste per usufruire delle agevolazioni di aliquota o detrazioni diverse da quella ordinaria per l’abitazione principale (€ 114,00), devono essere presentate entro e non oltre il 20 dicembre 2005, pena la perdita del diritto all’applicazione di suddette agevolazioni e detrazioni. L’Amministrazione si riserva di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato, nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni previste in materia.
9) Di dare atto che le agevolazioni per l’equiparazione all’abitazione principale si applicano anche a massimo n. 3 pertinenze, purché site nello stesso complesso immobiliare, così come previsto dall’art. 16, comma 2, del Regolamento per l’applicazione dell’Imposta comunale sugli immobili.